Sentenza per grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i contraenti

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Sentenza per grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i contraenti o di uno solo di essi, ai sensi del can. 1095, 2, e/o per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell’uomo, ai sensi del can. 1095, 3, e/o per esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo, coram Vajani, diei 26 septembris 2013, con commento del Dott. Angelo BRASCA, Avvocato Rotale.


 

SENTENZA DEFINITIVA

IN PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

 

 

 

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Nel Nome del Signore. Amen.

 

Nell’anno primo del Ministero Apostolico di Sua Santità Francesco, il giorno 26 settembre 2013, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, costituito dai sottoscritti

 

sac. dott. Desiderio Vajani, Vicario giudiziale aggiunto, Preside e ponente

sac. dott. Fabio Marini, Giudice

mons. dott. Marino Mosconi, Giudice

 

nella causa di nullità relativa al matrimonio celebrato il giorno omissis 2007, nella parrocchia di omissis

 

tra

 

Anna VERDI [nome di fantasia], parte attrice, omissis, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Angelo BRASCA, presso il quale ha eletto speciale domicilio,

 

e

 

Piero BIANCHI [nome di fantasia], parte convenuta, omissis, stante in giudizio da solo, pur informato della possibilità di munirsi di una difesa tecnica,

 

con l’intervento in causa del Difensore del vincolo presso questo Tribunale, nella persona della dott.sa Carmen Zubillaga Abascal,

 

ha pronunciato la presente sentenza, definitiva del primo grado di giudizio.

 

FATTISPECIE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.                    La conoscenza tra Anna Verdi e Piero Bianchi è avvenuta nel febbraio del 2006, durante una vacanza sulla neve , quando lei aveva trentasei anni e lui poco meno di trentuno.

La reciproca simpatia non si è interrotta al termine della vacanza, ma è proseguita, prima per telefono e poi, dopo una visita a Bologna [indicazione locale di fantasia] di Piero (che abitava e svolgeva la sua professione di dottore commercialista nel magentino [indicazione locale di fantasia]), si è evoluta in rapporto sentimentale, almeno apparentemente non ostacolato né dalla differenza d’età, né dal carattere schivo dell’uomo, né dal suo intenso rapporto con la famiglia d’origine, né dalla distanza, non irrilevante, fra Bologna e Milano.

Ben presto si è delineata la prospettiva matrimoniale, con un problema pratico da risolvere: appunto quello della distanza fra i rispettivi ambiti lavorativi. Infatti, Piero non era disposto a trasferire la propria attività a Bologna e Anna era vincolata al proprio lavoro ospedaliero di cardiologa, che desiderava fermamente proseguire in ambito pubblico.

I fidanzati decisero che Anna, pur dopo la celebrazione del matrimonio, sarebbe rimasta a vivere (e a lavorare) a Bologna e avrebbe ricercato, nel frattempo, una nuova sistemazione lavorativa più vicina a Milano per potersi riunire al marito.

La casa coniugale sarebbe stata costituita da una porzione semi-indipendente della villa di famiglia dell’uomo a Sedriano [indicazione locale di fantasia]; tale porzione comunicava tramite una porta con la restante parte della casa, pur avendo un proprio accesso distinto, e avrebbe dovuto essere ampliata con il recupero di una soffitta.

La preparazione del matrimonio, da celebrarsi in Umbria [indicazione locale di fantasia], al paese di origine della donna, è stata curata, non senza qualche tensione, da Anna e dalla sua famiglia; Piero infatti avrebbe voluto una celebrazione a cui partecipassero solo i familiari più stretti.

2.                    Il matrimonio è stato celebrato il omissis 2007 a Gubbio [indicazione locale di fantasia], con la partecipazione, da parte dello sposo, solo dei genitori, della sorella e del cognato, e di nessun amico; una delle testimoni di Piero, insieme alla sorella di lui, è stata un’amica della sposa.

Dopo le nozze, Piero (a differenza di quanto avveniva prima) ha cessato quasi completamente di andare a Bologna, per cui l’onere dei viaggi è ricaduto quasi esclusivamente su Anna, con tutte le difficoltà (turni e guardie) connesse con la sua professione. In tale situazione, Anna ha deciso di anticipare il suo trasferimento a Sedriano – chiedendo all’Ospedale di Bologna di essere posta in aspettativa – già alla fine del 2007, nonostante non avesse ancora trovato una collocazione lavorativa nella zona.

Neppure il trasferimento, tuttavia, ha migliorato la qualità del rapporto coniugale, in quanto Piero trascorreva la maggior parte del suo tempo libero con la sua famiglia d’origine o dedicandosi ai suoi hobby, anche da solo, come se la moglie non esistesse; solo per qualche tempo ha frequentato con Anna le celebrazioni religiose, abbandonando poi la pratica religiosa.

Circa tre mesi dopo il suo trasferimento nella casa coniugale, Anna ha trovato un lavoro, ma solo ad una sessantina di chilometri di distanza; Piero non ha mostrato particolare comprensione a riguardo di tale difficoltà, non mostrava neppure di apprezzare le attenzioni della moglie nei suoi confronti e si è rifiutato di partecipare con Anna ad eventi importanti della vita di amici di lei a cui erano stati invitati.

Solo dopo mesi di convivenza e di insistenze è stata chiusa la porta di comunicazione tra le due abitazioni, ma non sono stati avviati i lavori per il recupero della soffitta.

Tutti i tentativi di Anna di ottenere qualche barlume d’apertura del marito nei suoi confronti sono stati vani, tanto che Piero ha rifiutato persino la proposta di lei di fare un viaggio insieme per cercare di ritrovarsi, preferendo invece andare in vacanza, autonomamente, con un amico.

In tale situazione, Anna – ripreso contatto con il suo precedente primario ed ottenuta la disponibilità della struttura ospedaliera affinché lei con il mese di settembre 2008 (omissis) riprendesse il posto da lei occupato prima di mettersi in aspettativa – ha lasciato la casa coniugale ed è tornata a vivere e a lavorare a Bologna.

Ha quindi assunto l’iniziativa della separazione legale, che è avvenuta in forma consensuale ed è stata omologata dal Tribunale di omissis in data omissis.

3.                    In data omissis Anna Verdi ha presentato a questo Tribunale, competente in ragione del luogo di domicilio della parte convenuta, rituale libello per chiedere che il proprio matrimonio con Piero Bianchi sia dichiarato nullo “per incapacità ai sensi del can. 1095, 2 da parte di entrambi o di uno soltanto e in via subordinata per incapacità ai sensi del can. 1095, 3 da parte dell’uomo ovvero per esclusione del bonum coniugum da parte del medesimo”, allegando una perizia privata previa effettuata sulla sua persona da un medico psicoterapeuta, che ha formulato un parere anche a riguardo del convenuto.

Il omissis fu costituito il Collegio giudicante ed il omissis successivo, verificata la competenza del Tribunale, fu ammesso il libello, mentre in data omissis, acquisito il parere del Difensore del vincolo ed avendo la parte convenuta dichiarato di riservarsi di esporre la sua posizione in causa in occasione della propria deposizione in giudizio, è stato fissato il dubbio di causa nei seguenti termini:

«se consti la nullità del matrimonio celebrato il giorno omissis nella parrocchia omissis, da Anna Verdi e Piero Bianchi, per grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi i contraenti o di uno solo di essi, ai sensi del can. 1095, 2, e/o per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell’uomo, ai sensi del can. 1095, 3, e/o per esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo»

ed è stato stabilito l’avvio dell’istruttoria appena spirati i termini per eventuali eccezioni.

L’istruttoria ha avuto di fatto inizio il omissis; sono state sentite le parti e cinque testimoni indicati dalla parte attrice; sono state richieste ed acquisite lettere testimoniali di cinque sacerdoti a riguardo della credibilità di parti e testi; sono stati acquisiti agli atti documenti prodotti da entrambe le parti.

Con decreto in data omissis è stata disposta l’esecuzione di una perizia su entrambe le parti, dandone l’incarico ad uno psichiatra psicoterapeuta all’albo di questo Tribunale, al quale è stata data facoltà di procedere – se ritenuto possibile – sulla base dei soli atti di causa a riguardo della persona del convenuto qualora questi – esperito in tentativo di convocazione – fosse rimasto fermo nella volontà, manifestata in deposizione, di non sottoporsi a perizia.

Eseguita ed acquisita agli atti la perizia sulla parte attrice (avendo il Perito ritenuti insufficienti gli elementi presenti in atti per esprimere un parere sul convenuto sulla sola base degli atti di causa), in data omissis sono stati pubblicati gli atti, dopo di che la Parte attrice ha presentato istanza volta ad ottenere: a) che fosse chiesto al convenuto di giustificare per iscritto il proprio rifiuto a sottoporsi a perizia; b) che fosse chiesto al convenuto di produrre documenti relativi a lavori eseguiti nella casa coniugale (più chiari e più completi rispetto a quelli già prodotti); c) che fosse disposta perizia sulla persona del convenuto, qualora questi revocasse il proprio rifiuto; d) che in caso contrario venisse disposta l’esecuzione di una perizia sui soli atti, avendo di mira l’accertamento dell’eventuale presenza di un’anomalia e non solo di una patologia psichiatrica.

Con decreto motivato del omissis il Preside Istruttore respingeva le richieste di parte attrice, non tralasciando tuttavia di far presente alla parte convenuta l’ulteriore possibilità di rendersi disponibile all’esecuzione di una perizia e di produrre i documenti richiesti, entro un termine stabilito, trascorso il quale il suo silenzio avrebbe avuto il valore di un rifiuto, da interpretarsi sulla base del can. 1531 § 2.

Trascorsi inutilmente i termini concessi, in data omissis è stata decretata la conclusione in causa.

Sono quindi intervenuti nella discussione il Difensore del vincolo, che ha chiesto risposta negativa al dubbio di causa, ed il Patrono di parte attrice, che ha presentato una difesa assai articolata: a riguardo della donna attrice ha ammesso che non può esserne riconosciuta l’incapacità, se si accolgono le conclusioni del Perito d’ufficio, mentre diversa sarebbe la conclusione se si desse credibilità al Perito privato; a riguardo del convenuto ha messo in luce che qualora si accettino le conclusioni del Perito di parte si debba riconoscerne l’incapacità e che, in caso contrario, si debba riconoscere la volontarietà del suo comportamento e di conseguenza l’esclusione del bonum coniugum, attesa la credibilità della parte attrice e dei suoi testi e quindi la rilevanza dei fatti esposti dall’una e dagli altri.

Nella seduta collegiale del omissis veniva decretato «dilata et compleantur acta» e veniva disposto di richiedere al Perito d’ufficio di esprimersi esplicitamente circa la persona del convenuto sulla base degli atti di causa, in risposta ai quesiti che sarebbero stati appositamente approntati dal Preside Istruttore.

Effettuato ed acquisito agli atti il supplemento di perizia, gli atti venivano di nuovo pubblicati in data omissis, dopo di che la Parte attrice ha presentato istanza volta ad ottenere: a) che fosse richiesto al convenuto di farsi rilasciare dal Comune di Sedriano la documentazione relativa ai lavori nella casa coniugale non ancora prodotta; b) che – in alternativa – tale documentazione fosse richiesta direttamente al Comune di Sedriano; c) che – in ulteriore alternativa – venisse convocata la madre del convenuto per rendere testimonianza circa i tempi di esecuzione dei suddetti lavori, richiedendole di portare con sé (quale proprietaria dell’immobile) la documentazione ad essi relativa.

Con decreto motivato del omissis il Preside Istruttore respingeva le richieste di parte attrice, decretando la conclusione della causa, qualora non fosse stato presentato ricorso al Collegio entro i termini stabiliti.

Sono quindi intervenuti nella nuova fase di discussione il Difensore del vincolo, che ha ribadito la richiesta di risposta negativa al dubbio di causa, ed il Patrono di parte attrice, che – lasciando di fatto cadere le richieste concernenti il capo di nullità riguardante la donna – ha ulteriormente motivato le proprie richieste a proposito dei capi di nullità riguardanti l’uomo, sottolineando come – a proprio parere – il matrimonio debba essere dichiarato nullo o per l’incapacità del convenuto o per la sua esclusione del bonum coniugum a seconda che il suo comportamento venga giudicato patologico o volontario, sulla base di come sia da interpretare la pronuncia del Perito.

Infine i sottoscritti hanno sentenziato quanto segue.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

4.                    Nella presente motivazione, applicando peraltro il principio contenuto nell’Istruzione Dignitatis Connubii all’art. 254, si cercherà di evitare un’esposizione ridondante e generica, evidenziando invece nel modo il più possibile comprensibile per le parti – soprattutto per quella che sta in giudizio da sola – i principi giuridici che debbono essere applicati.

5.                    Nel presente caso la nullità del matrimonio è stata accusata sia in base al can. 1095, nn. 2 e 3: «Sunt incapaces matrimonii contrahendi: […] 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent» [Sono incapaci di contrarre matrimonio: […] 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio], sia in base al can. 1101 § 2 che prevede che «si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit» [se una o entrambi le parti escludono con positivo atto di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente], con specifico riferimento all’esclusione del cosiddetto “bonum coniugum” [bene dei coniugi].

Affronteremo distintamente quanto riguarda l’incapacità (con riferimento al can. 1095, nn. 2 e 3) e quanto riguarda l’esclusione del “bonum coniugum” (con riferimento al can. 1101 § 2).

6.                    Grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di adempiere gli oneri coniugali (can. 1095, nn. 2 e 3).

a)        La discrezione di giudizio circa «iura et officia matrimonialia essentialia» [i diritti e i doveri matrimoniali essenziali] (come si esprime il can. 1095, 2) consiste nella capacità di compiere un processo psichico mediante il quale, supposta una conoscenza sufficiente, l’intelletto delibera a riguardo degli oneri essenziali da assumere e da adempiere nel caso “de futuro concreto” [in relazione al proprio concreto futuro], impegnandovi le proprie capacità in modo tale che, una volta che il matrimonio sia stato liberamente scelto dalla volontà, il nubendo [chi si appresta a celebrare il proprio matrimonio] sia in grado di obbligare se stesso a riguardo di detti oneri; pertanto la discrezione di giudizio proporzionata al matrimonio viene meno se manca nel nubendo, per difetto che impedisce l’esercizio dell’intelletto e della volontà, la capacità di promuovere il necessario processo psichico per deliberare il consenso matrimoniale (cf. sentenza del 26.11.1985 coram Ragni, in Il diritto Ecclesiastico 97, 1986/II, n. 5, p. 31).

Il grave difetto di discrezione di giudizio si verifica «quando delle anomalie psichiche colpiscono gravemente le facoltà intellettive e volitive» (cf. sentenza del 26.11.1985 coram Ragni, in Il diritto Ecclesiastico. 97, 1986/II, n. 5, p. 31); al riguardo il Papa Giovanni Paolo II ha richiamato nell’allocuzione alla Rota del 25 gennaio 1988 che occorre procedere «tenendo presente che solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona» (AAS 80, 1988, p. 1182ss, n. 6); la medesima Allocuzione alla Rota ricorda che «Si dovranno altresì prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia» (AAS 80, 1988, p. 1183, n. 8).

b)        Quanto all’incapacità di adempiere gli oneri coniugali, tre sono i concetti da mettere a fuoco.

Il primo concetto da individuare è quello di “incapacità di assumere”. È dato acquisito dottrinale e giurisprudenziale trattarsi di uno stato di reale impossibilità che incide nel soggetto in rapporto alla complessità della vita matrimoniale, vale a dire in rapporto al matrimonio “in facto esse” [matrimonio come stato di vita coniugale, non solo come manifestazione del consenso] (cf. sentenza del 25.2.1969, coram Anné, in SRRD 61, 1969, n. 13, pp. 174-192): è l’applicazione al matrimonio, inteso come “consortium totius vitae” [consorzio dell’intera vita], del principio di diritto naturale “ad impossibilia nemo tenetur” [nessuno è obbligato a compiere l’impossibile]; sono gli obblighi essenziali del consortium coniugale il punto di riferimento per valutare l’incapacità, al di sopra delle sue cause.

Il secondo concetto da individuare è quello di “obligationes matrimonii essentiales”. La piena messa fuoco di tale concetto necessita ancora ulteriore riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia si può utilmente sintetizzare che tali obblighi debbono essere desunti dall’essenza e dalle finalità istituzionali (cf can. 1055 § 1) nonché dalle proprietà essenziali (cf can. 1056) del matrimonio.

Il terzo concetto da individuare è la necessità che l’incapacità derivi da cause psichiche. Non vi è dubbio che il dettato del can. 1095 n. 3 richieda tali cause ed è giurisprudenza costante che, sebbene la causa di natura psichica non debba essere necessariamente una patologia, si debba comunque trattare di una seria forma di anomalia riferita all’universo psichico della persona; Giovanni Paolo II ha sottolineato nell’allocuzione alla Rota dell’8 febbraio1987 che «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio. […] Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che comunque si voglia definire deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente» (AAS 79, 1987, p. 1457, n. 7).

Anche se non va dimenticato, come ricorda García Faílde (Trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca 1999, pp. 59-60), che «Se trata de una incapacitad jurídica. La causa de naturaleza psíquica que la produce es sólo eso, causa de esa incapacitad jurídica pero no causa de la nulidad del matrimonio; causa de esta nulidad es aquella incapacitad jurídica» [Si tratta di una incapacità giuridica. La causa di natura psichica che la produce è solo questo, cioè è causa di questa incapacità giuridica, ma non causa della nullità del matrimonio; la causa della nullità è tale incapacità giuridica], risulta estremamente difficile pensare a una incapacità giuridica naturale (nel senso di non solo legale, bensì che si vuole rispecchi il diritto naturale) che non abbia, alla sua base, una condizione clinica di rilievo. Quanto poi al possibile influsso dei disordini della personalità l’orientamento che appare emergere dalla giurisprudenza è che essi rilevano solo se gravi e chiaramente incidenti sulla decisione e sulla condotta del contraente (cf P. Bianchi, Disturbi della personalità e capacità matrimoniale, in «Ius Ecclesiae» 19 [2007] 545-566).

c)         Sulla scorta, infine, del can. 1680 l’accertamento dell’esistenza di cause psichiche come sopra ricordato richiede o l’opera di un perito (e la sua pronuncia certa al riguardo) o fatti di tale evidenza che detta opera risulti «evidenter inutilis» [evidentemente inutile].

7.                    Esclusione del “bonum coniugum” (costituente un caso particolare della cosiddetta “simulazione parziale”).

a)        Come ricordano i cann. 1057 §1 e 1101 §1 del Codice di Diritto Canonico, ciò che costituisce in essere il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato; ovviamente si presume che il consenso manifestato esteriormente con le parole e i segni usati nella celebrazione corrisponda alla reale volontà interiore degli sposi in quel momento.

Il can. 1101 §2 prevede tuttavia che «si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit» [se una o entrambi le parti escludono con positivo atto di volontà il matrimonio stesso oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente].

È infatti possibile che, in casi particolari e per le motivazioni che devono di volta in volta essere messe in luce, la volontà interna di uno degli sposi non corrisponda pienamente o per nulla a quanto manifestato dalle sue parole, perché in realtà esclude qualcuno degli elementi o proprietà che la Chiesa insegna essere propri del matrimonio stesso.

In tali casi il matrimonio risulta essere nullo, perché, al di là delle apparenze, uno degli sposi non ha voluto veramente ciò che il matrimonio è in se stesso, secondo la volontà di Dio Creatore; si parla in tal caso di “simulazione parziale” del consenso matrimoniale, in quanto il consenso espresso almeno in parte non corrisponde all’effettiva intenzione del contraente.

b)        Anche il capo di nullità dell’esclusione del bene dei coniugi va fatto rientrare nella fattispecie della “simulazione parziale” del consenso, secondo quanto previsto dal can. 1101 § 2 (già sopra citato al n. 5), interpretato in coordinazione con il can. 1055 § 1: «Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est» [Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione delle prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento].

Tale interpretazione coordinata, infatti, ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a ritenere che gli elementi essenziali siano da individuarsi da un lato nella categoria tradizionale del “bonum prolis” (cioè l’apertura alla generazione della prole) e dall’altra in quella più recente, almeno nella sua formulazione, del “bonum coniugum”, cosa peraltro già chiaramente affermata nel corso dei lavori preparatori della codificazione: «Ordinatio matrimonii ad bonum coniugum est revera elementum essentiale foederis matrimonialis, minime vero finis subiectivus nupturientis» [L’ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi è effettivamente un elemento essenziale del patto matrimoniale e niente affatto un fine solo soggettivo di colui che lo contrae] (Communicationes 1983, pag. 21).

Chi quindi con positivo atto di volontà esclude la “ordinatio ad bonum coniugum”del proprio matrimonio – o piegandolo a finalità estranee al rapporto marito e moglie o non rendendosi disponibile a ciò che da tale finalità minimalmente deriva – depriva il matrimonio che contrae di un elemento essenziale, compie una “simulazione”, e pertanto contrae invalidamente.

Se non vi è dubbio pertanto che il bene dei coniugi rientra tra le finalità istituzionali del matrimonio e ne costituisce quindi un fine oggettivo e non solamente soggettivo, la cui esclusione con positivo atto di volontà configura un caso di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio, più difficile risulta configurare il contenuto giuridicamente esigibile del bonum coniugum, ovvero delineare i contenuti minimali la cui esclusione o il cui rifiuto in sede consensuale rende nullo il matrimonio.

Occorre a questo proposito sottolineare come la giurisprudenza rotale abbia provveduto a sviluppare i profili sostantivi del bonum coniugum prevalentemente in relazione alle cause relative all’incapacità consensuale e solo recentemente si incomincino a rinvenire sentenze rotali che affrontano e sviluppano questo tema sotto il profilo della simulazione, e ciò sia autonomamente sia insieme ad altri capi di nullità (cfr. per i più recenti riferimenti giurisprudenziali J. Kowal, Breve annotazione sul bonum coniugum come capo di nullità in Periodica 96 [2007] pagg. 59-64). In una sentenza inedita coram Pinto del 30 maggio 1986 n. 3 si afferma che «bonum coniugum complectitur obligationes illas sine quibus est saltem moraliter impossibilis intima personarum atque operam coniunctio, qua coniuges adiutorium et servitium mutuo sibi praestant, et ad quam coniugium ex natura sua ordinatur (cf. Const. Gaudium et Spes, n. 48). Hac personarum operumque integratione deficiente, impossibilis fit vitae communio seu consortio vitae coniugalis in quo matrimonium essentialiter consistit» [il bene dei coniugi comprende quelle obbligazioni senza le quali è almeno moralmente impossibile l’intima unione delle persone e del loro agire, mediante la quale i coniugi si prestano aiuto e servizio vicendevole, e alla quale è ordinato per propria natura il matrimonio stesso. Mancando questa integrazione delle persone e del loro agire, diviene impossibile quella comunione di vita ovvero consorzio di vita coniugale in cui essenzialmente consiste il matrimonio].

Il riferimento al mutuum adiutorium che nel Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 1013 § 1) veniva designato come componente del fine secondario del matrimonio, appare particolarmente pertinente nel tentativo di identificare i contenuti giuridicamente esigibili del bonum coniugum, in quanto permette di dare rilevanza a tutta una serie di elementi e di obbligazioni che non rientrano nei tre tradizionali “bona” (bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti), ma il cui rifiuto o la cui esclusione determina una “deordinatio” [cioè una deviazione che non permette di raggiungere l’obiettivo] del matrimonio al “bonum coniugum”. I coniugi infatti contraendo il matrimonio sono tenuti ad impegnarsi per il reciproco perfezionamento e bene morale, materiale e spirituale, a rispettarsi e onorarsi, a realizzare una reciproca integrazione psicosessuale e a mettere in atto i mezzi volti a procurare al coniuge il bene che discende dalla vita coniugale. Chi escludesse questo o non fosse disponibile ad assumere un simile impegno – o addirittura con le nozze volesse solo asservire il coniuge piegando il matrimonio al proprio esclusivo vantaggio – sottrarrebbe un elemento essenziale alla costituzione di quel rapporto che si caratterizza per il dono di sé all’altro inteso come coniuge, come consorte, come partecipe di un medesimo progetto di vita e di destino. In questo senso I. M. Pinto Gómez afferma che «Bonum coniugum […] diversis formulis descriptum est quae tamen quoad substantiam concordant. Est igitur ius ad intimam personarum atque operum coniunctionem, qua se invicem perficiunt, vel ius ad relationem interpersonalem specifice coniugalem, vel ius ad consortis agendi modum quo coniux suum complementum psycosexuale veri coniugis peculiare obtinere possit. Matrimonium nullum erit cum haec substantialiter deficiant» [Il bene dei coniugi viene descritto con diverse formule che tuttavia concordano nella sostanza. È dunque il diritto all’intima congiungimento delle persone e del loro agire, mediante il quale si perfezionano reciprocamente, ovvero il diritto alla relazione interpersonale specificamente coniugale, ovvero il diritto a quel modo di agire del coniuge mediante il quale l’altro coniuge può raggiungere quel completamento psicosessuale che è peculiare di un vero coniuge] (I. M. Pinto Gomez, Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC, in Dilexit Iustitiam, Fs. Sabattani, Città del Vaticano 1984, pagg. 36-37).

Si deve inoltre considerare come la relazione coniugale si distingua da ogni altra per «la mutua donazione integrale della sessualità, e cioè della funzionalità maschile e femminile» e da ciò deriva che «obligationes matrimoniales bono coniugum inhaerentes eae tantum essentiales haberi possunt quae ad instaurandam ac perpetua sustinendam communionem coniugalem per mutuam integrationem psychosexualem substantialiter conferunt» [possono ritenersi essenziali solo le obbligazioni matrimoniali inerenti al bene dei coniugi che in modo sostanziale contribuiscono alla comunione coniugale che deve essere istaurata e sempre sostenuta per mezzo della mutua integrazione psicosessuale] (sentenza coram Stankiewicz del 20 aprile 1989).

La nozione di “bonum coniugum” può dunque efficacemente rispondere all’esigenza di comprendere in modo non riduttivo il contenuto della donazione reciproca dei coniugi nel matrimonio. Il concetto di mutua integrazione psicosessuale non può infatti essere scisso da quello della perpetua comunione coniugale. È interessante notare che la giurisprudenza e la dottrina si esprimono nei termini di un’integrazione psico-sessuale e non solo sessuale o addirittura genitale. Con ciò si riconosce che il consenso coniugale non può essere ridotto ad un mero scambio del diritto all’esercizio della sessualità genitale (tradizionalmente definito “ius in corpus”), come se questo potesse essere astratto da una più complessiva reciproca donazione e accettazione, che implica la totalità, la perpetuità e la esclusività del dono di sé nella condivisione non solo ideale, ma concreta di un progetto di vita; ancor più chiaramente, si riconosce che la vera donazione coniugale non può prescindere dalla dimensione emotiva ed affettiva, in quanto non è possibile donarsi ad una persona come coniuge pretendendo di orientare in altra direzione le proprie energie emotive ed affettive. Ciò sarebbe, evidentemente, in contrasto con una corretta visione antropologica e con il senso dell’integrità.

Evidentemente occorre stare attenti a non ampliare l’ambito di quanto può essere giuridicamente esigibile a tutto quanto può essere solo auspicabile per una buona riuscita della vita coniugale (in altri termini: non va confuso l’esse del matrimonio, cioè la sua esistenza, ovvero validità, con il suo bene esse, cioè la sua buona e felice riuscita). Il fatto inoltre che la vita coniugale non abbia procurato un tale reciproco perfezionamento e una tale reciproca integrazione, ovvero la mancata realizzazione del bene dei coniugi, non significa di per sé che un tale impegno fosse impossibile da assumere (che sarebbe la prospettiva del can. 1095 n. 3) o che il consenso prestato sia stato “simulato”, cioè accompagnato da gravi riserve (che è la prospettiva che qui viene in considerazione). Può darsi che i mezzi naturali e soprannaturali siano stati trascurati o male utilizzati o che ciascun coniuge non sia stato capace di portare gli inevitabili pesi e limiti che l’altro coniuge e la vita coniugale porta con sé. Dal punto di vista canonico per dichiarare la nullità ex can. 1101 § 2 occorre dimostrare che la “deordinatio” del matrimonio al “bonum coniugum” sia frutto di un positivo atto di volontà, di un deliberato disimpegno, dell’indisponibilità di una parte ad assumere un tale impegno all’atto del consenso.

Come sintesi conclusiva può essere richiamato un brano della sentenza del 10 aprile 2003 coram Caberletti (RRDec Vol. XCV, n. 6, p. 221) citato dal Patrono parte attrice nel suo primo restrictus: «communio dicit relationem; relatio vero, si matrimonium spectatur, iura et officia postulat, quae exprimunt ac tuentur amorem coniugalem, scilicet mutuam oblationem, non solummodo in actu consensus significatam, sed etiam in itinere totius vitae coniugalis peragendam” [il termine comunione indica una relazione; la relazione in verità, se riguarda il matrimonio, postula diritti e doveri, che esprimono e tutelano l’amore coniugale, , cioè la mutua donazione, non solo significata nell’atto del consenso, ma anche da realizzarsi e portare avanti nel cammino dell’intera vita coniugale in tutti i suoi aspetti].

c) Dal punto di vista probatorio, va ricordato che gli atti dell’istruttoria hanno la finalità di accertare quale fosse al momento della manifestazione del consenso la reale volontà degli sposi, ed è inoltre necessario accertare che vi fossero delle motivazioni tali rendere concretamente plausibile che almeno uno degli sposi abbia escluso una o più proprietà del matrimonio (si parla di “causa simulandi remota” a proposito delle motivazioni che possono risiedere nella mentalità, nell’educazione ricevuta, nelle vicende precedenti il fidanzamento e di “causa simulandi proxima” a proposito di quelle riscontrabili nelle circostanze concrete della relazione prenuziale, cioè in fatti e comportamenti che possano spingere ad affrontare il matrimonio in qualche modo “con riserva”) e che fossero più forti (“prevalenti”) rispetto ai motivi (chiamati “causa contrahendi”) per decidere di sposarsi.

Non va tuttavia dimenticato che generalmente risulta piuttosto arduo incontrare nelle cause di esclusione del “bonum coniugum”la confessione giudiziale o extragiudiziale del preteso simulante, anche a causa della innegabile complessità (per gli stessi giuristi, come si è visto) del concetto di bene dei coniugi; difficilmente parti e testi potranno essere in grado di esprimere verbalmente, in modo compiuto, l’esclusione del “bonum coniugum”: occorrerà perciò porre molta attenzione sia alla reale portata delle affermazioni (non fermandosi “in cortice verborum”, cioè al significato superficiale delle parole), sia ai fatti ed ai comportamenti emersi nell’istruttoria.

È infatti possibile, in certe circostanze, provare l’esclusione cosiddetta “implicita” di questo bene essenziale. Come si sa, “implicita” non significa “presunta”, bensì che non è formulata verbalmente, in quanto essa si esprime attraverso “fatti”, ben precisi e, quindi, in quanto tali, “espliciti”. Particolare attenzione occorrerà allora prestare, oltre che alla “causa simulandi” proima e remota (facendo riferimento, per quest’ultima, alla personalità, alla mentalità, all’educazione del preteso simulante), pure alle circostanze di fatto, in specie al comportamento tenuto dall’asserito simulante durante la vita coniugale, nella misura in cui sia possibile, da fatti provati, certi e concludenti, dedurre che una Parte abbia inteso negare all’altra Parte qualsivoglia possibilità di fare del matrimonio il luogo della reciproca integrazione personale e del reciproco perfezionamento, non intendendo così realizzare con la persona concreta del coniuge tale “finis operis” [lo scopo proprio del matrimonio], ovvero non costituendo il matrimonio, per detta Parte, se non lo strumento per perseguire altri “fines operantis” [scopi privati individuali di chi lo celebra].

L’espressione esterna del consenso matrimoniale non supplisce alla mancanza di una realtà volontà matrimoniale, come risulta dall’insieme dei comportamenti e degli atteggiamenti della persona, considerata nella sua unità. Non può ritenersi sufficiente, per la validità del consenso, la mera espressione verbale di contenuti conformi alle esigenze del matrimonio; se questi contenuti sono contraddetti da comportamenti e atteggiamenti che suppongono una volontà diversa, occorrerà riconoscere che la volontà effettiva della persona trova espressione proprio nei comportamenti e negli atteggiamenti, in quanto “facta sunt verbis validiora” [i fatti hanno più forza delle parole].

Non va tuttavia dimenticato – infine – che solo il raggiungimento della certezza morale, nel senso tecnico ancora recentemente precisato dall’art. 247 § 2 dell’Istruzione Dignitas Connubii, può giustificare una sentenza affermativa.

d)        I principi sopra esposti sono stati chiariti e precisati, con ampie motivazioni giuridiche, in numerose sentenze della Rota Romana; oltre a quelle già ricordate, si può fare riferimento anche alla sentenza coram Civili dell’8 novembre 2000.

MOTIVAZIONE IN FATTO

I. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna.

Affrontiamo innanzitutto il capo di nullità riguardante la donna attrice.

8.         a)        Anna, a suffragio della propria richiesta a questo proposito, ha allegato al libello una perizia privata previa di un medico psicoterapeuta (tra quelli officiati dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto), il quale , pur ammettendo che

«[Anna] si è salvata da una ben più grave psicopatologia» (p. 32),

dalla quale quindi non è affetta, ha sostenuto che non abbia avuto la possibilità né di un discernimento sufficiente né di una piena libertà interiore, e che non sia stata neppure in grado di amare Piero:

«Sempre a causa dei condizionamenti affettivi precedenti al matrimonio e risalenti alle tappe dello sviluppo psicoaffettivo, i sentimenti di amore di Anna, nei riguardi di Piero, non sono mai stati espressi e vissuti con la pienezza della volontà, né con la piena libertà interiore ed esteriore.

Al momento del matrimonio, la dott.ssa Verdi Anna, non era in grado di percepire la vera condizione psicopatologica di Piero e con lui ha stabilito una collusione piuttosto che una relazione; infatti, le difficoltà di lui erano funzionali alle difficoltà di lei» (p. 34);

«Anna, a causa del grave condizionamento affettivo subito dalla famiglia di origine, durante il fidanzamento non è stata in grado di cogliere la psicopatologia di Piero ed in seguito è stata con lui sino a quando ciò che riceveva da lui era in sintonia con le proprie difficoltà affettive che la inducevano e tenere le distanze.

Lei non è mai stata in grado amarlo soltanto per quello che riceveva da lui, lo ha amato per se stessa, né è stata in grado di arricchire lui col dono di sé, ciò era accentuato perché lui non ha mai favorito che questo si compisse» (p. 34).

Il Perito privato ha fondato le proprie conclusioni, come è già evidente dai brani sopra riportati, sull’assunto che l’esperienza da lei fatta sotto il profilo affettivo nella famiglia d’origine sia stata negativa e condizionante, e che tale esperienza l’avrebbe portata ad idealizzare tutto, a difendersi con il meccanismo della scissione e a non saper vedere – di conseguenza – se non una parte della realtà, ed in particolare a non comprendere – per l’appunto – i limiti di Piero:

«La dott.ssa Verdi Anna è cresciuta in una famiglia conflittuale; per evitare la sofferenza ha rimosso e negato le gravi tensioni fra i genitori ed ha idealizzato tutti e tutto, ha pure usato la scissione della realtà, poi quando le difficoltà tra il padre e la madre sono esplose in modo irreparabile, ha continuato ad idealizzare la situazione come se nulla fosse successo.

Sin da piccola non è stata protetta sul piano affettivo e per lenire la sofferenza ha dovuto trasformare e scindere la realtà ed i conflitti ai quali era esposta.

Le necessità affettive e di serenità l’hanno ammaestrata a non fare l’esame della realtà in cui era costretta a vivere, anche perché l’avrebbe fatta sentire impotente di fronte ai problemi più grandi di lei» (p. 32);

«Sin da bambina ha imparato ad assumere un atteggiamento di negazione e di rimozione delle difficoltà ed allo stesso tempo ad idealizzare la conflittuale situazione, che ha bonificato tramite la scissione.

La scissione e le altre difese le hanno permesso di vedere solo una parte della realtà, quella che non era conflittuale sul piano affettivo, o quella che era più sopportabile» (p. 32),

sostenendo che tutto questo l’ha portata ad avere rabbia nei confronti del sesso maschile, rabbia che ha condizionato anche il rapporto con Piero:

«È cresciuta anche con un certo livello di rabbia nei riguardi del sesso maschile, è un sentimento represso ed è conseguente al rapporto idealizzato ma ambivalente col padre, che lei continua ad idealizzare pur essendo stato un uomo che non ha saputo essere all’altezza dei desideri e dei bisogni di lei. A suo tempo mal tollerava che ogni domenica lui la obbligasse ad andare a Foggia dai familiari di lui, ma lei ha sempre fatto buon viso a cattiva sorte e si è adattata a giocare con le cuginette sino a 15 anni.[…] Si è adeguata alle varie situazioni che non tenevano in considerazione i suoi bisogni e ciò ha alimentato la rabbia. In lei persiste tale comportamento masochistico e l’ha messo in atto anche con Piero e la passività continua a generare sentimenti di rabbia, che tuttavia continua a reprimere» (p. 32).

9.         a)        Nella sua deposizione, Anna, l’attrice, non ha evidenziato aspetti o vicende negative della propria famiglia di origine, della quale ha parlato solo nel libello, dove ha parlato di un ottimo rapporto con genitori e fratelli; ha riferito di tensioni tra i genitori, ma non in termini particolarmente gravi per quanto riguarda il periodo della propria fanciullezza, dell’adolescenza e della prima gioventù; ha certamente indicato come fonte di sofferenza la separazione tra i genitori, ma ha precisato che è avvenuta quando stava facendo la scuola di specialità dopo la laurea in medicina, quindi quando era ormai adulta:

«Nei primi anni di vita, i miei ricordi sono buoni; con i miei genitori e con i miei fratelli, anche dopo, ho sempre avuto un ottimo rapporto.

Crescendo, tuttavia, mi sono resa conto che il rapporto fra i miei genitori, in realtà, non era buono, in quanto mio padre era piuttosto autoritario e non mancavano litigi.

Nonostante questo, dai miei genitori ho ricevuto una buona educazione morale e religiosa» (p. 1);

«Dopo aver conseguito la specializzazione, ho avuto subito un incarico ad Modena [indicazione locale di fantasia] dove sono rimasta per 10 mesi, dopo i quali sono rientrata a Bologna, nel cui ospedale mi era stata affidata, come cardiologa, una sostituzione per maternità.

In questo periodo, il rapporto tra i miei genitori, che negli ultimi anni era diventato sempre più problematico, è sfociato in una separazione ed il papà si è trasferito a Frosinone [indicazione locale di fantasia] nonostante tutti i tentativi compiuti dai miei fratelli e da me per cercare di farlo recedere dal proprio proposito. Questo ha creato in me una profonda crisi perché vedevo travolti tutti i profondi valori nei quali ero stata educata» (p. 2).

In termini analoghi si è espressa anche con il Perito d’ufficio, che così ha riportato nella propria relazione:

«[Anna] ricorda il periodo dell’infanzia come molto bello, sereno e privo di conflittualità e contrasti.

[…] Il primo vero contrasto, e trauma, è stato al momento della separazione dei suoi genitori, quando aveva circa 32 anni. A suo dire, nessuno si sarebbe aspettato questa separazione, che giunge inattesa, e poi non avrebbe mai compreso il motivo per il quale la separazione ha coinciso con l’allontanamento del padre (cosa che la avrebbe fatta soprattutto soffrire).

I genitori erano vissuti come molto affettivi, buoni e rassicuranti» (p. 138).

L’attrice – nella deposizione giudiziale – non ha neppure apportato direttamente elementi significativi a sostegno della propria richiesta a riguardo di questo capo di nullità, anzi ha fatto un’affermazione che appare sostanzialmente contrastarla:

«Ritengo di aver valutato quanto andavo a compiere sposandomi e di essermi sposata liberamente. Ero contenta di poterlo fare e di aver trovato un uomo che mi appariva adatto per questo. Al momento della celebrazione ero convinta di quello che facevo; precedentemente, durante il fidanzamento, vi era stata una fase nella quale mi ero interrogata sulla bontà della scelta, considerando le difficoltà che la nostra vicenda presentava, in particolare la distanza tra i luoghi in cui vivevamo. Avevo però concluso che fossero cose superabili» (II, 2 bis).

b)        Nessuna delle tre amiche dell’attrice intervenute come testi (sess. III, IV e V) ha fornito nella propria deposizione elementi che possano indicare che Anna abbia vissuto nella propria famiglia un’esperienza negativa e condizionante né che possa aver compiuto la scelta matrimoniale senza sufficiente discernimento ed in modo non interiormente libero.

c)         Neppure dalle deposizioni del fratello di Anna – che all’epoca condivideva con lei la medesima abitazione – e della loro madre (sess. VI e VII) sono emersi elementi da cui possa desumersi una scelta matrimoniale compiuta in una situazione di mancanza di discrezione di giudizio.

Quanto al clima familiare in cui l’attrice è cresciuta, il fratello ha negato che quando loro vivevano ancora in famiglia vi fosse una tensione particolarmente grave tra i loro genitori, con significative conseguenze sui figli:

«Non ritengo che, quando vivevamo ancora in famiglia, vi fosse fra i nostri genitori una situazione di tensione particolarmente forte, e comunque sostanzialmente diversa da quella che può verificarsi in qualunque famiglia, e che quindi vi possano essere state particolari conseguenze negative sulla formazione della nostra personalità. Aggiungo che i nostri genitori erano entrambi insegnanti e hanno sempre avuto l’attenzione, dal punto di vista educativo, di non coinvolgere i figli nei loro contrasti» (VI, 2 adr),

ed ha collocato la separazione di fatto tra i genitori nel omissis, quindi quando ormai Anna aveva trentaquattro anni.

Anche la madre si è espressa in termini analoghi, confermando che la tensione tra lei ed il marito si è generata proprio quando i figli, ormai adulti, sono usciti di casa per prendere la propria strada:

«Vivo separata da mio marito da circa nove anni, quando Anna era già adulta e viveva a Bologna. Precedentemente non vi era una particolare situazione di tensione in famiglia, che si è creata proprio quando i nostri figli hanno preso la loro strada e noi genitori siamo rimasti soli» (VII, 2 adr).

d)        Neppure dal convenuto sono stati messi in luce motivi per ritenere non adeguata il processo decisionale dell’attrice:

«Non ho ragioni per pensare che Anna non abbia valutato sufficientemente o non abbia compiuto liberamente il passo del matrimonio. Non mi apparve incerta o dubbiosa. Fui io a proporre il matrimonio e lei accettò volentieri» (II, 4 bis).

10.       a)        Il Perito d’ufficio, dopo aver analizzato – oltre agli atti di causa e a quanto emerso dai colloqui con l’attrice – i risultati dei test. sia somministrati dal Perito privato sia fatti somministrare da lui stesso, ha rilevato che:

«preme innanzitutto specificare come non vi siano elementi sufficienti per giungere ad una diagnosi di disturbo di personalità, semmai si potrebbe parlare di carenze (in termini di funzionamento nevrotico) rispetto ad alcune aree profonde del sé» (p. 151);

«si sottolinea la presenza di tratti di personalità immatura e dipendente, in assenza certamente di un disturbo di personalità caratterizzato dalla rigidità e dalla pervasività che ci si attende di fronte a questo tipo di diagnosi» (p. 153);

«Dalla somministrazione del test psicometrico DSQ-88 non si rilevano immaturità collegabili ad un sistema difensivo non evoluto» (p. 153).

Ha riconosciuto

«la presenza di livelli di tipo nevrotico, che comunque si collegano a modalità adattive relazionali. L’aspetto che merita di essere sottolineato è il fatto che l’utilizzo di difese nevrotiche, pur non essendo limitanti rispetto ad un assetto relazionale funzionante, espongono maggiormente alla messa in atto di comportamenti, […], [di] self-sacrificing ovvero, ad esempio, alla tendenza a “dover apparire buoni”, limitando così la propria creatività e creando anche relazioni considerabili dall’esterno malsane (ad esempio quelle masochistiche)» (p. 153),

ma ha pure evidenziato che:

«Tale dato, di certo, non pone ombre rilevanti sulle capacità di giudizio e di critica, ma limita le potenziali esperienze che una persona potrebbe avere, in quanto la lega a situazioni nelle quali bisogna vedere tutto secondo una luce positiva, rispettando un’immagine di sé forzatamente buona ed accogliente.

Il quadro formato non porta ad affermare che vi fosse la presenza di capacità interdette al momento della scelta matrimoniale» (p. 153),

concludendo che:

«In sostanza, non si concorda con la conclusione alla quale giunge il [Perito privato], [che Anna] “non aveva le capacità per discernere e per stimare i diritti e gli obblighi fondamentali del sacramento del matrimonio”» (p. 153).

Il Perito d’ufficio ha posto in rilievo che è mancata da parte dell’attrice la valutazione delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare per le caratteristiche di personalità del convenuto, perché non vi furono sufficienti tempi ed occasioni per la reciproca conoscenza, e che le sue dinamiche di personalità comportavano delle difficoltà, ma non erano di gravità tale da comprometterne le capacità naturali:

«tali potenzialità, si potrebbe dire, non sono state utilizzate poiché non vi è stato un tempo utile per poter leggere la situazione e confrontarsi con il sig. Bianchi in merito alle proprie dinamiche, che mostravano difficoltà sul piano dell’espressione e della gestione delle proprie parti emotivo-affettive, con una tendenza alla idealizzazione, ma non di gravità tale da compromettere le capacità naturali» (p. 153-154).

b)        Esponendo le sue conclusioni, il Perito d’ufficio ha negato che si possa parlare di disturbo di personalità o di grave nevrosi, escludendo che si possa parlare pure di “anomalie”, ma solo di “difficoltà”, cosa che non ha inficiato la sua capacità di giudizio né ha più in genere alterato le sue capacità naturali:

«Le condizioni psichiche della sig.ra Verdi al momento del matrimonio si caratterizzavano sicuramente per la presenza di fragilità unite al conflitto emerso successivamente alla separazione dei genitori, che la sig.ra Verdi aveva sempre vissuto come uniti ed affiatati (dentro ai suoi meccanismi idealizzanti), così come si legge anche nel breve memoriale da lei fornito.

Non si può certo giungere ad una diagnosi di disturbo di personalità o di grave nevrosi, in quanto si sottolinea come la sig.ra Verdi abbia una serie di funzionamenti adeguati che le consentono di mantenere, ad esempio, un’attività relazionale e lavorativa ad ottimi livelli.

Più che il termine “anomalie” appare più corretto parlare di “difficoltà”, compatibili con un percorso di sviluppo del proprio mondo fantasmatico che mostra ad esempio una limitazione nel prendere in considerazione in maniera globale le proprie dinamiche emotivo-affettive, con una tendenza ad idealizzare ciò che non si riesce a comprendere emotivamente» (p. 154-155);

«[…] Vi era la capacità di giudicare e criticare la scelta che si andava facendo.

Sicuramente, come si evince anche dalla relazione del [Perito privato], vi era una limitazione a livello della espressione delle proprie dinamiche pulsionali ed emotive, ma tale stato non inficiava la capacità di giudizio, in quanto la presenza di difficoltà non si lega automaticamente ad un peggioramento delle capacità di scelta e giudizio. Quanto scritto trova anche conferma dal fatto che i vissuti precedenti della sig.ra Verdi non hanno mai mostrato particolari distorsioni, infatti vi sono state esperienze relazionali, seppur brevi, e la costruzione di una vita professionale funzionante e continuativa» (p. 155);

«Si concorda con la relazione fatta dal [Perito privato], in quanto tale disanima sottolinea la presenza di una buona dose di fragilità che però non sfocia in un disturbo di personalità vero e proprio che striderebbe con la capacità dimostrata dalla sig.ra Verdi di costruirsi una routine anche al di fuori dei suoi contesti di origine.

Sicuramente l’aria respirata all’interno delle mura domestiche ha influito, in qualche modo, sulle scelte successive, in quanto alcuni elementi risultano non ancora elaborati come, ad esempio, il rapporto ambivalente con il padre […] la separazione tra i genitori ha costituito un momento particolare per la sig.ra Verdi, che si è ritrovata di fronte ad un evento assolutamente inaspettato. Tali elementi indicano certo la presenza di limitazioni nella costituzione della propria identità, ma non si legano inevitabilmente ad una condizione di alterate capacità naturali» (p. 155-156).

11.                  In conclusione, per quanto attiene a questo primo capo di nullità affrontato, rilevato che:

–       non sono emersi dalle dichiarazioni delle parti e dei testi specifici elementi di fatto che ne possano essere indizio;

–       la relazione del Perito di parte appare trarre conclusioni eccedenti le premesse (in particolare gli elementi di fatto effettivamente accertati), premesse che in qualche caso (come ciò che riguarda la situazione familiare) egli appare esasperare rispetto a quanto poi è emerso in istruttoria dai racconti dell’attrice e del suoi familiari, e questo anche in conseguenza dell’impostazione psicoanalitica e della metodologia seguita, che trae in modo alquanto deterministico conclusioni da singole affermazioni più che dal complesso dei dati;

–       il Perito d’ufficio ha motivatamente escluso la presenza di disturbi di personalità e gravi nevrosi, escludendo pure che si possa propriamente parlare di anomalie, ma solo di dinamiche che possono generare delle difficoltà;

i sottoscritti Giudici ritengono che non possa essere raggiunta la certezza morale circa la nullità del presente matrimonio per incapacità della donna per grave difetto di discrezione di giudizio sulla base del n. 2 del can. 1095.

II. Grave difetto di discrezione di giudizio,

incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

ed esclusione del “bonum coniugum” da parte dell’uomo.

Trattiamo ora i capi di nullità riguardanti l’uomo convenuto: ne svolgiamo insieme la trattazione “in fatto” non solo perché riguardano la medesima persona, ma anche perché gli elementi di fatto che per prima cosa vanno considerati per valutare se vi sono state carenze o violazioni dei doveri di dedizione coniugale (quale sintomo – non prova – di un’eventuale incapacità o di un’eventuale esclusione) sono sostanzialmente i medesimi.

Compiuta tale valutazione, qualora si debba concludere per un comportamento del convenuto non consono ai doveri di accettazione/donazione nei confronti del coniuge, si dovrà valutare se si tratti di un comportamento volontario (che possa quindi essere ricondotto ad un’esclusione, o – un altri termini – ad una “simulazione parziale”) o se vi sono elementi clinici per affermare la presenza di una seria forma di anomalia della personalità che abbia impedito un discernimento sufficiente o un diverso comportamento e che costituisca quindi una possibile premessa per riconoscere un’incapacità dal punto di vista giuridico.

12.       a)        Anna, l’attrice, a sostegno della propria tesi, ha soprattutto evidenziato lo stretto legame tra Piero e la madre (e più in generale la famiglia di origine), una mancanza di disponibilità a mutare abitudini e stile di vita, nonché una serie di comportamenti, sia precedenti, sia successivi al matrimonio, che manifesterebbero un’insufficiente attenzione del convenuto alla sua persona; spesso questi diversi aspetti vengono a coincidere, a manifestarsi mediante i medesimi fatti.

Questo è quanto emerge da quanto da lei dichiarato, sia durante la deposizione giudiziale sia ai Periti:

  1. Quando conobbe Piero, questi (quasi trentunenne) era in vacanza in montagna con la propria madre ed un amico (cf. p. 19 e p. 142).
  2. Piero è stato fermo nel ritenere impossibile – in vista della decisione sul luogo in cui condurre la vita coniugale – il proprio trasferimento a Bologna, esigendo così di fatto che fosse Anna a trasferirsi e a lasciare il proprio lavoro ospedaliero (I, 4).
  3. Durante un viaggio omissis – ancora da fidanzati – quando lei stette male Piero non mostrò particolare premura:

«A un certo punto sono stata male, avevo mal di testa, dolori addominali, mi veniva da rimettere, tanto che dovemmo fermarci lungo la strada, e poi dovemmo abbreviare la tappa prevista per quel giorno. Mi sarei aspettata che mi stesse vicino e che tentasse in qualche modo di aiutarmi, invece rimase seduto nell’auto ad aspettarmi» (I, 3; cf. p. 142).

  1. Piero «cambiò progressivamente» dal momento in cui fu deciso il matrimonio e non si interessò ai preparativi (p. 143); egli avrebbe voluto una celebrazione solo con poche persone, magari durante una Messa d’orario (I, 3), e di fatto da parte sua vi parteciparono solo i genitori, la sorella ed il cognato, e nessun amico, tanto che uno dei suoi testimoni fu un’amica della sposa (I, 3; cf. p. 143).
  2. Nel periodo fra la celebrazione delle nozze, agli inizi di luglio, e l’effettivo trasferimento di Anna nella casa coniugale alla fine di quell’anno (mettendosi a tal fine in aspettativa, pur non avendo già un nuovo posto di lavoro, convinta che fosse una decisione necessaria per bene del loro matrimonio), Piero andò a trovarla a Bologna solo un paio di volte (a differenza del periodo prenuziale), per cui non poterono vedersi neppure tutte le settimane, a causa dei turni di lavoro di Anna, che invece si recava a Sedriano dal marito ogni qual volta non era di turno nel fine settimana (I, 7; cf. p. 143). Non volle inoltre che Anna (che viveva con il fratello) prendesse in affitto un piccolo appartamento perché potessero avere un luogo tutto per loro quando Piero si fosse recato a Bologna (I, 5-6).
  3. Sempre in tale periodo, Piero non partecipò al matrimonio di un’amica di Anna, pur sapendo che la moglie vi teneva moltissimo (I, 7).
  4. Pur avendo raggiunto la moglie – di turno in ospedale – per il Natale, non la andò a trovare durante quella notte e ripartì il giorno seguente, senza trattenersi i due giorni successivi e fare con lei il viaggio del definitivo trasferimento nella casa coniugale, né la aiutò in alcun modo per il trasloco (I, 7; cf. p. 144). Ha dichiarato Anna al riguardo:

«Io gli feci presente che non capivo il suo atteggiamento, che mi sembrava distante, come se lui non volesse che io andassi a Sedriano da lui, che mi sembrava che il nostro matrimonio in realtà non ci fosse, che mi sentivo esclusa. Piero non mi rispose subito, ci fu un lungo silenzio, poi alla fine mi disse: “Vieni”» (I, 7).

  1. La casa coniugale rimase arredata con i vecchi mobili della famiglia di Piero, e i pochi mutamenti furono decisi da lui (con la madre o con un amico) senza coinvolgere Anna (I, 7).
  2. Solo diversi mesi dopo le nozze (nonostante fosse già stato deciso prima) fu chiusa per le insistenze di Anna una porta di comunicazione tra la loro abitazione (addirittura nella camera coniugale) e quella dei genitori di Piero (I, 4 e 7; cf. p. 145). Non si passò mai all’attuazione pratica del progetto risistemazione della casa coniugale con il recupero della soffitta (I, 4 e I, 7; cf. p. 145).
  3. Vi era poca comunicazione tra i coniugi, Piero non dava supporto alla moglie, occupandosi al massimo del giardino (dove in fondo si isolava) e sembrava dare più spazio al rapporto con la madre che con Anna:

«c’era poco spazio di comunicazione tra di noi, perché nei giorni liberi dal lavoro lui stava poco con me, spesso lavorava in giardino o anche andava dalla madre.

Anche i momenti dei pasti non si prestavano a incontrarci e a parlare fra noi. […] Piero […] mangiava con estrema velocità, poi andava subito a mettersi sul divano in soggiorno per riposare e io rimanevo a tavola da sola.

Gli ho fatto presente che la cosa non mi stava bene e lui per due o tre giorni è rimasto a tavola, anche se era evidente che fremeva ed era impaziente, poi le cose sono riprese come prima.

[…] Da quando ho iniziato a lavorare, lasciavo il pranzo preparato per Piero. Lui però non ha mai mangiato quanto io gli preparavo, bensì andava a mangiare dalla madre. Faccio presente che in realtà non mangiava in compagnia dei suoi, ma per conto proprio, quindi tanto valeva che mangiasse quello che gli avevo lasciato io.

Questa cosa a me non andava, perché non mi sentivo apprezzata, e glielo feci notare. Lui si limitò a rispondermi che non faceva nulla di male.

[…] Piero non mi dava una mano per le faccende di casa, anche quando poi ho iniziato a lavorare. In realtà non gliel’ho mai chiesto, anche perché non c’era moltissimo da fare. Lui però non si è mai proposto; quello a cui si dedicava era il giardino» (I, 8; cf. p. 145);

«In generale, ciò che ha caratterizzato i mesi della nostra vita coniugale a Sedriano è stato il fatto che lui mi estraniava, mi teneva fuori dalla sua vita, non condivideva davvero nulla con me.

Alla domanda del Giudice se questo ha portato a una conflittualità fra noi, rispondo di sì, perché le cose andavano in questo modo. All’ulteriore domanda se ci sono stati scontri fra noi, preciso che gli scontri, se così si possono chiamare, erano unilaterali, nel senso che gli chiedevo conto di questo suo modo di fare e lui non mi dava delle risposte o delle spiegazioni» (I, 8);

«Quando gli facevo notare che non ero contenta del suo atteggiamento di estraniarmi dalla sua vita e gli chiedevo spiegazione di perché si comportasse così, lui mi rispondeva che “non faceva niente di male e che non vedeva niente di strano” in quel che faceva.

Talora mi chiedeva di stare con lui quando si dedicava ai suoi hobby e la maggior parte delle volte l’ho fatto, anche perché mi faceva piacere condividere e approfondire ciò che a lui faceva piacere. Tuttavia le rare volte che gli chiedevo io di fare qualcosa di diverso, insieme a me, lui non ha mai voluto condividere queste cose con me. Anche cose semplici e necessarie alla vita di tutti i giorni, ma che a lui non piacevano, si rifiutava di farle (per esempio andare a far la spesa, anche quando era libero da impegni)» (p. 144).

  1. Perfino il regalo di un cane (da lui desiderato) da parte di Anna fu gestito da Piero in un modo che escluse di fatto la moglie:

«ero stata io a regalare, dopo le nozze, il cane ad Piero per il suo compleanno, anche se io ho sempre avuto paura dei cani; lui invece era un amante dei cani, ma l’ultimo dei cani che aveva avuto, un alano, era morto poco prima che ci conoscessimo. Per questo volli fargli quel regalo, rimettendomi però alla sua scelta, perché io di cani non me ne intendevo. Dopo un paio di mesi lui mi preannunciò l’arrivo del cane (ancora un alano) e quando gli chiesi quando era andato ad acquistarlo, lui mi rispose che l’aveva fatto qualche giorno prima con sua madre. Alla fine aggiungo che, se già prima lui mi aveva considerata poco, dopo l’arrivo del cane le cose sono ulteriormente peggiorate» (I, 10);

«Quando è arrivato il giorno di andare a prendere il cane, sono andata anch’io con Piero, la madre (che come al solito era sempre presente) e il nipotino. Quel giorno lì io lavoravo la notte successiva. Abbiamo preso il cane dall’allevatore la mattina, siamo stati tutta la mattina con lui, i nipotini e la madre di Piero nel giardino di quest’ultima, Piero ha persino pranzato a casa della madre (e non con me) per stare più a lungo con il cane appena arrivato ed è stato tutta la giornata a casa di sua madre, senza neanche salutarmi prima che io andassi a lavorare la sera (il cane da quel giorno in poi è diventata la cosa più importante per Piero ed io sono diventata praticamente inesistente!) Quella sera Piero ha persino dormito a casa di sua madre per stare più vicino al cane» (p. 146).

  1. Piero non mostrava di comprendere il desiderio di Anna di continuare a lavorare in un ospedale pubblico, come aveva sempre fatto, a costo di sobbarcarsi un viaggio piuttosto lungo per raggiungerlo, insistendo perché accettasse un posto nel settore privato (I, 8).
  2. Nella Pasqua dell’anno successivo alle nozze non si prestò a far visita alla madre di Anna, in Umbria, con una motivazione che si rivelò essere una scusa, di fronte a qualcosa che poi stava a cuore a lui:

«avevo detto per tempo ad Piero, che, poiché a Pasqua ero libera dal lavoro, avrei voluto andare in Umbria a trovare i miei, che non vedevo da tempo. Lui inizialmente temporeggiò, poi alla fine mi disse che non voleva venire e che andassi da sola, cosa che però non volli fare, perché mi sembrava giusto che andassimo insieme. Lui aveva preso anche la scusa della lunghezza del viaggio e per questo gli avevo proposto che andassimo in aereo; in ultimo disse di non sentirsi di farlo perché aveva mal di schiena.

Ciò che mi ha reso evidente che si trattava solo di una scusa è il fatto che la sera di Pasqua lui propose che il giorno seguente andassimo a sciare. Quando gli feci notare che aveva detto di non poter venire dai miei perché aveva mal di schiena, lui non rispose» (I, 8; cf. p. 144-145).

  1. Non si è reso disponibile a ricercare un aiuto per risolvere i problemi della coppia e, quando Anna gli propose di fare un viaggio insieme in occasione dell’anniversario di matrimonio per cercare di ravvivare il rapporto, rispose che aveva già in programma una vacanza con un amico (che effettivamente fece):

«Più volte ho cercato di intavolare un dialogo con Piero per vedere di affrontare la nostra situazione, anche chiedendogli di dirmi se lui in realtà si era aspettato qualcosa di diverso dal nostro matrimonio che non avevo saputo dargli, ma non ebbi mai risposte al riguardo; gli avevo anche proposto di rivolgerci a uno psicologo o a un esperto in problemi di coppia perché ci potessero aiutare o anche di cercare l’aiuto di qualche amico, ma lui non aveva accettato queste proposte.

Gli proposi, anche se lui non voleva darmi delle spiegazioni, di ricominciare, di partire da zero; lui mi rispose di sì, che voleva continuare con me.

Per questo suggerii di andare via quel fine settimana insieme, in modo da ritrovarci, al che lui mi disse che non poteva, perché aveva in programma una vacanza in omissis col suo amico Graziano [nome di fantasia], cosa di cui non sapevo assolutamente nulla.

Faccio quindi notare che lui mise l’impegno preso con Graziano davanti al tentativo di salvare il nostro matrimonio» (I, 9; cf. p. 146-147).

b)        Anna ha pure fatto presente che Piero non mostrava in generale empatia per situazioni di dolore altrui e che lui stesso lo riconosceva:

«Ricordo anche di essere rimasta colpita dal fatto che un giorno, durante una conversazione, che era casualmente caduta su quell’argomento, lui mi confidò che partecipava ai funerali solo quando vi era tenuto, per convenienza, ma che non provava nessun sentimento di partecipazione nei confronti di coloro che erano colpiti dal lutto» (I, 3),

e che ammetteva di non essere capace di parlare con nessuno delle cose che lui provava, come emerse quando lei insistette perché cercasse di aprirsi magari con un amico, se non voleva farlo con lei:

«Graziano era l’amico con cui Piero aveva maggiormente rapporti, ed era con lui in quella vacanza in cui ci siamo conosciuti. Graziano non ha una particolare competenza in materia di famiglia o di rapporto coniugale, ma, come ho scritto nel libello, fra i miei vari tentativi di affrontare la nostra situazione ci fu anche quello di dire ad Piero di parlare con lui, in quanto ritenevo che Piero avesse bisogno di aprirsi, di confidarsi, di capire lui stesso che cosa stava vivendo e, visto che non voleva confidarsi con me, speravo che fosse disposto a farlo con il suo amico e che questo avrebbe potuto essere utile sia a lui che al nostro rapporto.

Piero però mi disse che non se la sentiva; direi proprio che lui non se la sentiva di parlare con nessuno; preciso anzi che mi disse che non era capace di esternare quello che provava» (I, 10).

c)         L’attrice ha dichiarato di aver provato a chiedere aiuto anche alla stessa madre di Piero, ma di averne ricavato solo un invito a lasciar perdere – e quindi separarsi – perché il figlio era “fatto così” (I, 10; cf. p. 147).

d)        Ha quindi concluso di aver percepito di “trovarsi di fronte ad un muro”, ad un uomo che non era capace di condividere la propria vita con lei, giungendo alla conclusione di dover lasciare il marito, ritornando a Bologna e riprendendo il proprio posto nell’Ospedale di quella città:

«Tutto questo mi ha fatto percepire di trovarmi come di fronte a un muro, non c’era possibilità di comunicare con Piero, di costruire davvero una famiglia con lui. Ripensando a quanto avevamo vissuto insieme, mi accorgevo che non mi aveva dato nulla, anzi, direi che mi stava togliendo qualcosa. Per questo sono giunta alla conclusione di lasciarlo» (I, 10);

«Il motivo principale per cui ho deciso di separarmi da Piero è stata la sua incapacità ad essere un vero marito, cioè la sua incapacità a costruire una famiglia con me, a condividere con me la sua vita, a farmi partecipe della sua vita, ad amarmi. Lui ha continuato a condurre la vita che faceva prima di sposarmi, senza mostrare mai il desiderio di avere una vera famiglia con me» (p. 147);

«Concretamente ho messo in atto la separazione il omissis, dopo essermi assicurata che avrei potuto riprendere il mio posto all’ospedale di Bologna» (I, 10).

13.       a)        Piero, il convenuto, ha riconosciuto in via preliminare che l’esposizione dei fatti contenuta nel libello corrisponde alla vicenda delle parti, riservandosi tuttavia di fare “qualche precisazione” (II, 2); con tali precisazioni ha poi di fatto ribattuto a quasi tutte le affermazioni di Anna.

Ci limitiamo ora a presentarle sinteticamente (come fatto per le affermazioni dell’attrice), riservandoci di valutarle dopo aver considerato anche le deposizioni dei testi.

  1. Il suo progetto era quello di vivere insieme a Anna, anche se questo non fu subito possibile

«per problemi, a quanto sembra, di tipo lavorativo» (II, 3).

  1. Sarebbe stato disponibile a trasferirsi a Bologna, ma il suo trasferimento avrebbe comportato più problemi di quello di Anna:

«in principio se ne era parlato e che io di per sé ero anche disponibile a farlo, ma che sarebbe stato difficile per me trasferirmi dal punto di vista lavorativo, viste le caratteristiche della mia attività. L’idea di un mio trasferimento fu quindi accantonata, dal momento che Anna aveva detto di non aver problemi a trasferirsi lei.

Ritengo che effettivamente il suo trasferimento, a parte la ricerca del posto di lavoro, avrebbe comportato meno problemi, perché si sarebbe trattato di continuare da un’altra parte lo stesso lavoro, mentre da parte mia avrebbe comportato la necessità di chiudere l’attività, abbandonare i clienti acquisiti e ripartire da zero in un’altra città, con tutto quello che avrebbe comportato» (II, 3).

  1. Quanto a ciò che avvenne durante il viaggio omissis durante il fidanzamento, ha minimizzato i fatti:

«Non si è trattato di chissà qualche problema, per cui ritengo di esserle stato vicino, per quel poco che c’era da fare in quella situazione» (II, 5 adr).

  1. Ha osservato che un periodo in cui vivere ancora separati dopo le nozze era previsto fino a che Anna non avesse trovato un posto di lavoro in Lombardia, ed ha affermato che continuarono così ad incontrarsi con le stesse modalità del tempo del fidanzamento, sostenendo di non ricordare se fosse maggiormente Anna ad affrontare il viaggio per raggiungerlo:

«Abbiamo continuato a incontrarci con le stesse modalità di quando eravamo fidanzati. Non ricordo se fossi più io o fosse più lei a spostarsi, mi pare che, come precedentemente, avvenisse sia l’una che l’altra cosa» (II, 5).

  1. Ha però anche aggiunto di non aver mai compreso fino in fondo il motivo per cui Anna non lo raggiunse a Sedriano fino alla fine dell’anno (II, 3), perché avrebbe anche potuto trovare subito un lavoro omissis, nel settore privato (II, 3) e perché, dal punto di vista economico, avrebbe anche potuto – almeno per un certo periodo – non lavorare (II, 6), pur ammettendo che per Anna il lavoro potesse essere fonte di soddisfazione (II, 6).
  2. Quanto alla decisione di Anna di trasferirsi nella casa coniugale pur non avendo ancora trovato un posto di lavoro in Lombardia ha innanzitutto dichiarato di non saperne “esattamente il motivo” (II, 6), ma poi non l’ha attribuita al convincimento che tale passo fosse richiesto dal bene della vita coniugale, bensì alla necessità di lasciare libero l’appartamento di Bologna per il fratello di lei che doveva sposarsi, perché la fidanzata era incinta (II, 3 e II, 6).
  3. Ha spiegato di non aver accolto la proposta di Anna di affittare un piccolo appartamento a Bologna – per i loro incontri prima di poter effettivamente iniziare a vivere insieme nella casa coniugale – con considerazioni di tipo eminentemente pratico (II, 6).
  4. Ha sostenuto che le scelte riguardanti la sistemazione della casa furono compiute “sostanzialmente insieme” (II, 7).
  5. Ha negato che la porta di comunicazione tra la loro abitazione e quella dei genitori di lui sia stata chiusa solo dopo l’arrivo di Anna e su insistenza di lei, ha affermato che il recupero del sottotetto non è stato avviato per problemi legati a vincoli ambientali, sostenendo che comunque Anna non sembrava tenervi particolarmente (II, 7).
  6. Ha ammesso di non aver accompagnato Anna al matrimonio di un’amica nei primi tempi dopo le nozze, pur affermando di avere solo un vago ricordo del fatto e di non rammentarne le ragioni (II, 7).
  7. Quanto alla mancata visita alla madre di Anna in occasione della Pasqua dell’anno successivo alle nozze, ha dato una versione dei fatti diversa da quella dell’attrice, ma esprimendosi in modo assai vago:

«Per quanto riguarda l’episodio della Pasqua del 2008 cui Anna fa riferimento nel libello, non ricordo di essermi rifiutato di andare a trovare la madre (lei nominava sempre la madre, non il padre) di Anna in Umbria perché avevo mal di schiena, né di aver proposto di andare a sciare il lunedì dell’Angelo (potrebbe anche essere, ma non lo ricordo).

Ricordo che obiettai che si sarebbe trattato di un viaggio lungo da fare in soli due giorni e che chiesi a Anna di interessarsi per andare in aereo. Non ricordo se poi lei disse che aveva verificato che il viaggio in aereo sarebbe costato troppo o che non c’erano più posti disponibili» (II, 7)

  1. Assai diversa è invece la sua versione dei fatti a riguardo del viaggio che Anna avrebbe voluto fare insieme come occasione per cercare di salvare il loro rapporto, non trovando invece la disponibilità del marito:

«Quanto all’episodio di cui parla Anna nel libello, in cui avrei fatto un viaggio in omissis con un mio amico, programmandolo senza farlo sapere a lei invece di accettare la proposta di andar via qualche giorno noi due per ricucire il nostro rapporto, dico che le cose sono andate diversamente. Avevamo preso entrambi una settimana di ferie e Anna avrebbe voluto andare in Umbria dalla madre (che, fra l’altro, avevamo visto da poco) e io proposi invece che ce ne andassimo da qualche parte per conto nostro; poiché Anna voleva per forza andare dalla madre, io decisi invece di andare in omissis con un mio amico, cosa che non avevo affatto programmato prima» (II, 7).

b)        Quanto alla qualità del rapporto tra i coniugi durante la vita coniugale, Piero ha innanzitutto affermato di ritenere che non vi siano state particolari mancanze né da parte di Anna (II, 3) né da parte propria (II, 7 bis).

Ha negato che Anna possa essersi sentita tenuta in disparte nelle decisioni da prendere, motivandolo con il fatto che la vita coniugale è stata così breve che non vi fu necessità di prendere decisioni di qualche importanza; ha affermato di ritenere di aver dato alla moglie un normale aiuto in casa, osservando che tuttavia non ve ne era un particolare bisogno e che Anna non si è mai lamentata al riguardo; ha ammesso di aver trascorso più tempo con la propria madre che con la moglie, ma solo quando ormai quest’ultima aveva già deciso che si sarebbero separati:

«Alla domanda se non penso che Anna possa essersi in qualche modo sentita esclusa dalle scelte, tenuta in disparte, che io non avessi sufficiente fiducia e confidenza nei suoi confronti, rispondo di no, facendo presente che la vita coniugale è stata così breve che, a parte le normali scelte quotidiane, non vi fu mai neppure la necessità di prendere decisioni di qualche importanza.

Ritengo di aver dato in casa un normale aiuto a Anna, tenendo però presente che non mi pare vi fossero particolari necessità. Anna non si è mai lamentata che io non la aiutassi abbastanza.

Quanto alla domanda se io dedicassi abbastanza tempo a Anna o se passassi più tempo con la mia famiglia di origine, rispondo che in un primo tempo stavo molto con Anna, mentre effettivamente, quando lei ormai aveva deciso che se ne sarebbe andata, passavo più tempo con i miei» (II, 7 bis).

Ha sostenuto che all’inizio le cose tra loro andavano bene, ma che poi Anna ha iniziato a mostrarsi scontenta; ha ammesso che è venuto meno il dialogo, attribuendone però la responsabilità a Anna e negando che questo possa essere dipeso da lui:

«Quanto all’andamento del rapporto fra noi, all’inizio le cose sembravano andare bene, poi, adagio adagio, ho cominciato a percepire un disagio da parte di Anna, perché tornando a casa non parlava, si vedeva che non era contenta, però agli inviti di dialogo non rispondeva, per cui non capivo quali fossero effettivamente i motivi.

Ero io a chiedere a Anna di dirmi i motivi e lei non me li diceva. Nego che fosse Anna ad invitarmi al dialogo e che io non le rispondessi » (II, 7 bis, con adr).

Ha infine lamentato che Anna fosse dipendente dalla madre, a cui telefonava spesso:

«lei, anche per cose di poco conto, doveva sempre telefonare alla madre, avere il suo parere, e questo anche quando non mi sembrava necessario. Direi quindi che era piuttosto dipendente, da questo punto di vista» (II, 3).

c)         Piero ha sostenuto di essersi sposato disposto a ricercare anche con sacrificio il bene della moglie: richiesto di esemplificare, non ha saputo però dare risposte concrete:

«Ritengo che certamente ero disposto a fare i sacrifici necessari per la buona riuscita del rapporto coniugale, anche se adesso mi è difficile specificare in concreto quali prevedessi di dover fare; ero comunque consapevole di questa necessità.» (II, 3);

«Andando al matrimonio ero disposto ad accettare di ricercare il bene di Anna, anche con mio sacrificio. […] Faccio fatica a fare degli esempi di come mi sia dedicato al bene di Anna, anche con mio sacrificio, perché la nostra vita insieme non ha presentato particolari situazioni in cui vi fossero gVerdi problemi cui far fronte e quindi particolari necessità di aiuto reciproco» (II, 4).

d)        Ha dichiarato che l’iniziativa della separazione è stata di Anna, ed ha così riferito delle motivazioni addotte dall’attrice:

«l’iniziativa della separazione l’ha presa Anna» (II, 8);

«è divenuto chiaro che Anna intendeva andarsene già con gli inizi dell’estate» (II, 7 bis adr);

«mi diceva che non si trovava bene a vivere con me.

Anche le mancava il suo lavoro a Bologna, perché quello che aveva trovato qui non era davvero uguale.

Mi accusava anche di non avere sufficiente rispetto per i suoi, cosa che non è vera, anche se è vero che io cercavo di tenere un po’ le distanze rispetto alla madre, che era a mio parere piuttosto invadente.

[…] Non ricordo che Anna mi abbia dato altre motivazioni per il fatto di non trovarsi bene con me» (II, 8).

Ha avanzato l’ipotesi che il fallimento del matrimonio possa ascriversi ad un’insufficiente frequentazione durante il fidanzamento e quindi ad una impreparazione ad affrontare la quotidianità:

«Posso pensare al fatto che ci eravamo frequentati soprattutto nelle vacanze e nei fine settimana e forse non eravamo preparati alla quotidianità insieme» (II, 8).

Ha dichiarato di aver vissuto come un fallimento la decisione della moglie di separarsi:

«La decisione di Anna di separarsi è stata per me una delusione, l’ho vissuta come un fallimento. Non è stata però la decisione di un giorno, è maturata nello spazio di qualche mese» (II, 8).

Ha ammesso di non aver voluto rivolgersi a terze persone per tentare di risolvere i loro problemi, riconoscendo di avere difficoltà a parlare delle proprie cose:

«Mi viene chiesto se sia stato fatto qualche tentativo per risolvere i problemi. Rispondo che Anna aveva proposto che ci rivolgessimo a qualcuno, però poi non se n’è fatto nulla. Mi viene chiesto se non ho voluto io farlo. Rispondo sostanzialmente di sì.

[…] Alla domanda se è vero che abbia detto a Anna che non me la sentivo di confidarmi con nessuno, neppure con Graziano, rispondo che in effetti con Graziano ho parlato, ma è vero che ho difficoltà ad aprirmi, a parlare delle mie cose» (II, 8).

14.       a)        Da parte dei testi è stata innanzitutto sottolineata l’impressione ricevuta che la madre di Piero fosse la figura dominante nella sua famiglia d’origine, e che tendesse ad essere lei a gestire la vita di tutti i suoi membri, ovvero Piero ed anche il marito e l’altra figlia, con la famiglia (o per lo meno i figli) di questa.

Hanno ricavato tale impressione innanzitutto dal comportamento della madre Piero il giorno delle nozze (III, 4; V, 5), ma anche da un fine settimana trascorso a casa di Piero un anno prima delle nozze (IV, 5).

In quest’ultima occasione, alla teste la famiglia di Piero apparve come

«fosse un “fortino”, un mondo a sé […] c’era una forte condivisione fra Piero e la mamma, […] era lei la padrona di casa» (IV, 5),

completando l’impressione avuta il giorno della conoscenza tra Anna ed Piero che fosse la madre di questi ad assumere l’iniziativa:

«Ho conosciuto Piero […] durante la vacanza in montagna in cui lo conobbe anche Anna. […] ricordo che fui colpita dal fatto che appariva che un po’ tutta la situazione fosse come gestita dalla madre di Piero, con la quale lui era in vacanza, assieme a un amico. Mi riferisco al fatto che, quando uscimmo Anna ed io, con Piero e la madre, fu quest’ultima a parlare del figlio, a raccontare della sua vita, con molta partecipazione emotiva, mentre Piero raccontò molto poco di se stesso, nonostante non fosse taciturno, fosse di compagnia. Mi stupii che fosse la madre a parlare in questo modo del figlio» (IV, 2-3).

Pure un’altra teste si è detta informata che fu la madre a “spingere verso Anna” il figlio, ricevendone l’impressione (non meglio precisata né motivata) dell’esistenza di qualche secondo fine non confessato:

«Ciò che mi ha colpito della famiglia di Piero è stato il fatto che la figura dominante fosse la madre, la quale tirava i fili di tutta la famiglia, però in senso negativo, non in quello positivo di coordinare le cose. Nonostante l’avessimo conosciuta solo quel giorno, lei stessa si presentò così a me e alla mia collega Natalina [nome di fantasia], dicendo che era stata lei la fautrice del legame sentimentale fra il figlio e Anna. Ci raccontò che era stato durante una vacanza con lei in montagna che Piero aveva conosciuto Anna insieme ad altre ragazze e che era stata lei a indirizzare le attenzioni del figlio proprio verso Anna e a incoraggiarlo poi a portare avanti il rapporto con lei» (III, 4);

«Voglio aggiungere solo che mi sono formata la convinzione (forse perché, come medico, sono abituata a valutare i sintomi e a formulare la diagnosi) che il matrimonio sia stato voluto (da parte di Piero o della madre di lui) come per coprire qualcosa; dico questo a partire dal fatto che la madre ha dichiarato di essere stata lei a spingerlo verso Anna e in base alla posizione che la madre stessa ha assunto di fronte a Anna quando questa gli chiese consiglio di fronte alla crisi coniugale» (III, 9).

b)        I testi hanno riferito pure del fatto che Piero avrebbe voluto una celebrazione senza invitati, a parte gli stretti familiari (IV, 7-8; VI, 5; VII, 4) e che questa preferenza era condivisa anche dalla madre di lui (III, 4), evidenziando che da parte dello sposo non fu presente nessun amico e che gli unici suoi invitati furono i genitori, la sorella ed il cognato (IV, 7-8; V, 2-4; VI, 5; VII, 4), i quali ebbero fretta di ripartire (III, 4; V, 2-4), tanto che una delle testi, amica di Anna, fu – con sua meraviglia – scelta come testimone di Piero insieme alla sorella di lui (IV, 8).

Una teste ha ulteriormente precisato il pensiero di Piero al riguardo:

«Rimasi colpita dal fatto che quando mi hanno parlato di aver deciso di sposarsi il commento di Piero fu che quando due hanno deciso di dirsi di sì, lì, nel manifestare questo loro sì, tutto finisce, e l’eventuale festa con gli amici è soltanto un di più. Non metto in dubbio l’importanza dell’esprimere da parte degli sposi il loro consenso, però ritengo che sia importante poi anche la condivisione con gli amici e i parenti. Dalle parole di Piero risultava invece che lui a questo non desse importanza, non ne percepisse l’esigenza» (IV, 7-8),

ed ha evidenziato che lui si è sostanzialmente disinteressato dei preparativi (IV, 7-8).

Anche un altro teste ha sottolineato di avere da tutto questo ricevuto l’impressione che Piero non desse molta importanza alla celebrazione del matrimonio (VI, 5), con un atteggiamento “distaccato”, “come se la festa non fosse la sua” (VI, 7).

Un teste ha rilevato che il giorno del matrimonio Piero era cupo e triste, come se non volesse più sposarsi:

«il giorno del suo matrimonio, mi è apparso una persona molto diversa: cupo, triste, del tutto fuori contesto rispetto al suo matrimonio, che si stava celebrando. Aveva lo sguardo spento, appariva come chiuso in un bozzolo, mi sembrava che o non avesse capito che cosa stava facendo o non volesse più farlo»( V, 2-4).

Anche un’altra teste ha rilevato che il giorno delle nozze il convenuto era triste e si comportava in modo scontroso:

«Del giorno delle nozze ricordo che Piero era triste. Inoltre fu molto scontroso con gli ospiti, amici e parenti da parte di Anna; a chi gli faceva i complimenti e gli auguri rispondeva quasi in malo modo» (VII, 6).

c)         Due testi hanno dichiarato di aver colto una qualche esitazione in Piero di fronte alla prospettiva del matrimonio:

«In occasione della Pasqua precedente le loro nozze, ci trovavamo a Gubbio da mia madre. Ricordo che lei, che certe volte è molto diretta nel rivolgersi alle persone, mentre ci trovavamo nell’ingresso della casa, domandò ad Piero: “Ma tu ti vuoi sposare?”. Lui rispose in modo laconico e senza decisione: “Sì, signora”, dando l’impressione di non esserne davvero convinto» (VI, 6);

«Ricordo che in un’occasione in cui vennero a trovarmi precedentemente alle nozze (potrebbe essere effettivamente la Pasqua del 2007, come mi viene chiesto), dal momento che vedevo Piero un po’ distante e freddo rispetto ai preparativi del matrimonio, gli domandai se davvero desiderava sposarsi. Dopo un attimo di riflessione, lui mi rispose di sì, ma mi apparve laconico e freddo nella risposta, senza entusiasmo» (VII, 5).

d)        Quanto alla decisione a riguardo di dove porre la dimora coniugale, un teste ha dichiarato di aver percepito che Piero non fosse disponibile ad affrontare lui un cambiamento anche dal punto di vista professionale:

«Inizialmente erano aperte tutte e due le ipotesi, però ho sempre percepito che Piero fosse piuttosto restio a trasferirsi lui» (VI, 5).

Un’altra teste ha più esplicitamente affermato che Piero non aveva accettato la proposta di Anna di trasferire a Bologna il suo studio professionale, per cui aveva acconsentito a trasferirsi lei (VII, 7 adr).

e)         Quattro testi hanno confermato che nel periodo successivo al matrimonio, precedente al trasferimento di Anna nella casa coniugale, Piero andò assai di rado a Bologna dalla moglie, così che doveva essere questa a raggiungerlo, quando non era di turno in ospedale nei fine settimana:

«quando Anna era ancora a Bologna, notai che era quasi esclusivamente lei a recarsi da Piero quando possibile, il fine settimana, mentre lui non faceva altrettanto quando Anna non poteva muoversi per i turni in ospedale; credo che sia venuto al massimo una volta, certamente non si alternavano in ugual misura, e mi colpiva che lui non manifestasse in questo modo il desidero di vederla» (III, 5-6);

«Dopo le nozze era emerso un disinteresse di Piero nei suoi confronti, tanto che, diversamente da quando erano fidanzati, non era quasi mai andato da lei a Bologna, e proprio per questo lei aveva pensato di trasferirsi prima di trovare un nuovo posto di lavoro» (V, 7);

«Nei primi mesi della vita coniugale Anna è rimasta a vivere a Bologna, in attesa della possibilità di un trasferimento lavorativo. In quel periodo Piero è venuto a Bologna solo una volta o due, è stata Anna a doverlo raggiungere, quando i turni di lavoro non glielo impedivano. In questi casi, differentemente da quanto avveniva prima del matrimonio, non c’era la disponibilità di Piero a raggiungerla, anche quando non mi risulta che avesse dei motivi oggettivi per non potersi muovere» (VI, 8);

«Anna raggiungeva Piero nel fine settimana, quando i turni in ospedale glielo permettevano. Dopo il matrimonio Piero è andato da Anna una o due volte al massimo, mentre quando erano fidanzati questo avveniva più frequentemente» (VII, 7 adr).

Dai testi è venuta pure la conferma che Piero non si recò a Bologna nemmeno per accompagnare Anna al matrimonio di un’amica, come invece previsto, disdicendo all’ultimo momento con una scusa (III, 5-6; VI, 8; VII, 7 adr), e che non l’aveva accompagnata neppure al battesimo della figlia di un’altra amica (V, 7; cf IV, 11).

f)         Una teste ha riferito – per esserne stata informata in quegli stessi giorni – di come Piero non sia rimasto a Bologna negli ultimi giorni della permanenza di Anna in quella città per aiutarla nel trasferimento:

«A dicembre, dopo che Anna aveva ormai tutto preparato per la partenza per Sedriano, poiché era di turno proprio a Natale, chiese al marito di raggiungerla. Avvenne però qualcosa che mi preoccupò, in quanto innanzitutto seppi da lei che la notte di Natale lui non aveva pensato di passare in ospedale a farle gli auguri, ma se ne era andato a letto a dormire, e soprattutto perché quando, la mattina di Santo Stefano, le chiesi che programma avessero per quel giorno, lei mi disse che Piero era già ripartito. Non le feci altre domande, perché avevo paura della risposta, temevo che potessero essere veri i presentimenti che cominciavo ad avere circa il fatto che le cose non andassero bene» (VII, 7 pros.);

«Quando Anna si è trasferita a Sedriano da Bologna, aveva dovuto provvedere da sola al trasloco delle sue cose, aiutata solo dal fratello nei preparativi. Piero non la aiutò per niente, perché quando ripartì il 26 dicembre non prese con sé nulla di quanto Anna aveva preparato» (VIII, 8 adr/Patr. a).

g)        Quanto alle ragioni che hanno spinto Anna a trasferirsi nella casa coniugale prima di aver trovato un posto di lavoro in zona, dalle testimonianze delle amiche emerge la preoccupazione per il proprio matrimonio, senza accenno ad altre motivazioni:

«Anna alla fine dell’anno in cui si sono sposati si è trasferita a Sedriano anche se non aveva ancora un posto di lavoro certo. Ricordo che io stessa la spingevo a farlo, dicendo che il matrimonio era una cosa importante e che la distanza avrebbe potuto creare delle difficoltà. Credo che poi l’abbia fatto proprio in quest’ottica, anche se non so dire se lei avesse già percepito una situazione di difficoltà; devo però dire che forse in quel momento io non ero ancora sull’avviso a questo riguardo e quindi non sono forse stata abbastanza attenta per coglierla» (III, 5-6);

«Quando poi, verso la fine dell’anno, Anna mi ha comunicato di aver deciso di trasferirsi a Sedriano dal marito prima ancora di aver ottenuto il trasferimento, mettendosi in aspettativa, io la incoraggiai in questa decisione non facile, ritenendo che fosse un bene per il suo matrimonio. Faccio notare che Anna, che è molto riservata, non mi disse che lo faceva perché già si profilavano delle difficoltà, ma solo che “è meglio così”, cosa che però mi fece intuire che non tutto andasse per il meglio e che effettivamente quella scelta fosse motivata da una preoccupazione per il suo matrimonio» (V, 6).

La testimonianza del fratello dell’attrice ammette invece l’esistenza della ragione segnalata da Piero, ovvero che vi era per il fratello stesso la necessità di poter disporre dell’appartamento, non escludendo tuttavia che Anna avesse pure di mira il bene del proprio matrimonio:

«Anna si è trasferita a Sedriano alla fine del 2007, anche se non aveva ancora trovato un posto di lavoro nella zona di Milano, mettendosi in aspettativa, per cui era a Sedriano con l’inizio del 2008.

Alla domanda circa che cosa abbia spinto Anna a trasferirsi prima di trovare un nuovo posto di lavoro, diversamente da come previsto in un primo tempo, rispondo che già da novembre io avevo deciso di sposarmi (lo feci poi nel gennaio del 2008) e di porre la dimora coniugale nell’appartamento in cui fino ad allora avevo abitato con mia sorella; quando comunicai la cosa a Anna, divenne evidente la necessità che lei prendesse le sue decisioni.

[…] non escludo che Anna abbia pensato che il protrarsi della lontananza potesse nuocere al loro rapporto; non mi ha però fatto delle confidenze esplicite a questo riguardo» (VI, 9).

Nella sua deposizione, la madre dell’attrice mette invece in rilievo proprio la preoccupazione della figlia di costruire l’unità della famiglia, osservando che l’esigenza del figlio di usufruire dell’appartamento per il proprio matrimonio era solo concomitante e non determinante, in quanto era disponibile (per il fratello dell’attrice e la sua fidanzata) pure una valida alternativa:

«A novembre Anna mi telefonò, dicendomi che, dal momento che il trasferimento tardava a realizzarsi, aveva deciso di prendere un’aspettativa non retribuita per potersi ugualmente trasferire a Sedriano, dicendomi: “Non mi piace vivere lontano da mio marito, perché così non stiamo costruendo alcunché”» (VII, 7 pros.);

«Mi viene chiesto se Anna abbia deciso di trasferirsi a Sedriano non solo perché lo riteneva un bene per il proprio matrimonio, come ho dichiarato, ma anche perché il fratello doveva sposarsi e gli serviva la casa. Rispondo di no, che questo fatto non è entrato nella decisione, e questo per due motivi: il primo, che quando Anna mi comunicò di aver deciso di prendere l’aspettativa non si sapeva ancora che mio figlio avrebbe dovuto anticipare il matrimonio perché la fidanzata era rimasta incinta; il secondo, che mio figlio non aveva bisogno di avere l’appartamento a disposizione, perché anche la fidanzata disponeva di una casa libera, in quanto lei viveva da sola» (VII, 8 adr).

h)        I testi hanno evidenziato nella vita coniugale (anche dopo che Anna raggiunse il marito) una situazione di freddezza e mancata attenzione di Piero nei confronti della moglie, confermando la versione di alcuni fatti specifici data da Anna (rispetto a quella data da Piero):

  • § «Anna, mentre era al telefono, scoppiò a piangere e mi disse che le cose non andavano bene. Mi disse che non aveva potuto portare nulla di proprio nella casa coniugale, che i mobili erano quelli della suocera, che aveva messo lei, che non aveva un proprio telefono, se non il cellulare, che nella casa non c’era un collegamento internet (avrebbe dovuto andare nello studio del marito) e che quindi non poteva comunicare liberamente e facilmente, per esempio con la madre in Umbria e con noi amiche a Bologna. Mi parlò della porta di comunicazione fra le due case come di una porta attraverso la quale in completa libertà e facilità la suocera andava da loro e attraverso la quale Piero altrettanto facilmente andava dalla madre […]. Lamentava anche che lei e il marito non avessero spazi di intimità, perché, se non ho capito male, neanche a pranzo e a cena si trovavano assieme, perché lui spesso aveva già mangiato dalla madre» (III, 5-6);

«Premesso che Anna non mi ha fatto confidenze circa aspetti molto intimi e che lei è sempre stata riservata, tanto che sono venuta a conoscenza del suo disagio solo a seguito dell’occasione concreta che ho riferito, direi che durante la vita coniugale è venuta crescendo non tanto una conflittualità, tanto una distanza e una freddezza tra di loro. Anna mi ha riferito che lui le disse che non la amava più» (III, 7);

  • § «Dalle confidenze ricevute da Anna, appariva come Piero non si muovesse nella direzione di lei, fosse invece piuttosto rigido nella posizione che già aveva prima del matrimonio, come se fosse Anna soltanto a dover entrare nel suo mondo, che però lui continuava a percepire allo stesso modo di quando non era ancora sposato.

Una persona innamorata, a mio avviso, se si accorge di star perdendo l’altra, fa un passo verso di lei, anche semplicemente perché la vede soffrire, ma questo da parte di Piero non avveniva» (IV, 9);

«Non mi risulta che Piero si mostrasse interessato a organizzare con Anna la loro vita familiare; non aveva né propensione, né idee per sistemare diversamente l’abitazione, né ad essa si dedicava. Era contento di aver finalmente di nuovo un cane, come desiderava, e mi risulta che dedicasse prevalentemente ad esso l’eventuale tempo libero» (IV, 10 adr/Patr. b);

«dopo il matrimonio lui non è più stato presente accanto a Anna, come invece era accaduto prima, quando lui viaggiava insieme a lei; mi riferisco a occasioni di congressi, oppure di battesimi o matrimoni di amici» (IV, 11);

  • § «dopo il trasferimento a Sedriano i contatti telefonici con Anna sono diventati ancora più rari. Anche in quelle occasioni non mi disse come effettivamente andassero le cose e io stessa ero imbarazzata a farle domande esplicite, data anche la sua riservatezza. Si sentiva però che non era la stessa persona di prima» (V, 6);

«Anna era da sola, Piero non l’aveva accompagnata. Anna inoltre era molto dimagrita e tesa, e finalmente confidò a noi amiche quello che fino ad allora non ci aveva detto, ovvero che le cose nel suo matrimonio non erano andate bene fin dall’inizio ed erano andate di male in peggio. Dopo le nozze era emerso un disinteresse di Piero nei suoi confronti.

[…] Ci disse che lei si ritrovava sostanzialmente da sola, perché Piero quasi sempre mangiava dalla propria madre, passava il suo tempo libero non con la moglie, ma facendo giardinaggio. Da quello che Anna ci disse, è come se lei per Piero fosse diventata “trasparente”, ovvero non la considerava per nulla» (V, 7);

  • § «Una più precisa percezione che le cose non andassero bene l’ho avuta nel mese di maggio, quando, sentendo che alla radio si parlava del raduno degli Alpini a Bassano, telefonai a Anna pensando di trovarla là, assieme al marito. Lei invece mi disse di essere a casa da sola. Alla domanda se Piero avesse interrotto la sua tradizione di andare all’adunata degli Alpini, rispose che c’era andato coi genitori. Percependo che Anna fosse per questo amareggiata, non le chiesi altro, ma compresi che ci fossero dei problemi.

Ero più io a percepire il disagio di Anna da alcuni fatti che lei mi raccontava, piuttosto che essere lei a lamentarsi. Mi riferisco per esempio al fatto che, quando lei iniziò a lavorare a Cinisello, per cui doveva fare parecchi chilometri di strada, capitava che lei lasciasse qualcosa di preparato per il marito o gli chiedesse di attendere che lei tornasse per cenare assieme, e invece trovava che lui aveva già mangiato da sua madre, anche trascurando quello che lei gli aveva preparato» (VI, 10);

«Notizia esplicita dalla crisi familiare fra Anna e Piero l’ho avuta nel giugno del 2008, poco dopo la nascita del mio primo figlio, quando vennero a Bologna a vedere il nipotino sia mia madre che Anna. Anna venne da sola, senza Piero, e del resto me l’aspettavo, dopo quanto avevo già percepito. In quell’occasione mi disse esplicitamente che il suo matrimonio andava male, perché il marito la trascurava, e questo sempre di più. Lui si dedicava al giardino più che a lei ed era inoltre irremovibile nelle sue scelte (come quella di cenare dalla madre e non con la moglie) senza dare spazio alcuno a un confronto con Anna.

[…]  aggiungo che per la Pasqua del 2008 era previsto che anche loro venissero in Umbria a trovare i miei familiari, e la cosa fu disdetta all’ultimo momento, ed escluso che questo sia dipeso da Anna» (VI, 12);

«È come se la sua [di Piero] finalità fosse giungere al matrimonio, per cui per lui l’apice è stato costituito dalla decisione di sposarsi e non dal matrimonio stesso, così che, una volta decise le nozze, il suo impegno è diminuito» (VI, 13);

  • § «Per quanto riguarda l’andamento della vita coniugale una volta che Anna si fu trasferita a Sedriano, dalle confidenze ricevute da lei percepivo che lei incontrava delle difficoltà per il comportamento del marito, poco costruttivo.

Per esempio, lei, che era ancora a casa dal lavoro, gli preparava il pranzo, ma poi spesso lui arrivava, dicendo di aver già pranzato, senza preavvertirla e, alle sue domande, diceva di essere passato dalla madre e di aver pranzato da lei. Alle obiezioni di Anna, rispondeva chiedendo: “Che male c’è?” e questa era una sua frase ricorrente.

Anche quando pranzava o cenava con Anna, appena finito di mangiare se ne andava immediatamente, lasciandola sola.

Anna mi confidava queste cose e io la invitavo ad avere pazienza, a costruire a poco a poco la sua vita matrimoniale, cominciando per esempio dall’arredamento della casa. Lei mi faceva presente che la casa era da ristrutturare e che Piero le aveva detto di aver dato la piantina a un architetto perché elaborasse il progetto, ma che l’architetto non aveva mai tempo di farlo. È però poi successivamente venuta a sapere che l’architetto non era neppure stato contattato, e che quindi il marito le aveva mentito.

Anche in altre occasioni Piero disse a Anna delle bugie e ho avuto modo di constatarlo. Per esempio, per la Pasqua del 2008, poiché era parecchio che non ci vedevamo, Anna aveva messo in programma di venirmi a trovare e Piero aveva acconsentito, ma poi al Giovedì Santo le disse che non era possibile, perché lui aveva un forte mal di schiena e rifiutò, anche di fronte alla proposta di venire in aereo. Due giorni dopo propose alla moglie di andare a sciare. Anna mi telefonò e mi disse che sarebbero andati a sciare e, alla mia domanda su come fosse possibile, visto che il marito non stava bene, Anna rispose che glielo aveva proposto proprio lui.

Altri fatti che mi sono apparsi strani sono innanzitutto che Piero si assentò per impegni di lavoro in Sicilia proprio di sabato e di domenica, ritornando abbronzato; inoltre che volle andare, come sua abitudine, al raduno degli Alpini, ma con i genitori, lasciando a casa Anna, e soprattutto che, quando lei gli chiese quando avrebbero fatto le ferie per poterlo comunicare in ospedale, a omissis, dove aveva iniziato a lavorare, lui le disse che a luglio e ad agosto aveva impegni di lavoro e che quindi avrebbero dovuto prenderle a settembre, ma poi, nella prima metà di luglio lui le comunicò che sarebbe andato in ferie con un amico e infatti andò in [viaggio in] omissis, rimanendo assente per quindici giorni.

Credo che sia stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per la quale Anna si rese conto che i suoi sforzi di costruire qualcosa con lui non trovavano corrispondenza. Da parte di Piero c’era proprio mancanza di volontà di costruire qualcosa (VII, 7 pros.);

«Tornando dal [viaggio in] omissis, Piero di fatto si trasferì a casa dei suoi genitori» (VII, 8);

«C’era effettivamente una porta di comunicazione fra l’abitazione dei genitori e quella di Anna e Piero. Quella porta costituiva un ostacolo a che avessero un’effettiva riservatezza, e Anna aveva chiesto che venisse chiusa. Ha dovuto però insistere molto perché questo avvenisse, e di fatto è stata chiusa solo un mese o due prima che loro si separassero. […] certamente quando io andai a Sedriano quella porta era ancora aperta» (VII, 8 adr/Patr. b).

i)         Dai testi è venuta conferma anche dei tentativi infruttuosi di Anna di ricercare un dialogo, di suggerire ad Piero di parlare con qualcuno, di chiedere aiuto pure alla madre di lui (dalla quale sembrò a Anna che venisse piuttosto il suggerimento di separarsi):

«So che Anna ha proposto che ne parlassero con qualcuno, che cercassero un aiuto, ma Piero non era disponibile a farlo.

Le diedi anche il nominativo e l’indirizzo di uno psichiatra di Brescia, che si occupa di problemi della coppia, al quale io stessa avevo avuto modo di fare ricorso con mio marito in un momento di difficoltà. Anna mi disse che avrebbe provato a proporlo ad Piero, ma che non credeva che lui avrebbe accettato; so che così è stato» (III, 7);

«Non ho avuto l’impressione che lei intendesse arrendersi di fronte alle difficoltà, quanto piuttosto di una donna sempre alla ricerca di una strada. Mi disse che aveva cercato anche di parlare con la madre di Piero per avere un aiuto e un suggerimento, che aveva proposto che si facessero aiutare da qualcuno, che Piero si confidasse con qualche amico, che provassero a prendere una casa in affitto per riprovare a ripartire da zero, che aveva proposto di fare anche qualche viaggio per creare una situazione favorevole di dialogo tra di loro, senza interferenze. Aveva però trovato un muro di gomma, non c’erano state risposte effettive di disponibilità concreta, come se il disagio fosse solo suo e non dovesse fare altro che adattarsi alla situazione. Mi ha colpita la risposta che Anna mi ha detto aver ricevuto dalla suocera, ovvero che il matrimonio non dovesse implicare un sacrificio per nessuno dei due, che nessuno dei due dovesse sacrificare se stesso per l’altro, lasciando quindi intendere che se era così non rimanesse altro da fare che lasciarsi» (IV, 9);

«So anche che Anna al momento della crisi propose che si facessero aiutare da qualcuno di cui Piero si potesse fidare, per esempio la stessa madre di lui; non so se poi questo si sia effettivamente realizzato e quale esito abbia avuto» (VI, 13);

«Anna parlò anche con la suocera, per essere aiutata ad affrontare la situazione (non ricordo se prima o dopo questo fatto [del viaggio in] omissis), ma ricevette da lei una risposta che mi ha molto colpita, perché le disse […] che, se non le stava bene così, lo lasciasse. Direi proprio che la esortava a dividersi.

Anna propose ad Piero che si facessero aiutare da qualcuno e anche di affrontare una terapia di coppia, ma Piero si è rifiutato.

Mi risulta anche che mia figlia avesse proposto che si staccassero dalla vicinanza con la famiglia di Piero, andando ad abitare in un’altra casa, ma che anche a questo proposito ricevette un rifiuto» (VII, 8).

l)         Quanto al modo di Piero di porsi in relazione con le vicende delle altre persone, una teste ha riferito di essere rimasta colpita dal fatto che egli non mostrò particolare sensibilità di fronte ad una notizia triste:

«Ricordo un episodio che mi ha lasciata molto perplessa e mi ha ferita: di fronte alla notizia che un mio collega si era suicidato, il suo commento fu quello che quando uno ha tendenze del genere, è meglio così; io lo intesi come un riferimento al fatto che secondo lui, quando una persona ha tendenze al suicidio, è comunque una persona persa, come se non meritasse comprensione» (IV, 2-3).

15.                  Valutazione di quanto si possa ricavare dalle differenti versioni dei fatti fornite dalle parti. La considerazione attenta delle dichiarazioni giudiziali delle parti e dei testi, conduce alla fine a comprendere come il convenuto abbia potuto dichiarare preliminarmente che il contenuto del libello corrisponde nella sostanza alla vicenda delle parti, anche se poi ha precisato molti fatti in modo a prima vista assai diverso da come esposti dall’attrice. Ci si può infatti rendere conto di due cose principali: la prima, che – al di là degli inevitabili diversi punti di vista – la sostanza di molti fatti coincide; la seconda, che laddove le versioni sono più distanti, i testi – spesso informati proprio al tempo dei fatti in discussione – hanno fornito una versione assai vicina a quella dell’attrice; la terza, che anche laddove non è possibile avere un riscontro preciso che permetta di discernere quale delle due versioni sia più aderente alla realtà, in ogni caso si tratta di scelte o comportamenti non consoni alla situazione di due sposi che iniziano e devono costruire la loro vita insieme (non va infatti dimenticato che la separazione è avvenuta a soli quattordici mesi dalle nozze e che la convivenza coniugale stabile era iniziata solo dopo quasi sei mesi dalla loro celebrazione).

Uno dei punti maggiormente controversi (soprattutto in quanto non si è potuto ottenere di dirimerlo attraverso documenti oggettivi, come in un primo momento chiesto dal Tribunale e poi più volte chiesto dal Patrono della parte attrice) è stata la questione di quando sia avvenuta la chiusura della porta di comunicazione tra l’abitazione degli sposi e quella dei genitori del convenuto, e se questo sia effettivamente stato fatto solo a seguito di reiterate – e quindi a lungo disattese – richieste dell’attrice.

Non vi è però dubbio – alla fine – che la chiusura non è avvenuta né in vista del matrimonio, né nei sei mesi prima che Anna si trasferisse nella casa coniugale. Questo si può affermare per il motivo che, se da una parte il documento prodotto al riguardo dal convenuto è risultato di difficile lettura per inconvenienti nella trasmissione via fax, oltre che troppo generico per essere chiarificatore, dall’altra non solo le testimonianze (di cui una de visu) hanno confermato la versione dell’attrice, ma anche le ammissioni di Piero – se lette con attenzione – finiscono per riconoscere tempi di realizzazione del lavoro di chiusura non troppo diversi (II, 7).

È in definitiva evidente che non vi è stata alcuna sollecitudine in questa cosa così delicata per la vita di una giovane coppia: sarebbe stato del tutto logico che, di fronte all’accettazione di Anna di essere lei a trasferirsi e di andare a vivere nello stesso edificio della famiglia del futuro marito, Piero si sentisse in dovere di farle trovare tutto pronto ed in condizioni tali da farla sentire a casa propria.

Gli altri fatti su cui le versioni principalmente divergono sono la mancata visita alla madre di Anna in occasione della Pasqua ed il viaggio (o la vacanza) di Piero in omissis con un amico nel periodo estivo (poco dopo il primo anniversario di nozze). Anche in questo caso, a prescindere dai singoli particolari e dal fatto che almeno alcuni testi risultano essere stati informati all’epoca dei fatti in modo coerente con la versione data dall’attrice, ciò che conta evidenziare è che anche qualora si volesse dare credito al convenuto, il suo comportamento non risulterebbe essere – comunque – quello di un uomo sposato da poco, che abbia attenzioni per la propria moglie e voglia costruire e consolidare il rapporto con lei, tanto più dopo essersi trovato nella necessità di attendere circa sei mesi prima di iniziare la convivenza coniugale.

A quest’ultimo riguardo, appare significativo che Piero non abbia sentito l’esigenza di condividere con Anna il momento del trasloco di lei nella casa coniugale: non vi fu l’aiuto materiale, non furono manifestati in alcun modo il desiderio e la gioia che questo finalmente avvenisse, non vi fu alcuna espressione di voler condividere i sentimenti di lei nel momento in cui lasciava la città in cui era vissuta per anni, il fratello, il lavoro.

Nel suo complesso – in base all’analisi fatta sopra ai nn. 12-14, che qui non si ritiene di dover ripercorrere in dettaglio – il comportamento di Piero – dalle sue stesse ammissioni e dalle dichiarazioni di Anna e dei testi – appare essere quello di una persona (ed in questo si può concordare con quanto rilevato dal Patrono di parte attrice) orientata fin dall’inizio a vivere il matrimonio in funzione propria, senza alcuna significativa disponibilità al sacrificio e al dono, neppure nelle piccole cose della quotidianità, come condividere con la moglie il tempo dopo la cena o apprezzare i pasti che lei gli lasciava preparati, preferendo invece andare dalla propria madre: e si tratta di dati di fatto solo apparentemente banali, che sono invece indicatori della continuità di un comportamento non attento alla persona e alla sensibilità della moglie, orientato a proseguire anche dopo le nozze la propria vita precedente, da single.

16.                  Approfondimento a riguardo dei capi di nullità riferentisi alla persona del convenuto. Come già evidenziato introducendo questa seconda parte della motivazione “in fatto”, ciò che a questo punto rileva è poter distinguere se il comportamento sopra evidenziato debba essere considerato come conseguenza di un’anomalia della personalità del convenuto (e vi siano quindi le premesse per riconoscerne un’incapacità dal punto di vista giuridico) o debba essere riconosciuto come conseguenza di scelte sostanzialmente libere (e vi siano quindi eventualmente gli elementi per riconoscere la presenza di un positivo atto di volontà di escludere il bonum coniugum).

Prenderemo quindi in considerazione i pareri dei due Periti intervenuti (quello privato pregiudiziale e quello d’ufficio) per verificare o escludere la prima eventualità. Non è chi non veda che di per sé ciò che si deve presumere (e quindi prendere innanzitutto in considerazione) è la capacità di una persona, “salvo prova contraria”, ma è altrettanto evidente che, dal punto di vista probatorio, cioè dell’accertamento della verità, occorre procedere in senso inverso, cioè partire dal verificare se la “prova contraria” sia data: se questa manca, si deve ritenere che i comportamenti siano volontari, e quindi si deve poi procedere a verificare se manifestazioni verbali di volontà e/o fatti concludenti siano sufficienti a configurare un caso di cosiddetta “simulazione parziale”.

In via preliminare, va evidenziato che nessuno dei due Periti ha potuto incontrare il convenuto, e tanto meno ha potuto sottoporlo a dei test diagnostici: il Perito privato ha potuto fondarsi solo su quanto riferitogli dall’attrice, il Perito d’ufficio ha avuto a disposizione anche gli atti di causa nel loro complesso.

17.                  Il Perito privato – come già detto, basandosi su quanto raccontatogli da Anna – ha ritenuto di poter inquadrare la condizione psichica di Piero in uno specifico Disturbo di Personalità (p. 34), ed ha tratto la conclusione che

«la psicopatologia gli ha impedito di esprimere e di assumere in modo adeguato e responsabile il consenso matrimoniale, perché al momento delle nozze lui non aveva la sufficiente autonomia per stimare e per valutare i diritti e gli obblighi coniugali, né aveva le capacità per assumere l’impegno del matrimonio; non è stato in grado di realizzare sul piano pratico l’impegno assunto con il consenso.

La psicopatologia gli ha impedito sia di avere la necessaria libertà interiore per tradurre in gesti concreti ciò che sul piano razionale avrebbe voluto compiere e sia di autodeterminarsi per il bene coniugale comune» (p. 34-35).

Il Perito privato ha decritto e sintetizzato in questo modo il comportamento e la personalità del convenuto:

«È un uomo che non ha amici, che non ha ancora attuato la separazione dagli oggetti d’amore primario, ma che ha un rapporto con evidenti sintomi di simbiosi con la madre, mentre con gli altri familiari mostra distacco. È incapace di fare un regalo o di riceverlo perché non tollera lo scambio e la condivisione di un piacere e di un’emozione. È un uomo freddo, con un’affettività ristretta e con un distacco emozionale, non è in grado di condividere un’emozione, né la gioia, per questo ha cercato di imporre un matrimonio di solitudine ed in parte c’è riuscito.

Con la fidanzata prima e con la moglie poi, Piero ha sempre tenuto una notevole distanza sul piano affettivo, come avesse avuto il timore di essere divorato da Anna; infatti, prima ha vissuto in modo sintonico la distanza fra Milano e Bologna e poi quando la moglie ha vissuto per breve tempo con lui egli ha utilizzato dei supposti impegni o malesseri per evitare di stare con lei, o di vivere momenti di festa o di socializzazione e quando non aveva questa possibilità passava gran parte del tempo, che avrebbe potuto trascorrere accanto alla moglie, stando vicino alla madre.

È una sintomatologia […] che ha, impedito ad Piero di stabilire una relazione oggettuale e responsabile con Anna, lui non è mai approdato alla capacità dell’alterità, cioè di accettare Anna per quella che lei era e di valorizzarla in quanto tale, lui ha sempre preteso che lei fosse come lui aveva bisogno che fosse e se lei non si adeguava a questa dinamica lui, in vario modo, imponeva la distanza e la freddezza.

[…] Né durante il fidanzamento, né durante il matrimonio è stato in grado di stabilire una relazione caratterizzata da benevolenza ed accoglienza di Anna, né è stato in grado di integrarsi sul piano affettivo e sessuale con lei, né di stabilire con lei una comunione caratterizzata da assistenza reciproca. Non è mai approdato alla capacità di una relazione all’insegna dell’alterità» (p. 34-35).

18.       a)        Il Perito d’ufficio in un primo momento non ha ritenuto di potersi pronunciare a riguardo del convenuto sulla sola base degli atti di causa, limitandosi ad una fugace annotazione circa una condizione di dipendenza dal nucleo familiare originario:

«Circa la Parte Convenuta, il sottoscritto non può esprimersi, dal momento che questa non si è presentata e dal fatto che gli elementi presenti agli Atti sono troppo pochi per potersi esprimere anche senza la parte.

Il quadro appare suggestivo della presenza di grosse fragilità, ma oltre a questo non si può onestamente andare» (p. 156);

«Il sottoscritto si limita semplicemente ad osservare come (se la storia corrispondesse a quanto riportato agli Atti, che sembrano, in ogni caso, attendibili) per il sig. Bianchi si dovrebbe pensare ad una condizione di seria dipendenza, non soltanto dalla figura materna, ma che coinvolgerebbe anche una scarsa possibilità di individuarsi indipendentemente dal nucleo di riferimento» (p. 151).

b)        Richiesto in un secondo tempo di specificare comunque quali elementi presenti in atti fossero suggestivi della presenza di “grosse fragilità” (cf. il passo sopra citato di p. 156), di precisare quale incidenza tali elementi – se accertati – potrebbero avere sulle capacità di discernimento ed autodeterminazione e su quelle relazionali, nonché sulle attitudini alla vita coniugale, oltre che di indicare quale rilevanza possano avere dal punto di vista clinico i comportamenti del convenuto messi in rilievo come negativi nel rapporto con la moglie, il Perito d’ufficio ha evidenziato che le fragilità rilevate consistono nel

«modus operandi della Parte Convenuta, caratterizzato, come riportato negli Atti e dalla sig.ra Verdi, da una forte dipendenza dalla figura materna e dalla difficoltà ad entrare in relazione con l’altro su un piano emotivo ed affettivo autentico (pur considerando la possibile genericità di questa parola).

Ciò che viene evidenziato più volte nella perizia e nel racconto fornito dalla sig.ra Verdi è una sostanziale difficoltà (fino anche ad ipotizzare una incapacità) di incontro su un piano affettivo e dinamico, in quanto il sig. Bianchi apparirebbe come arroccato sulla sua modalità di vivere ed interpretare la realtà che non tiene conto di interferenze od elementi che potrebbero aiutarlo a modificare la sua visione» (p. 187/1).

Il Perito ha precisato di non averne dedotto – a differenza del Perito privato – una diagnosi esplicita

«la quale evidentemente doveva basarsi, almeno a suo parere, su dati più ampi ed acclarati» (p. 188/2),

evidenziando che questa non è possibile non perché siano o non siano condivisibili i giudizi espressi sul convenuto presenti in atti, ma perché

«non vi [è] stata l’occasione di provarli ed osservarli insieme alla Parte Convenuta» (p. 192/6),

sottolineando che vi è la possibilità di formulare ipotesi, ma non di raggiungere la certezza scientifica circa le effettive condizioni psichiche del convenuto:

«Gli elementi quali la dipendenza, l’isolamento relazionale, la fatica di apertura all’altro, 1’invischiamento con la figura materna, la difficoltà a riconoscere le proprie fragilità, sono collegabili a quadri di personalità specifici ma per giungere a valutare con certezza che questi elementi fossero tali da costituire una anomalia che rappresentava un impedimento all’esercizio della libertà, può essere ipotizzato, ma non, a parere del sottoscritto, affermato con certezza scientifica» (p. 192/6),

evidenziando che gli elementi riuniti sotto la dicitura “grosse fragilità” non hanno permesso

«di fornire una diagnosi precisa o commenti etichettanti (in termini di gravità ovvero di ricaduta sulle capacità naturali dell’interessato), per non cadere in una psicologia spicciola od ingenua» (p. 188/2),

per cui

«quanto questo [il comportamento del convenuto] fosse frutto di una azione voluta e scelta oppure di una anomalia presente, cioè una carenza intrinseca di lui nel mettere in atto le proprie potenzialità, non è certo poter rispondere» (p. 191/5).

Il Perito d’ufficio ha così delineato gli elementi che appaiono problematici nel comportamento di Piero (oltre a quelli indicati nel passo di p. 192/6 qui sopra riportato):

«presenza di tratti e funzionamenti, quali: la dipendenza, 1’autoesclusione dalle relazioni emotive ed affettive, la tendenza ad agire senza tener conto dell’altro, la difficoltà a costruire un dialogo dinamico e di confronto» (p. 188/2);

«È stata sostenuta l’assenza di una relazione affettivamente ed emotivamente autentica ed aperta all’altro sulla base di episodi riportati dalla Parte Attrice relativi alla presenza ingombrante della figura materna di lui e della incapacità di gestire tale relazione in nome della costruzione di una nuova famiglia. Ciò che appariva nel racconto della sig.ra Verdi era una sostanziale fatica ad avvicinarsi all’altro rinunciando alle proprie abitudini ed ai propri stili di vita da parte di entrambe le parti» (p. 190-191/5);

«Il sig. Bianchi si è astenuto da qualsiasi cosa riguardasse la creazione del nuovo nucleo famigliare dalla preparazione del matrimonio alla gestione del tempo da condividere insieme» (p. 191/5).

c)         Il Perito ha evidenziato che va considerata la possibilità di tre diverse ipotesi di spiegazione dei fatti emersi e dei comportamenti di Piero, di cui la prima fa riferimento ad un comportamento libero e le altre due a situazioni di anomalia:

«Per meglio spiegare questa esigenza, si mette in luce come si potrebbero ipotizzare diverse possibilità, nella fattispecie, a spiegare il quadro determinato dagli accadimenti: [1] una scelta del diretto interessato, nel senso di un esercizio della sua libertà oppure di una sua posizione coscientemente abulica, [2] un’incapacità strutturale di fare altro, in questo caso con la presenza di una anomalia determinata […], [3] la presenza di una malattia che, nella sua evoluzione, ha prodotto incapacità relazionale» (p. 189/2),

concludendo di non sentirsi in grado di esprimersi con certezza circa quale ipotesi si debba scegliere, pur riconoscendo che vi sono elementi che possono rendere plausibile la seconda (p. 189/2), soprattutto qualora si potesse avere conferma certa delle affermazioni presenti in atti (p. 189/3), indicando tra gli elementi che potrebbe confermare l’ipotesi sia la breve durata della vita coniugale (p. 189/3), sia il fatto stesso di non essersi sottoposto a perizia (p. 192/7), che potrebbe essere segno di egosintonicità della possibile anomalia (p. 190/4).

19.                  Conclusioni circa il grave difetto di discrezione di giudizio, incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell’uomo. Considerando nel loro complesso i pareri espressi dai due Periti, i sottoscritti non ritengono di poter considerare provata dal punto di vista clinico la presenza di un’anomalia nella personalità del convenuto e di conseguenza, dal punto di vista giuridico, la sua incapacità.

Il Perito privato (cf. n. 17) si è in effetti espresso in tale senso (anche però travalicando i limiti della propria competenza – clinica – ed entrando nel campo giuridico), tuttavia due sono i rilievi che devono essere fatti a riguardo del suo lavoro e che non permettono di accettare le sue conclusioni.

Il primo è che neppure lui ha potuto incontrare Piero, né per un colloquio clinico (con eventuali test) né per raccogliere la sua versione dei fatti, e già questo impedisce di poter accogliere come certa e provata la sua diagnosi, considerando che non vi è agli atti alcuna documentazione clinica che possa risultare di supporto.

Il secondo – che riprende quanto già osservato sopra al n. 11, quando si è considerato il suo lavoro a riguardo della parte attrice – è che appare esasperare gli elementi a disposizione (tratti dai soli racconti dell’attrice), anche a seguito dell’impostazione psicoanalitica e della metodologia seguita, che trae in modo alquanto deterministico conclusioni da singole affermazioni, per cui le conclusioni risultano essere eccedenti alle premesse.

L’affermazione principale fatta del Perito d’ufficio (cf. n. 18 a) riguarda proprio l’impossibilità di ritenere provata con certezza la presenza di un’anomalia per l’insufficienza dei dati a disposizione e l’impossibilità di verificare clinicamente – dal momento che il convenuto non si è sottoposto a perizia – le suggestioni al riguardo presenti in atti, impossibilità ribadita anche a seguito della richiesta di esplicitare in ogni caso il proprio parere, specificando che cosa sia possibile ricavare dagli atti di causa.

Nel suo secondo intervento (cf. n. 18 b) ha riconosciuto la possibilità di formulare un’ipotesi analoga alla diagnosi formulata dal Perito privato, ed ha messo in luce le ragioni che la possono rendere plausibile, ma sempre ribadendo i motivi per cui non può essere ritenuta provata ed asserita sul piano clinico con certezza scientifica; ha inoltre evidenziato (n. 18 c) come sia possibile spiegare il comportamento del convenuto anche “nel senso di un esercizio della sua libertà oppure di una sua posizione coscientemente abulica”, pure ammettendo tuttavia di non avere gli elementi per sostenere la certezza neppure di questa ipotesi.

Così stando le cose, non possiamo che rifarci al principio già espresso sopra al n. 16, ovvero che ciò che si deve presumere è la capacità e non l’incapacità di una persona, a meno che sia dimostrata la presenza di un’anomalia che interferisca con le sue facoltà naturali in modo da rendere impossibile il giudizio critico e l’autodeterminazione o lo stabilire una relazione interpersonale di tipo coniugale.

Di conseguenza, i sottoscritti Giudici ritengono che non possa essere raggiunta la certezza morale circa la nullità del presente matrimonio neppure per incapacità dell’uomo convenuto, né per grave difetto di discrezione di giudizio né per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, sulla base dei nn. 2 e 3 del can. 1095.

20.                  Conclusioni circa l’esclusione del “bonum coniugum” da parte dell’uomo. Le conclusioni sopra esposte a riguardo dell’ipotizzata incapacità conducono a dover considerare la volontarietà del comportamento di Piero, intendendo con questo il fatto che esso non sia dipeso in modo necessario da un’anomalia, ovvero da un fattore tale da sfuggire al suo libero controllo.

Occorre a questo punto porsi – tuttavia – un’ulteriore domanda: se dunque si deve ritenere volontario (essendo mancata la prova contraria) il comportamento del convenuto, si può pure ritenere che vi fosse già al momento del consenso un positivo atto di volontà di agire in modo contrastante con l’obiettivo di realizzare quella peculiare comunione e condivisione di vita che può essere indicata con l’espressione “bonum coniugum”?

A tale riguardo si presenta subito un’obiezione di notevole peso: non vi è in atti alcuna ammissione verbale di Piero di essersi sposato con una simile volontà contraria a ciò che può essere ricompreso nel “bonum coniugum”, anzi vi sono dichiarazioni opposte (cf. sopra, n. 13 c).

A tal riguardo va tuttavia osservato che le affermazioni del convenuto – anche a confronto con le risultanze del testimoniale – appaiono come dichiarazioni non pienamente aderenti alla realtà, espressioni di un’interpretazione difensiva e spesso alquanto distorta dei fatti, segno piuttosto di una mancanza di disponibilità ad ammetterli.

Due sono in particolare gli elementi che orientano in questa direzione: il primo è lo stesso rifiuto a sottoporsi a perizia, che è in sé stesso indice di mancata disponibilità a collaborare in modo pieno alla ricerca della verità.

Il secondo – e a nostro avviso più rilevante – è l’ammessa impossibilità ad esemplificare, a fronte di una specifica e ripetuta richiesta del Giudice, in quale modo o sotto quali aspetti egli sia stato disposto a sacrificarsi per la moglie e che cosa abbia fatto in concreto per lei: ciò permette di riconoscere l’affermazione di aver voluto dedicarsi al bene di Anna come puramente velleitaria, o – meglio – come affermazione verbale priva di contenuto reale, cioè come una volontà puramente asserita a fronte di una volontà più profonda – ed effettivamente generante i suoi comportamenti – di continuare a vivere la propria vita in modo funzionale prevalentemente a se stesso, alle proprie abitudini, alle proprie esigenze.

Nel caso presente si può infatti riconoscere davvero che “facta sunt verbis validiora”, in particolare se si valorizza il contributo dato dai due Periti a mettere in luce la personalità di Piero.

Se non si può ricavare dalle perizie, come sopra rilevato, la presenza certa di un’anomalia, ciò non significa che i suoi comportamenti e la sua indole non siano stati approfonditi ed illustrati con verità; ciò che il Perito d’ufficio ha negato non è stata l’impossibilità a conoscere i fatti attraverso gli atti di causa (che comprendono anche la deposizione del convenuto), ma la loro sufficienza a provare un’anomalia, una condizione patologica come causa ed origine del comportamento.

Non è stata provata la presenza nella personalità di Piero di un fatto necessitante, che gli impedisse comportamenti diversi o gli imponesse quelli da lui tenuti, ma il lavoro stesso dei Periti ha contribuito a mettere in luce quella che costituisce una forte “causa simulandi remota” e che comporta anche la debolezza della “causa contrahendi”, in quanto ha portato l’uomo a volere il matrimonio, ma a modo proprio, come attestano anche sia il volerlo celebrare (almeno per quanto è dipeso da lui) in modo molto “privato” (e non tanto nel senso di non volere esteriorità, quanto per l’appunto come qualcosa in cui c’era poco o punto spazio per la condivisione) sia il suo comportamento immediatamente postnuziale (quasi nessun viaggio a Bologna per stare con Anna, nessun aiuto dato alla moglie per il trasloco, neppure l’attenderla per fare il viaggio insieme…).

Il complesso dei fatti postnuziali e degli atteggiamenti manifestati in giudizio è tale da permettere di riconoscere come radicati nel convenuto il suo modo di comportarsi nei confronti di Anna e la sua volontà di porre al centro anche del suo matrimonio sé stesso (mentalità, esigenze, abitudini, interessi, relazioni con la famiglia di origine), senza alcuna volontà vera di andare incontro alla moglie ed ai legittimi desideri da essa manifestati (ad esempio, perché l’abitazione coniugale godesse della necessaria riservatezza ed autonomia e vi fosse un’effettiva condivisione di vita tra i coniugi: questione su cui è mancata la sollecitudine che avrebbe dovuto esserci).

Appare particolarmente rivelatore dell’atteggiamento di Piero il modo con cui egli ha riferito della scelta di Anna – sei mesi dopo il matrimonio – di dare corso al proprio trasferimento nella casa coniugale anche se non si era ancora realizzata la possibilità di trovare nel circondario un impiego confacente alla sua posizione professionale: il convenuto non ha speso una parola per apprezzare la scelta fatta dalla moglie con sacrificio, anzi ha mostrato (cf. II, 6) di non aver compreso tale decisione di trasferirsi prima di aver trovato lavoro, sottolineando invece che si trasferì per lasciare la casa al fratello che doveva sposarsi. Si tratta di un fatto vero (il fratello dell’attrice lo ha confermato), ma – come ha aiutato a comprendere la madre – è stato un fatto concomitante, non motivo: vi erano per il fratello possibilità alternative, che non sono state messe in atto proprio perché era prioritaria per Anna la preoccupazione di costruire una vita coniugale, a costo di sacrifici sul piano lavorativo, cosa che Piero non ha mostrato di prendere in benché minima considerazione.

I sottoscritti ritengono che tutto quanto sopra considerato dimostri che – al di là delle esplicite affermazioni verbali – la mentalità e l’indole del convenuto (non sorrette e non corrette da una chiara visione di fede e da una pratica religiosa, per lo meno costante) hanno concretamente inciso sulla volontà con cui egli ha celebrato il matrimonio, escludendo così di fatto che questo dovesse consistere nel dedicarsi alla persona di Anna come fine prioritario della sua vita dal momento del matrimonio in avanti, da perseguire con scelte concrete e coerenti.

Benché se non ne costituiscono una prova inequivocabile, pure la preferenza espressa per una celebrazione dimessa e soprattutto il non avervi voluto invitare da parte propria se non i familiari più stretti (neppure i nipoti e nessun amico) appaiono indizi significativi di come intendesse il matrimonio, fin dal momento di contrarlo, come qualcosa di non particolarmente importante e coinvolgente.

21.                  In conclusione, i sottoscritti Giudici ritengono che non possa dirsi raggiunta la certezza morale quanto all’incapacità dell’uomo convenuto in forza del can. 1095, nn. 2 e 3, mentre ritengono che detta certezza morale possa ritenersi raggiunta quanto all’esclusione del bonum coniugum da parte del medesimo.

In considerazione di quanto emerso dalle relazioni peritali e del ruolo non secondario dell’indole e della personalità di Piero nel determinare la “causa simulandi” e la debolezza della “causa contrahendi”, si ritiene non solo che al convenuto debba essere apposto un divieto alla celebrazione di nuove nozze senza l’autorizzazione del competente Ordinario, ma anche doveroso segnalare all’Ordinario che verrà interpellato a tale fine l’importanza di una verifica anche dal punto di vista psicologico dei presupposti sufficienti per un matrimonio valido.

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Avendo tutto quanto sopra attentamente considerato, sia nel diritto sia nel fatto; avendo invocato il S. Nome di Cristo Signore; avendo altresì avuto garanzia che il diritto di agire e di resistere delle parti è stato assicurato in conformità alle norme canoniche; i giudici sottoscritti al dubbio concordato hanno risposto:

affermativamente, ossia che consta la nullità del matrimonio celebrato il giorno omissis nella parrocchia omissis, da Anna Verdi e Piero Bianchi, per esclusione del bonum coniugum da parte dell’uomo convenuto;

negativamente, ossia che non consta la nullità del predetto matrimonio né per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2) da parte di nessuno dei due contraenti né per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3) da parte dell’uomo convenuto in causa.

Alla parte convenuta è fatto divieto – ai sensi dell’art. 251 dell’Istruzione Dignitas Connubii – di contrarre nuove nozze senza l’autorizzazione dell’Ordinario competente.

Il contributo alle spese processuali, dovuto al Tribunale, è stato versato dalla parte attrice, come da norme vigenti, all’inizio del processo; quanto invece all’ammontare delle spese e dell’onorario di patrocinio, il Preside ha stabilito che deve essere corrisposto nella misura di omissis, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La presente sentenza, definitiva del primo grado di giudizio, sia notificata agli aventi diritto, con espressa menzione delle possibilità di sua impugnazione e dei termini relativi.

Milano, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, il giorno 26 settembre 2013.

sac. dott. Desiderio Vajani, Vicario giudiziale aggiunto, Preside e ponente

sac. dott. Fabio Marini, Giudice

mons. dott. Marino Mosconi, Giudice

dott.sa Ilaria Bernardi, Notaio di causa

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