Tribunale diocesano Nardò-Gallipoli sentenza processo BREVIOR delibata dalla Corte di Appello di Lecce

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Segnaliamo questa importantissima sentenza della Corte d’Appello di Lecce la quale, per la prima volta in Italia, [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]da quanto ci risulta, affronta il problema della delibazione di una sentenza ecclesiastica che scaturisce dal c.d. processus brevior a seguito della riforma di Papa Francesco del 2015. La Corte Leccese ha affrontato la vicenda dell’ammissibilità nell’Ordinamento civile di questa sentenza emessa dal Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli sia sotto il profilo processuale sia del merito, evidentemente superando tutte quelle perplessità che in dottrina 1 erano state sollevate in merito alla delibabilità delle sentenza frutto del processo breve. Così i Giudici Leccesi: “Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciate la sentenza; 2) alla conoscenza dell’atto introduttivo per entrambe le parti; 3) all’osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo; 4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; 5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato; 6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all’ordine pubblico. Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio: che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell’indissolubilità e della prole da parte della donna; che sia stata notificata la sentenza di primo grado con l’avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica” (sottolineatura dell’autore). Non ha quindi creato obice all’accoglimento in sede di Ordinamento Italiano l’estrema celerità del processus brevior, laddove sia escluso, come in effetti lo è stato, qualsiasi pregiudizio per la difesa delle parti. Anche il dubbio avanzato in vari sedi circa la non delibabilità di queste sentenze in quanto il processo deve svolgersi dinanzi a un giudice imparziale e predeterminato per legge che potrebbe non essere rispettato nel processo breve, non ha destato problematiche nella Corte Leccese. Così come le critiche circa la natura effettivamente giudiziaria di questo processo che, ribadiamo, la Corte non ha ritenuto fondate, riconoscendo, invece piena dignità processuale all’iter procedimentale svoltosi innanzi al Vescovo Diocesano. Quanto, infine, al rispetto del principio dell’ordine pubblico, la sentenza Leccese stabilisce che: “… la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell’ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall’ipotesi della simulazione prevista dall’art. 123 cc … Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell’inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte”, con la conseguenza “che l’indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell’altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078)”.

 Avv. Stefano SINISI

1 In relazione a tali perplessità e critiche si rinvia, a titolo meramente esemplificativo, a La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico di M. Ornella Attisano in Rivista di Diritto Ecclesiastico e Pluralismo Religioso n.2/2016, Forme di pluralismo nel settore matrimoniale: le nuove sfide delle “overlapping jurisdictions” di Adelaide Madera in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale n.31/2017, Nullità del matrimonio religioso e delibazione di Alessia Gullo(http://www.prontoprofessionista.it/articoli/6213/nullit%E0-del-matrimonio-religioso-e-delibazione/), Il giusto processo di delibazione e le “nuove” sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale di Nicola Colaianni in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale n.39/2015, L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex di Geraldina Boni in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale n.5/2017, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi di Geraldina Boni in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale 9/2016, Giurisprudenza creative, sopravvivenza e crisi del sistema matrimoniale concordatario di Gabriele Fattori, in Ius Ecclesiae n.2/2017)

Si pubblicano la Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò – Gallipoli e la Sentenza della Corte d’Appello di Lecce.

Sentenza Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò (1)

Corte Appello Lecce 7.11.2017

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