A UN ANNO DAL M. P. MITIS JUDEX

1755

Il XLVIII Congresso dell’Associazione Canonistica Italiana, tenutosi a Udine dal 5 all’8 settembre 2016 e i cui Atti saranno raccolti nella Collana Annales  della LEV, ha affrontato il tema La riforma del processo matrimoniale a un anno dal Motu Proprio Mitis Judex Dominus Iesus.

I lavori congressuali, preceduti dalla Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo del luogo, sono stati introdotti dalla lettura del messaggio che il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato a nome del Santo Padre al Presidente dell’ASCAI, Mons. Prof. Eramo Napolitano.

Il Santo Padre Francesco  – il Presule scrive –  rivolge il suo beneaugurante pensiero a tutti i partecipanti ed auspica che il significativo incontro favorisca una sempre maggiore consapevolezza del fine che ogni legge persegue nella Chiesa, ossia la salvezza delle anime, con lo scopo di offrire un aiuto ad ogni persona a realizzare con generosità la chiamata di Dio Padre alla santità secondo responsabilità proprie dei singoli. Egli, mentre chiede di pregare per Lui e per il servizio alla Chiesa, invoca dal Signore, per intercessione della Vergine Maria, copiosi doni celesti ed invia di cuore a Lei, agli organizzatori e a tutti i presenti l’implorata benedizione apostolica, fonte di ogni grazia celeste”.

La Prolusione di carattere generale diretta a fornire le coordinate di fondo in cui situare le singole relazioni, è stata affidata al Cardinale Francesco Coccopalmerio,  Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.

Il primo Relatore, Mons. Prof. Markus Graulich, Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, ha tratteggiato una puntuale ricostruzione storica delle “Riforme del processo matrimoniale da Benedetto XIV a Francesco”.

Il Rev. Prof. Massimo Del Pozzo, Docente di Diritto processuale canonico e di Diritto costituzionale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, ha esaminato l’incidenza del Motu proprio e dei successivi provvedimenti esplicativi, regolativi e applicativi sul sistema processuale canonico. L’impatto della riforma processuale sul diritto matrimoniale vigente – questo il tema svolto –  non può non tener conto del problema della ricezione e dell’influenza sul costume giudiziario e sulla forma mentis degli operatori e dei fedeli. Il m.p. Mitis Judex ha inciso profondamente, oltre che sull’organizzazione giudiziaria e i nuovi istituti (il processus brevior, l’indagine pastorale, l’abolizione della doppia conforme), anche a livello di principi e di categorie procedimentali (titoli di competenza e facoltà di scelta dell’attore, possibile concorrenza di giurisdizione ratione materiae, fase introduttiva e ruolo del Vicario giudiziale, valutazione della prova, configurazione e reiezione in limine dell’appello, ecc.); occorre pertanto una profonda riconformazione mentale da parte degli addetti. Il Relatore ha analizzato quindi il rapporto della riforma con i principali testi normativi (il Codice, la Dignitas connubii, le Norme e facoltà della Rota e la Lex propria della Segnatura), auspicando il coordinamento e lo sviluppo organico della legislazione vigente. Le chiavi ermeneutiche necessarie per cogliere il contenuto e lo spirito della riforma proposte sono la concezione sistematica e l’allargamento della razionalità processuale.

Il Rev. Prof. Hector Franceschi, Ordinario di Diritto matrimoniale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, trattando il tema La riforma e il regime delle nullità matrimoniali, ha rilevato che, benché la riforma operata dal m.p. Mitis Iudex riguardi il processo matrimoniale, non sono mancate delle voci affermanti che essa avrebbe modificato profondamente anche il regime delle nullità del matrimonio, cosa che non risponde allo spirito né alla lettera della riforma. E ciò è fondamentale per la comprensione dell’elenco di esempi presentati dal legislatore nell’art. 14 delle Regole procedurali, che non costituisce un  elenco di presunzioni né tanto meno di capi di nullità, bensì un semplice elenco di circostanze o situazione nelle quali, potrebbe darsi, ma non necessariamente – ciò dipende dalla prove, indizi, ammennicoli, ecc. del caso concreto – una nullità manifesta.

La solidità del diritto matrimoniale sostanziale, frutto di un lavoro di duemila anni, risponde, nella sua quasi totalità, per quanto riguarda la natura del consenso e del vincolo, al diritto naturale. Praticamente tutti i canoni, se non tutti, che riguardano i difetti e vizi del consenso (cann. 1095-1103), rispondono alla natura stessa del consenso matrimoniale, non essendo semplici determinazioni del diritto positivo.

I capi di nullità, da determinarsi nel libello o, altrimenti, nella concordanza del dubbio, sono quelli stabiliti nel Codice di Diritto Canonico, che non è stato riformato dal m.p. Mitis Judex per quanto riguarda il diritto sostanziale. Quindi, qualsiasi interpretazione o applicazione del Motu Proprio che pretenda l’inclusione di “nuovi capi di nullità” è contraria allo spirito della nuova normativa e non trova fondamento in essa, oltre a scardinare tutto l’impianto del diritto matrimoniale, cancellando con un’interpretazione non solo estensiva, ma errata, un patrimonio costruito con grande fatica lungo la storia della Chiesa.

Mons. Prof. Adolfo Zambon, della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X in Venezia e Vicario Giudiziale del T.E.R.T., ha trattato il tema L’Ordinamento giudiziario, osservando che la riforma dei processi di nullità matrimoniale comporta una rivisitazione delle strutture ecclesiali coinvolte. L’ambito del contributo viene delimitato alla configurazione del tribunale di prima istanza, prestando attenzione al diverso valore giuridico di norme e indicazioni fornite dopo la pubblicazione del m.p. Mitis Iudex.

Ricordato il sorgere dei tribunali regionali con il m.p. Qua cura, si presenta l’evoluzione dei tribunali interdiocesani (compresi i regionali) in diversi paesi, evidenziandone rischi e aspetti positivi. Con il m.p. Mitis Iudex viene ribadita la centralità del Vescovo come giudice nelle cause di prima istanza (già presente nel can. 1419 § 1), si ricorda la preferenza per i tribunali diocesani, e la possibilità di permanenza dei tribunali interdiocesani (o di recedere da essi), oltre che di accedere a un tribunale vicino. Con riferimento alla situazione italiana, sono state poi presentate le diverse posizioni circa il permanere o meno dei tribunali ecclesiastici regionali italiani: la normativa intende affermare non la soppressione dei medesimi, ma la libertà dei vescovi di recedere da tali tribunali (indipendentemente dalla modalità con cui questo tribunale interdiocesano è stato costituito).

Il Relatore, infine, ha ripreso i criteri di fondo del m.p. Mitis Iudex, presentati da Amoris laetitia n. 244: la centralità del Vescovo diocesano e la prossimità (non solo geografica) dei fedeli nel chiedere la nullità del matrimonio. La configurazione dei tribunali di prima istanza viene inserita nel contesto di voler rendere sempre più accessibile e vicino ai fedeli l’operato dei tribunali ecclesiastici, in modo che i fedeli possano effettivamente chiedere la nullità del loro matrimonio (cf l’ampliamento dei titoli di competenza, di cui al can. 1672) e ricevere una risposta il più possibile celere, diligente e competente.

La Prof.ssa Elena Di Bernardo, Docente di diritto processuale civile e comparato presso la PUL e Avvocato Rotale, nella sua relazione sul tema Problemi e criticità della nuova procedura, ha evidenziato alcuni rilievi critici relativi all’iniziale implementazione della riforma; in particolare in Italia, con un precipuo riferimento alle direttive emerse dal recente tavolo di lavoro indetto da Papa Francesco per la CEI (1 giugno 2016/19 luglio 2016). Ha messo in luce l’impatto sociale della nuova normativa, inquadrandone le erronee aspettative dei fedeli e i rischi dell’indebita assimilazione alla separazione e al divorzio civile. Ha poi effettuato l’analisi di alcuni elementi problematici relativi alla pastorale giudiziale e all’indagine previa. Riferendosi all’evoluzione della controversa applicazione del can. 1673 §2 m.p. Mitis Iudex, ha descritto gli esiti del tavolo di lavoro istituito da Papa Francesco. Ha proseguito individuando note di criticità relative all’applicazione del processus brevior in tutte le sue articolate fasi, effettuando cenni di comparazione con il sistema processuale di common law, in particolare degli Stati Uniti. Tra i mezzi di impugnazione ha trattato dell’appello, accennando all’individuazione del giudice competente e descrivendo la complessa valutazione del carattere dilatorio dell’appellatio sia nel processo ordinario sia nel processo più breve. La relazione si è conclusa con un breve riferimento a taluni profili attinenti la gratuità delle procedure e l’abolizione della doppia conforme.

L’ultima relazione, dedicata al Ruolo dell’avvocato nel nuovo ordinamento processuale è stata svolta dal Prof. Paolo Moneta, per molti anni docente di diritto canonico all’Università di Pisa ed avvocato della Rota romana. Dopo aver rilevato che il Motu Proprio pontificio non ha inteso espressamente modificare il regime riguardante il patrocinio legale, il Relatore ha messo in luce, da un lato, le nuove opportunità che sono offerte agli avvocati, specialmente nell’ambito del nuovo processo più breve, e d’altro lato la tendenza, presente nelle prassi che si stanno avviando presso alcune diocesi, a sminuire o addirittura eliminate il ruolo dell’avvocato. Critico il Relatore si è espresso anche nei confronti della prassi recentemente invalsa presso la Rota romana: per assicurare la totale gratuità delle procedure, la difesa presso questo Tribunale apostolico è ora affidata ad un avvocato nominato ex officio e retribuito dallo stesso Tribunale, mentre non è più consentita la nomina di un avvocato di fiducia. Il Relatore si è per altro dichiarato fiducioso che non verrà lasciato cadere quel patrimonio di competenze, esperienze professionali ed umane che gli avvocati possiedono e che essi potranno continuare a svolgere adeguatamente il loro ruolo a beneficio di tutta Chiesa.

Nella mattinata dell’8 settembre, gli interventi di alcuni Vicari Giudiziali hanno presentato l’attuazione del m.p. Mitis Judex nell’esperienza dei Tribunali Ecclesiastici in Italia e all’Estero.

Si è fiduciosi che gli esiti dei lavori congressuali possano essere di valido apporto all’approfondimento e all’attuazione della riforma del processo matrimoniale e con esso ad un ulteriore incremento della sollecitudine pastorale che la Chiesa, come madre, ha sempre dimostrato di saper usare, rendendosi ancor più vicina ai coniugi che si considerano separati.

 

Giuseppe Pica

adesso tocca alle parrocchie

matrimoni a nordest

ricchi o poveri, pari sono