Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo – Sentenza per difetto di forma canonica

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Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo

Sentenza definitiva in primo grado di giudizio Rev.mo Mons. Paolo Bianchi, Ponente Papien.

Nullità del matrimonio

Nel Nome del Signore. Amen.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5″ ihc_mb_template=”1″ ]Nell’anno secondo del Ministero Apostolico di Sua Santità Francesco, il giorno 26 marzo 2015, il tribunale ecclesiastico regionale Lombardo, costituito dai sottoscritti mons. dott. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale, Preside e Ponente, padre dott. Alvaro Conti, ofm cap., Giudice, sac. prof. Massimo Calvi, Giudice, nella causa di nullità relativa al matrimonio celebrato il giorno 7 settembre 2007 nel territorio della parrocchia di San Porziano (ma nella chiesa di Santa Maria degli Incurabili, annessa al convento di Sant’Osvaldo), comune, diocesi e provincia di Pavia, tra Francesca Villanova, parte attrice, nata a Pavia, il giorno 17 aprile 1981 e ivi domiciliata, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Ivana Pradella, presso la quale ha eletto speciale domicilio, e Oscar Gandini, parte convenuta, nato a Pavia, il giorno 6 aprile 1977, domiciliato a Pavia, stante in giudizio da solo, pur informato della possibilità di munirsi di una difesa tecnica, con l’intervento in causa del Difensore del vincolo presso questo tribunale, nella persona della dott. Carmen Zubillaga Abascal, ha pronunciato la presente sentenza, definitiva del primo grado di giudizio.

1. – Fatti specie. – La relazione fra la signora Francesca Villanova (d’ora in poi Francesca) e il signor Oscar Gandini (d’ora in poi Oscar) iniziò nell’estate 2005 in occasione di un evento ecclesiale, dal momento che entrambi erano impegnati nelle rispettive comunità parrocchiali. I due interessati lessero in termini vocazionali e religiosi il loro incontro nel detto contesto e iniziarono quindi una relazione, che ben presto venne orientata al matrimonio, dando inizio alla relativa preparazione.

2. – Ed è proprio negli avvenimenti inerenti a tale preparazione che si incentra uno dei nodi – risultato poi de facto quello principale ed assorbente – della presente causa. Infatti, come luogo della celebrazione delle nozze i due scelsero la chiesa non parrocchiale di Santa Maria degli Incurabili, officiata dai religiosi dell’annesso convento, ma sita nel territorio della parrocchia di San Porziano. Questa, tuttavia non era la parrocchia di nessuno dei due; come non apparteneva alla parrocchia il sacerdote che fu scelto per fungere da teste qualificato per la celebrazione nuziale.

Tale scelta – che fu fatta incaricando uno dei tre sacerdoti invitati a concelebrare la Messa nuziale – fu in realtà effettuata il giorno stesso delle nozze e sorprese lo stesso interessato, padre Camillo Badoglio, che non ne era stato informato previamente. Si trattava di un religioso (di una Congregazione diversa da quella che officiava la chiesa di Santa Maria degli Incurabili) e che era allora parroco della parrocchia di domicilio dello sposo, ossia quella della Beata Caterina. Ai fini della causa, è importante sottolineare questo elemento della comunicazione improvvisa in limine della celebrazione: ciò perché si tratta di un dato rilevante per valutare l’eventuale supplenza ope legis della facoltà di assistere alle nozze, soprattutto sotto il profilo del dubbio positivo e probabile quanto al possesso di quella facoltà.

3. – Infatti, dai dati emersi in causa si ipotizza fin dal libello che la facoltà di assistere alle nozze non fosse stata validamente conferita per via di delega. Questo perché il parroco della parrocchia di San Porziano, mons. Carlo Poggi, ebbe contatti con la sola Francesca, alla quale diede sì il proprio consenso alla celebrazione nella chiesa dei frati, ma mai venne edotto del nome del sacerdote che avrebbe dovuto fungere da teste qualificato (che all’epoca di quel colloquio non era nemmeno peraltro stato ancora scelto), né tanto meno ebbe alcun colloquio diretto con lui o comunque alcun contatto (anche solo telefonico, via sms o anche via e-mail) in ordine al matrimonio delle parti, idoneo a poter far pensare che una delega fosse stata conferita, anche solo in modo implicito.

Come è emerso nell’istruttoria, della quale si darà conto in seguito, mons. Carlo Poggi era convinto che per conferire la delega bastasse consegnare a uno dei frati della chiesa di Santa Maria degli Incurabili il registro dei matrimoni, senza però sapere chi avrebbe poi funto da teste qualificato alle nozze, se uno di essi o addirittura un soggetto diverso. Peraltro – come gli è stato chiesto in corso di istruttoria – non aveva provveduto a dare ad esempio al superiore del convento di Sant’Osvaldo una delega generale scritta, in modo che questi potesse suddelegare chi presiedesse eventuali celebrazioni nuziali nella chiesa annessa al convento.

4. – Così stando le cose, padre Badoglio assistette alla celebrazione delle nozze informato il giorno stesso che avrebbe dovuto svolgere tale funzione – cosa che ha spiegato in causa aver vissuto con fastidio e disagio – e senza aver mai avuto alcun contatto con il parroco competente a delegarlo.

Va peraltro ricordata l’altra circostanza – pure rilevante per la definizione della causa – che non solo il religioso apparteneva a un altro istituto di vita consacrata ma anche che mai, né prima né dopo quel giorno, egli svolse alcun ruolo ministeriale nella chiesa di Santa Maria degli Incurabili.

5. – Celebrate le nozze il 7 settembre 2007, la vita matrimoniale si protrasse soltanto fino al giugno del 2009, quando ebbe luogo la separazione di fatto dei due. La ragione di ciò fu l’emergere di difficoltà di intesa fra i due interessati e di fragilità psicologiche da parte di Francesca, che lei stessa ha approfondito e documentato in occasione della redazione di una Perizia psichiatrica previa allegata al libello.

In data 20 maggio 2010 Francesca e Oscar comparivano davanti il Presidente del Tribunale civile di Pavia per sottoscrivere gli accordi di separazione personale in forma consensuale, accordi che il medesimo Tribunale omologava con suo decreto in data 21 giugno 2010.

6. – Con libello presentato in data 31 luglio 2014, Francesca chiedeva la dichiarazione di nullità del suo matrimonio. Quanto al titolo a supporto di detta richiesta, esso veniva proposto in questi termini: anzitutto il difetto di forma canonica e, in subordine, «sotto il profilo del can. 1095, 2 e/o 3 CIC con riferimento alla donna attrice». Appare subito chiara la delicatezza e la particolarità di tale domanda – almeno dal punto di vista della sistematica dei motivi di possibile nullità di un matrimonio, ma non solo, in quanto la parte chiedeva anche di procedere con il processo cosiddetto documentale – e si vedrà subito come il tribunale ha provveduto in merito.

Al libello, oltre ai documenti usuali, Francesca ne allegava altri di particolare interesse per la causa, seguendo la saggia opportunità indicata dall’articolo 117 DC. Precisamente: una relazione di padre Badoglio in data 28 febbraio 2014 e in merito alle vicende legate alla sua assistenza alle nozze; fotocopia del frontespizio del libretto predisposto per la celebrazione delle nozze, nel quale sono indicati i tre sacerdoti che concelebrarono la Messa nuziale, fra i quali colui che funse da assistente, cioè padre Badoglio; una perizia psichiatrica previa, predisposta dallo psichiatra, neurologo e psicoterapeuta dottor Francesco Casolo, idonea a supportare la presenza del fumus boni iuris, in ordine alla domanda di nullità matrimoniale basata sui numeri 2 e 3 del can. 1095.

7. – In data 8 settembre 2014 (dopo il mese di chiusura estiva del tribunale e di sospensione dei termini pendenti) il Vicario giudiziale designava con suo decreto le persone deputate a occuparsi del caso. Il Preside in causa, con decreto in data 9 settembre 2014, verificato quanto di legge, ammetteva il libello, disponeva la citazione delle parti e, prima di fissare il dubbio di causa, provvedeva ad affrontare i due punti delicati emergenti dalla domanda della parte attrice.

8. – Quanto alla richiesta di applicazione del processo documentale, il Preside osservava: «che la richiesta della trattazione della causa nella forma del processo documentale quanto al difetto di forma appare improcedibile, in quanto: a) l’eventuale nullità del matrimonio per difetto di forma non appare poter emergere da “un documento” (can. 1686 e articolo 295 DC) ma solo da un esame di più documenti, nonché dall’escussione di più testimoni, almeno di padre Badoglio e di mons. Carlo Poggi; b) la proposizione, per quanto in subordine, di motivi di nullità consistenti in difetti di consenso preclude la possibilità di applicare nel caso il processo documentale, che le norme appena citate consentono esclusivamente per verificare la presenza di difetti di forma o di impedimenti».

9. – Quanto poi alla richiesta di porre in via principale il motivo del difetto di forma e, solo in subordine, quelli relativi alla incapacità psichica, il Preside osservava: «che la parte attrice: a) sia alla luce di quanto affermato nelle prime tre righe del punto 2 del libello (“Non sto a dilungarmi sull’andamento del nostro fidanzamento e sulle ragioni e i motivi di difficoltà incontrati nella successiva vita coniugale, riservando – se sarà necessario – a tempo debito ogni ulteriore chiarimento”); b) sia per il fatto stesso della proposizione in subordine dei motivi di nullità attinenti la propria eventuale incapacità psichica ai sensi del can. 1095, 2 e/o 3; c) sia infine tramite la formulazione della motivazione con la quale si propone la detta subordinazione dei capi (“il Tribunale, ove non ravvedesse sussistenti gli elementi per la declaratoria di nullità come sopra richiesta […] esamini la validità del mio matrimonio […]” per i motivi di incapacità psichica), mostra chiaramente di voler esaminare anzitutto l’eventuale nullità del suo matrimonio per il vizio nella applicazione della forma canonica e, per conseguenza, riteneva che «per economia di giudizio, sia opportuno esaminare anzitutto la ragione di nullità matrimoniale proposta in via principale dalla parte, cosa che si esaurirà assai verosimilmente attraverso atti istruttori molto contenuti».

10. – Effettuate dunque le dette precisazioni, il dubbio di causa era formulato come segue, dando agli aventi diritto il termine di quindici giorni per eccepire in merito e preavvisando che, in assenza di eccezioni, la formula del dubbio sarebbe stata intesa come acquisita e si sarebbe dato corso alla istruttoria: «se consti la nullità del matrimonio celebrato nel territorio della parrocchia di San Porziano, in Pavia, diocesi e provincia di Pavia, ma di fatto nella chiesa di Santa Maria degli Incurabili, il giorno 7 settembre 2007, da Francesca Villanova e Oscar Gandini, per difetto di forma canonica e – in subordine, ossia in quanto si risponda negativamente al primo dubbio proposto – per grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2) e/o per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3) della donna, parte attrice in causa». Nel medesimo decreto si dava pure a tutti gli interessati un termine per la presentazione di eventuali prove; si davano informazioni alla parte convenuta in merito alla possibilità di valersi di una difesa tecnica; e si faceva presente alle parti stesse: «che, in questa prima fase istruttoria, si procederà alla loro audizione sul punto del difetto di forma, alla acquisizione del fascicolo in preparazione alle nozze, all’escussione del teste di parte attrice padre Badoglio e del teste d’ufficio mons. Carlo Poggi».

11. – Nessuna eccezione veniva proposta sul dubbio di causa e sugli altri provvedimenti del Preside, per cui si dava corso all’istruttoria della causa.

In essa venivano acquisiti sia il fascicolo in preparazione alle nozze dalla parrocchia della Beata Caterina, sia il cosiddetto stato dei documenti dalla parrocchia di san Porziano; venivano inoltre ascoltate le parti e i due testi indicati.

12. – Svolta così la istruttoria nei termini delimitati dal decreto di ammissione del libello, con decreto in data 10 novembre 2014 si provvedeva alla pubblicazione degli atti di causa, stabilendo altresì che, in caso di assenza di richieste istruttorie nel termine fissato, sarebbe stata da intendersi come emessa anche la conclusio in causa, con l’inizio della decorrenza di un nuovo termine per la presentazione delle proprie memorie difensive.

Così avveniva, ossia nessuna richiesta istruttoria veniva proposta, ma anzi erano presentate le memorie in vista della decisione. Mentre Oscar non interveniva, il Patrono di Francesca chiedeva la dichiarazione di nullità del matrimonio delle parti per difetto di forma; il Difensore del vincolo, pure limitando la sua trattazione al difetto di forma, concludeva rimettendosi al giudizio del Collegio. Infine, i giudici sottoscritti hanno ritenuto e sentenziato quanto segue.

13. – In iure. – Quando uno dei contraenti le nozze è cattolico latino, vi è l’obbligo dell’osservanza di una forma legale di celebrazione (cf. can. 1117). Tale forma prevede l’assistenza in senso tecnico – ossia la ricezione del consenso a nome della Chiesa – da parte di un ministro munito di debita facoltà (cf. can. 1108). Ministri legittimati dalla stessa legge sono l’Ordinario del luogo e il parroco, all’interno dei limiti territoriali della loro potestà (cf. can. 1109). Tali soggetti possono tuttavia delegare la facoltà di assistere alle nozze a sacerdoti o diaconi, ovviamente sempre all’interno della partizione territoriale della loro potestà (cf. can. 1111, § 1). Tuttavia: «Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; se si tratta di delega speciale, deve essere data per un matrimonio determinato» (can. 1111, § 2).

Tale ultima disposizione viene in primo piano come uno degli snodi centrali della causa, in quanto Francesca sostiene che dal parroco di San Porziano non sia stata conferita validamente la delega ad assistere alle nozze.

14. – Il secondo snodo della causa ruota invece attorno alla disciplina che si evince dalla lettura coordinata dei cann. 1108, § 1 e 144. Tale disciplina prevede – per evitare nullità di matrimonio dovute a errori solo formali ma anche per salvaguardare il più possibile la principalità del consenso nella costituzione del matrimonio (cf. can. 1057, § 1) – che un’eventuale carenza di legittimazione per assistere alle nozze possa essere supplita in caso di errore comune (da parte quindi della comunità dei fedeli) o in caso di dubbio positivo e probabile (circa il possesso della facoltà) da parte questa volta dell’assistente.

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15. – Sui due detti snodi – disciplina della delega speciale e casi di supplenza ope legis della facoltà di assistenza – occorre esaminare la giurisprudenza di riferimento e alcuni contributi dottrinali.

16. – L’analisi degli ultimi volumi di giurisprudenza rotale mette in luce i seguenti dati in merito alla forma canonica, relativamente soprattutto ai due punti nodali evidenziati per la presente causa.

Di particolare rilievo risulta la decisione coram Huber del 25 gennaio 2001, la cui definizione in terzo grado di giudizio venne assegnata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica alla Rota Romana per i risvolti dottrinali connessi al tema della supplenza della facoltà di assistere alla nozze in caso di mancanza di (valida) delega (cf. RRDec., XCIII, 85, 5), che è proprio il tema della causa sottoposta al nostro esame.

La sentenza, anzitutto, alla stregua della legge canonica, richiama i tre requisiti per la valida concessione della delega dal punto di vista del delegante: 1) data a una persona determinata, 2) per un matrimonio determinato e 3) in modo espresso, ancorché implicito. Soprattutto qui interessa ciò che la sentenza insegna quanto alla determinazione della persona del delegato: la delega deve essere data «in modo tale che l’assistente al matrimonio sia davvero designato da colui che delega. […] È dunque esclusa la determinazione della persona, se fu fatta nei confronti di un sacerdote non determinato, per esempio al sacerdote che celebrerà la messa; al sacerdote che è unito agli sposi da una splendida amicizia e così via» (84, 4: tutte le traduzioni – finalizzate a facilitare alle parti la comprensione della motivazione – sono del sottoscritto Ponente).

Interessa anche quanto viene evidenziato in merito alla posizione del delegato. In esso «si richiede la volontà di esercitare la facoltà. […] Tale facoltà di regola, ossia secondo le contingenze ordinarie, presuppone una previa conoscenza della facoltà a se stesso realmente concessa e la sua accettazione, almeno implicita» (84, 4), cosa che appare confliggere con una condizione di incertezza o non conoscenza circa una facoltà effettivamente concessa, ma solo vagamente supposta non sulla base di elementi positivi.

Quanto poi alla eventuale supplenza della facoltà mancante, la sentenza insiste in più passi (cf. 85-86, 6-7) che tale rimedio è dato per la tutela del bene comune e non solo del privato, per cui si richiedono circostanze idonee a produrre un errore destinato a interessare molte persone e a replicarsi in più situazioni. In tale ottica, si osserva che se bastasse il mero errore virtuale, ossia quello derivante dal fatto che un sacerdote assista in un luogo a un matrimonio, «in tale modo le severe disposizioni di legge circa la delega della facoltà di assistere al matrimonio e circa l’errore comune sarebbero del tutto superflue. Infatti tutti i matrimoni celebrati pubblicamente davanti a qualsiasi sacerdote sarebbero validi» (85, 6). Perché un errore destinato davvero a essere comune possa verificarsi è necessario che derivi dall’attività di una persona che svolge un ministero abituale in una determinata comunità, «non invece quando l’errore comune concerne un sacerdote che viene considerato delegato ad assistere a un matrimonio determinato» (86, 7), non avendo un ruolo stabile nel luogo di celebrazione, in modo da poter indurre chiunque a ritenerlo fornito della debita facoltà.

Sotto il profilo del fatto, il caso presenta delle analogie fortissime con quello al nostro esame. Le parti nella causa fecero la preparazione al matrimonio in una certa parrocchia: licenziandoli con la documentazione, il parroco di quella parrocchia raccomandò ai due di completare quanto mancasse e di preoccuparsi della delega, consiglio al quale i due interessati non diedero alcun seguito. Le parti chiesero al parroco di un’altra parrocchia di potersi sposare là: questi acconsentì, ma senza (poter) delegare alcuno, perché non era stato ancora scelto il sacerdote assistente alle nozze. Venne poi scelto come assistente il parroco della prima parrocchia: fra i due parroci non vi fu alcun contatto e tutto per la celebrazione venne organizzato in concreto con il sacrestano. Dice la sentenza rotale: «Questa è la conclusione: la delega non venne mai chiesta né ottenuta né dallo stesso delegando né dalle stesse parti» (88, 10), come non era stata data a una persona determinata.

Il caso ebbe poi uno sviluppo singolare, che non mette qui conto riportare per esteso, bastando aver evidenziato i singolarissimi elementi di analogia con il caso di Francesca e di Oscar.

Per il nostro caso ha minore rilevanza la sentenza coram Pinto del 27 luglio 2001, in RRDec., XCIII, 590-598, che tratta della disciplina peculiare della forma di celebrazione vigente fra i fedeli cattolici orientali; mentre la coram Turnaturi del 1 marzo 2002, in RRDec., XCIV, 88-110 tratta della questione se il matrimonio civile di persone tenute alla forma canonica sia da considerarsi invalido per difetto di forma e a quali condizioni possa essere soggetto a convalidazione o sanazione.

Di grande interesse per il caso presente è invece la coram Pinto del 5 luglio 2002, che – nel contesto della valutazione di un matrimonio invalido per difetto di delega – considera alcune circostanze dal valore indiziario che conducono ad escludere l’essersi verificato di un errore comune: «la presenza del tutto estranea del rev. Tizio nel contesto territoriale della celebrazione, il quale mai amministrò sacramenti in quel luogo, né vi predicò la parola di Dio, né vi svolse uffici parrocchiali, e soprattutto mai assistette a matrimoni, tutte cose che, in caso contrario, costituirebbero un fondamento pubblico dell’errore» (RRDec., XCIV, 411, 5 ma cf. anche 412, 9).

Se i punti chiariti in diritto risultano assai importanti per la definizione della causa di Francesca e Oscar, sotto il profilo del fatto, invece, il caso deciso in Rota differisce alquanto dal nostro perché il sacerdote assistente alle nozze andò a celebrare in una cappella privata, in una diocesi diversa dalla sua, non chiedendo la delega perché sapeva non gli sarebbe stata concessa per assistere alle nozze in quel luogo.

Molto utile per il nostro caso è la coram Caberletti del 12 giugno 2003, in RRDec., XCV: dopo aver trattato della normativa relativa alla forma canonica e alla sua natura contrattuale, sociale ed ecclesiale (cf. 368-370, 4) e dopo aver fatto un accenno alla legislazione del Codice del 1917 (cf. 370-371, 5), tratta della delega (cf. 371-372, 6), riportando l’affermazione di un Autore che ha rilievo anche per il nostro caso, ossia che è invalida la licenza data agli sposi di scegliere il sacerdote che preferiscano per la celebrazione delle loro nozze, ossia detto altrimenti che non è valida una delega data in bianco. Ma la sentenza si diffonde soprattutto sulla supplenza della facoltà mancante.

Tale supplenza si ha in primo luogo nel caso dell’errore comune. Esso anzitutto deve essere errore, non potendo essere ad esso equiparata la mera ignoranza, ossia l’assenza di conoscenza: citando l’autorevole Michiels, si afferma che si richiede un giudizio positivo erroneo (cf. 372-373, 7). L’errore poi deve essere comune: esso deve fondarsi su un fatto pubblico, ossia un elemento oggettivo che – come si riporta da una sentenza coram Stankiewicz del 15 dicembre 1992 – è «per sua natura idoneo a indurre la comunità dei fedeli a credere che l’assistente al matrimonio possieda davvero la facoltà necessaria a ciò» (cf. 373, 7), cosa che avviene quando il sacerdote che assiste alle nozze esercita un ufficio stabile nella comunità, anche solo di carattere ausiliario. Nella stessa pagina si conclude: «ma la potestà non può essere supplita se il sacerdote che assiste al matrimonio, senza aver ricevuto alcuna delega, non esercita abitualmente il suo ministero in quella comunità, ma venne senza delega ad assistere soltanto a uno specifico matrimonio». Infatti, in tal caso, l’errore non sarebbe comune, cioè tale da indurre in errore anche in altri casi e da compromettere anche altri matrimoni. Alla luce di ciò si prendono le distanze dalle posizioni che speculano sul valore pubblico di ogni matrimonio e che ritengono sufficiente il fatto della mera celebrazione da parte di un sacerdote rivestito dai paramenti (cf. 375, 7), perché ciò svuoterebbe di contenuto tutta la disciplina relativa all’assistenza al matrimonio.

Il secondo caso di supplenza della facoltà è quello legato al dubbio positivo e probabile da parte dell’assistente. Si sottolinea che esso deve essere un dubbio positivo (ossia che fa inclinare alla risposta affermativa) e probabile (ossia fondato su elementi oggettivi) e non invece un dubbio negativo o solo uno stato di nescienza (cf. 376, 7).

Anche l’applicazione in fatto è di interesse per il nostro caso: il parroco aveva delegato (non per iscritto) un religioso a celebrare un matrimonio in una chiesa succursale. All’ultimo momento arrivò il cugino prete della sposa e il detto religioso «se ne andò contento perché quel giorno doveva andare a pranzo dal Vescovo» (382, 10). La delega al cugino fu poi redatta solo a matrimonio celebrato. Si esclude nel caso sia l’errore comune perché il cugino sacerdote nulla aveva a che fare con la parrocchia di celebrazione, sia il dubbio positivo e probabile che non fu preso in esame dal cugino al momento di presiedere il rito (cf. 383, 10).

La decisione di Caberletti è stata commentata da G.M. Corsi (cf. L’interpretazione delle norme sulla supplenza di facoltà per assistere al matrimonio, in Ius Ecclesiae, 17 [2005], 143-162). Pur auspicando – secondo una parte della dottrina più recente – una interpretazione più elastica della normativa se non addirittura l’abbandono dell’obbligo della forma canonica, la compianta Autrice deve ammettere, cosa pertinente al nostro caso: «la giurisprudenza rotale e la dottrina classica sostengono che nel caso di mancata delega speciale, per un matrimonio determinato, non si possa invocare la supplenza di facoltà, perché non è in questione il bene comune, bensì soltanto il bene particolare degli sposi; mancherebbe inoltre il cosiddetto titulus coloratus» (154-155), dato dal ministero abituale, nel luogo di celebrazione delle nozze, esercitato dal soggetto ritenuto erroneamente delegato.

Nello stesso volume delle decisioni rotali (RRDec., XCV) è degna di nota la coram Sciacca del 24 ottobre 2003, che pure tocca il tema della delega, sottolineando che per la sua validità essa deve essere data in modo espresso per un matrimonio determinato e a un sacerdote determinato (cf. 636, 8), quindi – aggiungiamo – non a una persona ignota o a un gruppo indistinto di persone. In fatto risulta che la delega era stata comunque data all’assistente, per quanto solo oralmente e solo poco prima della celebrazione e in un pur frettoloso colloquio fra delegante e delegato.

Mentre nel volume relativo al 2004 non vi sono decisioni inerenti il tema del difetto di forma, nel volume successivo la coram Verginelli del 25 febbraio 2005, in RRDec., XCVII, 113-121 tratta del rilievo, sull’obbligo della forma canonica di celebrazione, dell’abbandono della Chiesa per mezzo di un atto formale, un tema che non interessa il nostro caso; così come la complessa decisione coram De Angelis del 3 giugno 2005, in RRDec., XCVII, 276-306, che si occupa di un caso del tutto eccezionale, ossia dell’affermata (ma non provata) avvenuta applicazione della forma canonica straordinaria, per cui la sentenza termina con il non usuale dispositivo secondo cui «non costa dell’esistenza del matrimonio nel caso» (306).

Nel volume relativo alle decisioni emesse nel 2006 dal Tribunale Apostolico, troviamo la coram McKay del 27 ottobre 2006 (cf. RRDec., XCVIII, 327-333). È una sentenza emessa in terzo grado di giudizio, dopo una precedente decisione rotale negativa del 23 novembre 2000. Per quanto concerne il caso al nostro esame, la sentenza ribadisce che la delega per assistere alle nozze deve essere espressa, nonché rivolta a un sacerdote determinato e per un matrimonio determinato (cf. 329, 4); non basta invece una delega solo tacita, presuntiva, interpretativa (cf. 330, 5), ma essa deve essere espressa, ancorché in forma implicita. La delega – questo particolare ha uno specifico interesse per il nostro caso – può anche essere richiesta e ottenuta attraverso una terza persona, ma ciò non toglie che debba comunque essere concessa a una persona determinata (cf. 330, 5). In merito alla supplenza ope legis della carente facoltà per assistere alle nozze, il Ponente affronta il tema dell’errore comune e sostiene che tale ipotesi possa verificarsi solo laddove la comunità conosca la necessità di una facoltà per assistere alle nozze; diversamente, non si tratterebbe di errore (ossia di un giudizio falso), ma di mera ignoranza (cf. 331, 7). In facto il caso propone una vicenda assai peculiare: risulta che il parroco del luogo della celebrazione era a conoscenza (e si era detto a suo tempo d’accordo) che alle nozze assistesse l’allora arcivescovo di Cincinnati (cf. 332, 10) e in ciò viene ravvisata la delega implicita a detta assistenza.

Nell’ultimo volume pubblicato delle decisioni rotali, due decisioni concernono casi di preteso difetto di forma canonica.

La prima è la coram Alwan del 15 febbraio 2007, in RRDec., XCIX, 72-83, un terzo grado di giudizio dopo l’ammissione di una nova causae propositio. La sentenza ribadisce il principio che la delega deve essere conferita a una persona determinata e in modo espresso, ancorché implicitamente, ad esempio attraverso colloqui diretti fra delegante e delegato prima delle nozze (cf. 75, 8), cosa che non si è certo verificata nel caso sottoposto al nostro giudizio, ossia quello di Francesca e Oscar.

Per l’eventuale supplenza della facoltà mancante, poi, si precisa che l’errore va distinto dalla mera ignoranza (cf. 76, 11) e che esso deve essere comune, non già privato, consistendo quindi nella convinzione stabile che il soggetto abbia la facoltà, cosa molto difficile a verificarsi per un sacerdote che celebri un matrimonio solo occasionalmente in un determinato luogo (cf. 77, 11). Quanto poi all’altro caso di supplenza della facoltà, ossia quello del dubbio positivo e probabile da parte dell’assistente, si precisa che il dubbio deve basarsi su elementi concreti, non su semplice non conoscenza o addirittura su una negligenza (cf. 77, 12). La sentenza offre poi un’altra indicazione utilissima per il nostro caso: nelle chiese non parrocchiali officiate da religiosi, privi in ipotesi della facoltà di assistere ai matrimoni, non possono verificarsi l’errore comune e il dubbio positivo e probabile, a meno che «le celebrazioni di matrimoni siano molto frequenti, come se si trattasse (ad instar) di chiese parrocchiali» (78, 13). Nel caso esaminato nella coram Alwan, il matrimonio era stato celebrato in una scuola (munita di una cappella privata), dal cappellano della stessa, ma senza delega e senza la presenza del parroco del luogo.

Per il caso sottoposto invece al nostro giudizio di minore interesse diretto è invece la decisione coram  Yaacoub del 19 luglio 2007, in RRDec., XCIX, 259-273. È il caso di un affermato difetto di convalidazione di un matrimonio canonico celebrato tre mesi dopo un precedente matrimonio civile, seguito da ventiquattro anni di vita comune e dalla procreazione di quattro figli. La sentenza, emessa anche qui dopo l’ammissione di un nuovo esame del merito ai sensi del can. 1644, riforma una precedente sentenza rotale del 29 gennaio 1999, che aveva confermato una decisione affermativa emessa in primo grado di giudizio. La sentenza abbraccia la tesi che l’omissione totale della forma per i cattolici latini produca non un matrimonio nullo, bensì uno inesistente o almeno inefficace, non suscettibile quindi di convalidazione. Peraltro, solo in caso di nullità matrimoniali per impedimenti sarebbe possibile la convalidazione; per i casi di difetto di forma il rimedio sarebbe invece quello di una nuova celebrazione. L’interessante problematica è però di minore impatto per il nostro caso.

17. – Quanto alla dottrina, si può richiamare il contributo di un Autore che ha dedicato molti studi al tema della forma canonica e ai suoi possibili difetti e vizi: M.A. ortiz, Le presunzioni giudiziarie della giurisprudenza rotale in materia di forma e matrimoni misti, in aa.VV., Presunzioni e matrimonio, Città del Vaticano, 2012, 339370. Per quanto questo autore manifesti e difenda sue posizioni personali ad esempio in relazione all’obbligatorietà della forma o alla estensione dell’errore, esponendo le posizioni della giurisprudenza mette in luce alcuni aspetti importanti per il nostro caso.

Quanto alla determinazione della delega, soprattutto speciale, citando una decisione coram Monier del 2000 sottolinea che la richiesta determinazione deve essere effettivamente tale: «basta che sia inequivocabile, se fu concessa determinando il nome del delegato, oppure in considerazione della carica o dell’ufficio, sempre che sia inequivocabile» (354).

Quanto poi al tema dell’errore comune, pur come detto proponendo una lettura estensiva dello stesso (fondata sul valore di bene anche pubblico di ogni singolo matrimonio), Ortiz riconosce la posizione più comune della giurisprudenza rotale, che deve essere presa come punto di riferimento dai tribunali inferiori: «La giurisprudenza maggioritaria comunque ritiene applicabile la supplenza se l’errore proviene da un titolo in forza del quale il sacerdote o diacono sarebbe abilitato ad assistere ordinariamente al matrimonio, oppure svolge un munus stabile nel luogo di celebrazione del matrimonio o è ammesso abitualmente a coadiuvare il parroco nel ministero pastorale». Dopo aver citato le sentenze coram Stankiewicz del 15 dicembre 1992 e coram Caberletti del 12 giugno 2003, l’Autore conclude: «Il fatto capace di provocare l’errore comune (l’indizio dunque sul quale poggia la presunzione che c’è stato il falso giudizio) sarebbe dunque il fatto pubblico della presenza abituale del sacerdote in mezzo alla comunità» (360).

Nello stesso senso – ossia del riconoscimento dell’orientamento della prevalente giurisprudenza rotale, per quanto si proponga un’interpretazione più estensiva dell’errore comune – anche e ad esempio C. Peña García, Matrimonio y causas de nulidad en el derecho de la Iglesia, Madrid, 2014, 364-366 e C. Peña García, El matrimonio en el ordenamiento canónico: posibles lineas de reforma legislativa, in Revista española de derecho canónico, 70 (2013), 214-215.

Infine, va richiamato lo studio del cardinale V. De Paolis (Delega e supplenza di potestà per assistere al matrimonio, in Aa.Vv., Diritto matrimoniale canonico. III. La forma, gli effetti, la separazione, la convalida, Città del Vaticano, 2005, 57-77). Dopo una ricostruzione sia storica sia sistematica della materia relativa alla facoltà di assistere al matrimonio e alla sua eventuale supplenza, l’Autore dimostra l’applicabilità della eventuale supplenza di facoltà anche alla delega speciale, pur se osserva: «Più difficile si presenta il caso della delega speciale, specialmente se si tratta di un sacerdote la cui presenza nella comunità è molto rara e comunque solo per il caso concreto. In questa ipotesi non si vede infatti come possa realizzarsi il fatto capace di indurre in errore la comunità» (73), proseguendo poi con una citazione conforme di Paolo Moneta, e con l’analisi di altre posizioni dottrinali, al termine della quale De Paolis conclude: «Rimane vero […] che nella delega speciale la possibilità di supplenza è molto più difficile che in quella generale. È per questo che gli studiosi, come abbiamo avuto [modo] di sottolineare, invitano alla prudenza e a considerare le circostanze che accompagnano questa delega speciale, particolarmente al fatto se il sacerdote che riceve la delega speciale è uno che opera abitualmente nella parrocchia o uno che è presente solo per quel caso unico di assistenza al matrimonio» (76).

18. – Dalla analisi condotta, risulta che – per quanto concerne il nostro caso – la giurisprudenza di riferimento (e la dottrina che vi si conforma, per quanto proponendo de iure condendo soluzioni diverse) tiene fermi i seguenti principi:

a) la delega speciale deve essere data per un matrimonio determinato e a un soggetto determinato da parte dello stesso delegante. Per questo non appare validamente conferita la delega a un gruppo indistinto di persone (ad esempio una comunità religiosa), oppure a un soggetto la cui determinazione è lasciata ad altre persone, ad esempio gli stessi sposi.

b) solo la delega generale (che deve essere necessariamente scritta) contiene implicitamente la possibilità di suddelega; nel caso di delega speciale, la possibilità di suddelegare deve essere invece esplicitamente conferita.

c) l’errore comune – che comporta la supplenza della facoltà mancante – difficilmente può occorrere nel caso della delega speciale, mancando il soggetto del cosiddetto titolo colorato che rende probabile un errore davvero comune, lesivo del bene pubblico.

d) il dubbio circa il possesso della facoltà non può essere confuso con il mero fatto della nescienza circa il possederla o meno, ma deve al contrario consistere in uno stato di incertezza, per quanto il dubbio stesso debba essere positivo (ossia che fa orientare in senso affermativo), nonché probabile, ossia basato su elementi oggettivi e reali, non già nella mera presupposizione che tutto sia in regola.

19. – Il testo della formula del dubbio e la risposta che si darà ad esso rendono superflua la motivazione in merito ai capi di nullità concordati in subordine; in ogni modo, al tema si accennerà di nuovo più oltre al n. 25 della presente motivazione.

20. – In facto. – Alla luce sia dei fatti delineati nella fattispecie (cf. nn. 1-4 della presente motivazione) sia dei riscontri acquisiti in istruttoria emergono le seguenti risultanze.

21. – Nel caso di Francesca e Oscar, non venne in realtà data nessuna delega speciale nelle modalità previste dal diritto, ossia non solo per un matrimonio determinato, ma anche a un sacerdote determinato.

Infatti:

– nessun documento attestante la delega risulta dai fascicoli acquisiti dalle due parrocchie interessate, quella della Beata Caterina e quella di San Porziano.

– con tutto il rispetto e anche l’affetto per l’egregia persona di mons. Carlo Poggi, la sua convinzione di aver conferito la delega secondo le modalità comportamentali da lui attuate nel caso di matrimoni celebrati nella chiesa dei frati sita nel territorio parrocchiale di San Porziano non corrisponde alla realtà del diritto vigente.

Le norme attuali potranno non essere condivise; potrebbero anche in futuro cambiare e già nella motivazione in diritto si sono ricordate delle proposte dottrinali in tal senso. Tuttavia un tribunale non può che sentenziare sulla base delle norme attualmente vigenti e secondo la loro interpretazione più comune.

22. – E le prove, che brevemente si ripassano in rassegna, confermano la non sussistenza di una valida delega.

Francesca, infatti, conferma che nell’unico breve colloquio con mons. Poggi non venne trattato il tema di chi avrebbe assistito alle nozze e che l’assistente venne designato da lei solo in seguito a detto colloquio, insieme al fidanzato, anche se non ricorda quando ciò venne comunicato a padre Badoglio.

Oscar conferma che l’assistente alle nozze venne determinato da loro, senza contatti in merito con mons. Poggi, anche se pure lui non ricorda chi informò padre Badoglio del suo ruolo, essendosi in sostanza occupata Francesca in prima persona dei contatti in preparazione del matrimonio.

Mons. Poggi – che non rammenta alcun suo incontro con i due diretti interessati o con uno di essi – conferma di non aver mai incontrato né avuto contatti con padre Badoglio in ordine al matrimonio delle parti e, quando spiega la prassi da lui attuata per i matrimoni nella chiesa di Sant’Osvaldo, mostra chiaramente che con la consegna ai frati del registro presumeva di conferire a loro (si noti il soggetto plurale e indeterminato) la delega, senza peraltro mai aver attribuito ad alcuno di essi una delega generale, come si è cercato di chiarire in istruttoria. Ma ascoltiamo le sue dirette parole: «Nel caso specifico, come anche per tutti gli altri matrimoni che si celebrano nella chiesa di Sant’Osvaldo, io non diedi una delega specifica a un sacerdote determinato. Invece, quando consegno il registro dei matrimoni ai frati per la celebrazione, intendo implicitamente conferire loro la necessaria delega per celebrare il matrimonio. […] La prassi in merito è la seguente. Presso la chiesa di sant’Osvaldo vengono celebrati circa tre o quattro matrimoni l’anno, che io autorizzo su richiesta dei frati, quando mi assicurano che si tratta di persone legate alle loro attività e alla loro comunità. La preparazione documentale fa comunque capo alla parrocchia. Quanto al registro dei matrimoni, i frati vengono a ritirarlo prima della celebrazione e lo restituiscono a celebrazione avvenuta, dopodiché io provvedo alle previste notifiche». Secondo il diritto vigente, non è come visto valida una delega genericamente data a un gruppo indeterminato di persone; inoltre, solo una delega generale scritta è passibile di essere suddelegata: peraltro la delega generale dovrebbe essere conferita a una persona specifica, non a un indeterminato gruppo di persone.

Padre Badoglio, sia nel suo scritto sia nella sua deposizione, conferma infine di aver appreso solo nel giorno della celebrazione che avrebbe dovuto fungere da teste qualificato, confermando altresì di non aver avuto alcun contatto in merito con mons. Poggi.

Va altresì e per completezza precisato che l’inserimento, successivo alla celebrazione, del nome di padre Badoglio nel posto giusto sull’atto di matrimonio non svolge un effetto per così dire retroattivo di conferimento di delega. Meno rilevante appare a tal proposito l’osservazione dell’avvocato Poggi, nella sua memoria difensiva, ossia che il parroco non abbia sottolineato, quando inserì il nome di padre Badoglio nella riga giusta del documento, la parola delegato, perché nemmeno tale sottolineatura avrebbe avuto potere retroattivo quanto alla concessione della delega.

23. – Nel caso specifico non è peraltro sostenibile che la facoltà (mancante) di assistere al matrimonio delle parti sia stata supplita ope legis data l’occorrenza della fattispecie dell’errore comune. Infatti, dall’istruttoria svolta è emerso che mai padre Badoglio svolse altre funzioni ministeriali nella Chiesa di Santa Maria degli Incurabili annessa al convento di Sant’Osvaldo, mancando quindi di quel titolo colorato idoneo a generare l’errore comune nel senso inteso dal diritto: «Quando mi recai presso la chiesa di Sant’Osvaldo era per me la prima volta che vi andavo. Mai vi avevo esercitato il ministero, soprattutto tramite la celebrazione di matrimoni».

Le decisioni rotali citate in diritto, soprattutto le coram Huber del 25 gennaio 2001, coram Pinto del 5 luglio 2002 e coram Caberletti del 12 giugno 2003 sono estremamente chiare in tal senso.

24. – Infine, nel caso specifico non è nemmeno sostenibile che la supplenza di facoltà sia stata assicurata dal verificarsi della fattispecie di dubbio positivo e probabile da parte di padre Badoglio.

Infatti:

– questi ha molto sottolineato che si trovò a dover fungere da teste qualificato senza preavviso, anzi pensando che avrebbe dovuto svolgere altri ruoli nel corso della celebrazione. Non ebbe quindi alcun elemento positivo (tipo un colloquio, anche solo telefonico o via e-mail, col parroco potenziale delegante; oppure la consegna direttamente a lui del registro dei matrimoni) che gli potesse far pensare, sulla base appunto di elementi oggettivi, di essere munito della necessaria facoltà.

– non solo oggettivamente, ma anche psicologicamente la posizione di padre Badoglio fu piuttosto quella di non conoscenza che di dubbio, tanto meno probabile, in merito al possesso della facoltà delegata di assistere alle nozze delle parti. Si trovò infatti nell’immediato a dover assistere al matrimonio, a ruoli già assegnati (gli altri concelebranti erano già vestiti coi paramenti liturgici), senza potersi occupare o informare circa il problema dell’avvenuta delega.

È vero che il padre aveva a suo tempo raccomandato agli sposi anche questo aspetto, ma in seguito non ebbe alcun riscontro in merito, non bastando per verificare la fattispecie del dubbio positivo e probabile la mera presupposizione che tutto sia a posto, in regola. Giunto in prossimità dell’inizio della celebrazione, padre Badoglio ricorda: «In quel contesto non parlammo se fosse stato efficacemente seguito il mio consiglio di procurarsi la delega; io lo diedi per scontato. Come espresso nel mio scritto io fui da un lato sorpreso e dall’altro un po’ infastidito da questa distribuzione dei ruoli comunicata all’ultimo momento».

25. – Quanto al dibattito fra le parti: il Difensore del vincolo si rimette al giudizio del Collegio, dando per pacifica la mancanza di una vera delega.

Nulla ha osservato Oscar nella fase di discussione della causa.

L’avvocato Pradella, Patrono di Francesca, presenta in diritto – anche con citazioni di dottrina e giurisprudenza – principi condivisibili in tema di delega all’assistenza alle nozze e alla sua eventuale supplenza. Merita di essere segnalata l’affermazione del Restrictus secondo la quale «la concessione di delega speciale non può essere né tacita né presunta né, tanto meno, interpretativa, ma deve avvenire con atto positivo, implicito o esplicito, e deve essere rivolta quella persona determinata e per quel matrimonio». Nella parte in fatto della sua memoria, l’avvocato presenta con ordine i termini della questione, quanto soprattutto alla mancata concessione della delega.

26. – La decisione affermativa che i sottoscritti si accingono ad emettere in materia di difetto di forma ha come conseguenza che non ci si debba occupare delle ipotesi di incapacità relative a Francesca, ai sensi del can. 1095, 2-3. Esse rimangono quindi non decise. Potrebbe sembrare in una certa misura insoddisfacente che un matrimonio sia dichiarato nullo per difetto di forma senza indagare capi di nullità di ben altro spessore esistenziale.

Tuttavia:

– da un lato, una volta provata una ragione di nullità, viene meno per così dire l’interesse (delle parti e della collettività ecclesiale) a indagarne altre, di più complessa e coinvolgente verifica, nonché dall’esito incerto.

– d’altro lato, in un momento nel quale si insiste assai intensamente sulla celerità delle cause matrimoniali – anche, in qualche proposta formulata, a potenziale scapito della profondità di indagine e, quindi, dell’accertamento effettivo della verità e alla fin fine della stessa giustizia – sarebbe ben strano che un tribunale si occupasse quasi oziosamente di indagare l’eventuale nullità di un matrimonio che si sa già essere nullo per un altro motivo, già giudizialmente accertato.

27. – Tuttavia, il lasciare non deciso il capo relativo all’incapacità della donna, non esime – secondo una dottrina convincente (cf. C. Peña García, “Ius connubii” y “vetitum” judicial. ¿Puede imponerse el veto a la parte “no causante” de la nulidad matrimonial?, in J. Kowal-J. Llobell (cur.), “Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, IV, Città del Vaticano, 2010, 1945-1963 e C. Peña García, La prohibición de acceso a nuevas nupcias: cuestiones sustantivas y procesales sobre el veto, in Pontificia Universidad Católica de Argentina, Facultad de Derecho canónico, Santo Toribio del Mongrovejo (cur.), Pius et prudens. Libro homenaje a Mons. Dr. José Bonet Alcón, Buenos Aires, 2014, 397-417) – dall’apporre a Francesca un divieto ad cautelam di nuove nozze: quanto da lei scritto nel libello e la perizia del dottor Casolo ad esso allegata ne giustificano pienamente la necessità.

Anzi, il tribunale provvede fin d’ora a formulare il proprio suggerimento all’Ordinario eventualmente richiesto della rimozione del divieto: Francesca non venga ammessa a nuove nozze: a) senza aver attentamente vagliato la solidità della relazione che ella vorrebbe trasformare in matrimonio; b) senza aver chiesto un parere al dottor Casolo o ad altro psichiatra di fiducia dell’Ordinario, il quale dovrà previamente leggere la perizia pregiudiziale elaborata dallo stesso dottor Casolo.

Avendo tutto quanto sopra attentamente considerato, sia nel diritto sia nel fatto; e dopo aver invocato il S. Nome di Cristo Signore, il tribunale sottoscritto al dubbio concordato ha risposto come segue: consta la nullità del matrimonio celebrato nel territorio della parrocchia di San Porziano, in Pavia, diocesi e provincia di Pavia, ma di fatto nella chiesa di Santa Maria degli Incurabili, il giorno 7 settembre 2007, da Francesca Villanova e Oscar Gandini, per difetto di forma canonica; i capi concordati in subordine cadono, ossia restano non decisi.

Alla parte attrice, Francesca Villanova, è fatto divieto di contrarre nuove nozze senza l’autorizzazione del competente Ordinario, il quale terrà conto del parere espresso da questo tribunale ecclesiastico regionale Lombardo al n. 26 della presente sentenza.

 Così deciso nella sede del TERL, il giorno 26 marzo 2015.

mons. dott. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale, Preside e Ponente

 padre dott. Alvaro Conti, ofm cap., Giudice

 sac. prof. Massimo Calvi, Giudice

commento sentenza Bianchi -Carmen Peña García