Prot. n. 279/2012
IL PRESIDENTE
– VISTA l’istanza in data 11 febbraio 2012, sottoscritta dal prof. Paolo Moneta, Presidente dell’ Associazione Canonistica Italiana (AS.CA.I.), con sede in Roma, con la quale si chiede 1’approvazione del nuovo statuto che modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 30 marzo – 2 aprile 1987, come modificato nella sessione del 22 – 25 gennaio 2007;
– CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato; – VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 29 marzo 2012;
– A NORMA del can. 299, § 3, del Codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. v) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.;
DECRETA
Lo statuto dell’ «Associazione Canonistica Italiana (AS.CA.I.)», con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.
Roma, 12 aprile 2012
Angelo Card. Bagnasco
STATUTO
DELL’ ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
(AS.CA.I.)
Il presente testo di Statuto è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-29 marzo 2012.
Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.
Roma, 12 aprile 2012
Mariano Crociata
Segretario Generale
STATUTO
DELL’ ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
(AS.CA.I.)
L’Associazione Canonistica (AS.CA.I.) tra i cultori e operatori del Diritto Canonico fu costituita con delibera dei soci fondatori in occasione del congresso canonistico – pastorale promosso dalla Fondazione “Monitor Ecclesiasticus”, celebrato a Napoli dal 24 al 27 settembre 1969, e ne fu approvato lo Statuto dal Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli.
Dopo la promulgazione del vigente Codice di Diritto Canonico l’Associazione ha assunto la denominazione di Associazione Canonistica Italiana (AS.CA.I.) ed ha aggiornato il proprio Statuto con l’approvazione dei soci nell’assemblea, tenuta il 12 settembre 1984 nel Sacro Convento di Assisi.
Successivamente lo Statuto è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana con decreto del 18 giugno 1987.
Costituzione
ART. 1
L’Associazione Canonistica Italiana (AS.CA.I.) è costituita secondo le norme del Codice di Diritto Canonico (cann. 321-326) e del presente Statuto.
Finalità
ART. 2
L’Associazione si propone di promuovere lo studio del Diritto canonico, di coltivarne la ricerca scientifica e di sostenere l’attività di coloro che operano per l’attuazione dello stesso nella vita della Chiesa, in armonia con le direttive del Magistero ecclesiastico e le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana. In connessione con tali finalità l’Associazione intende favorire la conoscenza personale e la cooperazione tra i canonisti, lo scambio di informazioni scientifiche ed esperienze pratiche, il lavoro in équipe, la pubblicazione di opere scientifiche e di interesse pratico.
Sede ART. 3
L’Associazione ha sede in Roma.
Soci
ART. 4
§ 1 – Possono diventare soci i cultori e gli operatori del diritto canonico, in possesso di un titolo di studio o di un ufficio che denotino questa loro qualificazione, i quali si impegnino ad attuare le finalità dell’ Associazione.
§ 2 – I soci sono distinti in soci di diritto, ordinari, onorari.
ART. 5
Sono soci di diritto:
a) i Presidenti e i Vice Presidenti emeriti;
b) i soci fondatori.
ART. 6
Sono soci ordinari le persone fisiche che, su loro domanda e su presentazione di un socio, ottengono l’iscrizione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio, secondo le modalità prescritte dal Regolamento esecutivo.
ART. 7
Sono soci onorari dell’ Associazione coloro che vengono proclamati tali dal Consiglio con delibera motivata.
ART. 8
L’Associazione si articola in settori, così come specificati nel Regolamento esecutivo. Ciascun socio deve optare per un settore, in ragione del suo ambito di attività prevalente. Tale opzione può essere successivamente modificata.
ART. 9
§ l – Dall’Associazione si può recedere con dichiarazione scritta.
§ 2 – La decadenza da socio per comportamenti contrastanti con i fini statutari viene deliberata dal Consiglio con decisione motivata.
§ 3 – Si decade, inoltre, dall’Associazione per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, nonostante un invito scritto a regolarizzare la posizione.
Organi
ART. 10
Sono organi dell’ Associazione:
b) la Presidenza;
c) il Consiglio;
d) l’Assemblea dei soci.
La Presidenza
ART. 11
La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vice Presidenti, uno chierico e uno laico, che sono eletti dall’ Assemblea dei soci, tra i consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento esecutivo e dal Regolamento elettorale. Possono essere rieletti consecutivamente solo per due ulteriori trienni. La Presidenza si avvale del Segretario e dell’Economo, eletti a maggioranza dal Consiglio preferibilmente al suo interno.
ART. 12
Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’ Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio e la Presidenza;
c) coordina l’attività dell’ Associazione.
ART. 13
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Segretario e l’Economo svolgono i compiti inerenti al loro ufficio secondo le direttive della Presidenza e sotto la vigilanza del Consiglio.
Il Consiglio
ART. 14
Il Consiglio è composto da nove Consiglieri, compresi il Presidente e i Vice Presidenti, eletti ogni tre anni dall’ Assemblea. Risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fermo restando che ciascun settore deve essere rappresentato da almeno due Consiglieri. Venendo meno nel corso del triennio uno dei Consiglieri, subentra il primo dei non eletti, fatta salva la rappresentanza in Consiglio di ciascun settore. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente solo per due ulteriori trienni.
ART. 15
Il Consiglio predispone i programmi relativi all’attività dell’ Associazione e ne verifica l’attuazione; approva i bilanci e costituisceeventuali Commissioni di studio.
ART. 16
Il Consiglio delibera:
a) sull’ammissione dei soci;
b) sui criteri da seguire nell’ attuazione dei programmi approvati dall’Assemblea;
c) sulle iniziative da assumere o da promuovere per il conseguimento delle finalità dell’ Associazione;
d) sulle pubblicazioni;
e) su tutte le altre questioni di propria competenza che, su iniziativa della Presidenza o di un terzo dei Consiglieri, siano ad esso sottoposte. Il Consiglio delibera validamente se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
L’Assemblea dei soci
ART. 17
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di diritto, ordinari ed onorari, ed è convocata dal Presidente.
ART. 18
L’Assemblea elegge il Presidente, i Vice Presidenti e i membri del Consiglio; approva i programmi relativi all’attività dell’ Associazione predisposti dal Consiglio; approva il regolamento esecutivo dello Statuto ed il Regolamento elettorale; stabilisce la quota associativa.
ART. 19
Non è consentito il voto per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza, salvo quanto disposto dall’art. 23 § 2.
ART. 20
Oltre a quanto espressamente disposto dal presente Statuto e dal Regolamento esecutivo, gli atti collegiali e le deliberazioni dell’Assemblea sono regolati dal disposto del can. 119 del Codice di Diritto Canonico.
Mezzi economici
ART. 21
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi e da liberalità da parte di enti o privati.
ART. 22
L’esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Modifica dello Statuto
ART. 23
§ 1 – La modifica dello Statuto può essere decisa dall’Assemblea, a tale scopo convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, pari ad almeno la maggioranza degli aventi diritto.
§ 2 – Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la modifica delloStatuto può essere decisa con il voto favorevole dei due terzi deivotanti, espresso per corrispondenza,
§ 3 – La modifica dello statuto entra in vigore dopo l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.
Scioglimento dell’Associazione
ART. 24
§ l – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’ Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione epistolare a tutti i soci.
§ 2 – La delibera deve essere ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
§ 3 – Nella delibera di scioglimento, l’Assemblea decide anche sulla destinazione del patrimonio dell’ Associazione.
Norma finale
ART. 25
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di diritto canonico in materia di associazioni.
ADESIONE ALL’ASCAI
In virtù dell’Art. 4 dello Statuto “Possono diventare soci i cultori del diritto canonico, in possesso di un titolo di studio o di un ufficio che denotino questa loro qualificazione, i quali si impegnano ad attuare le finalità dell’Associazione”.
Si viene iscritti All’ASCAI dietro domanda degli interessati presentati da un socio e dopo il riconoscimento dei requisiti da parte del Consiglio di Presidenza (cfr. art. 16).
Per presentare la richiesta di adesione all’Associazione è necessario compilare e inviare l’apposito modulo ad: Associazione Canonistica Italiana, via della Scrofa n. 70 – 00186 Roma (e-mail: presidente@ascait.org).
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