Regolamento elettorale

REGOLAMENTO ELETTORALE
approvato durante l’assemblea dei soci tenutasi a Roma il 10 settembre 2025

  1. All’elezione dei Consiglieri, del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Associazione partecipano i soci di diritto e i soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa (Cfr. art. 4 Reg. Esec.) e che sono iscritti all’Associazione da almeno un anno.

I soci onorari sono ammessi solo all’elettorato attivo.

  1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Presidenza e del Consiglio Direttivo si svolgono ordinariamente durante il Congresso annuale dell’Associazione.

L’Assemblea elettiva è validamente convocata almeno 30 giorni prima tramite pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito istituzionale dell’ASCAI.

  1. Preliminarmente alle operazioni di voto i Settori dell’Associazione si riuniscono separatamente per predisporre una lista di almeno tre candidati.

I soci aventi diritto al voto possono candidarsi in un solo settore.

Le liste dei candidati vengono messe a conoscenza di tutti gli elettori entro il giorno precedente alle elezioni.

Pubblicate le liste, possono essere votati solo coloro che vi siano stati inseriti con le modalità e nei tempi di cui al co. 3 del presente articolo.

  1. La Presidenza dell’Associazione designa una Commissione Elettorale tra i soci; non possono entrare a far parte della Commissione i membri del Consiglio di Presidenza uscente né coloro che risultano essere candidati.
  2. La Commissione Elettorale è costituita da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i soci dalla Presidenza dell’Associazione.

Tra i due scrutatori uno assume le funzioni di Segretario su designazione del Presidente della Commissione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto al voto.

  1. La Commissione Elettorale verifica l’elenco dei soci elettori, predispone le schede per le votazioni, pubblica le liste dei candidati, esamina e risolve, con decisione inappellabile, ogni possibile controversia inerente ai preliminari e alle operazioni di voto.
  2. Le elezioni si svolgono in due tornate di voto.

Nella prima, gli elettori devono indicare nella scheda i nominativi di coloro che intendono eleggere come Consiglieri, indipendentemente dal settore di appartenenza.

È possibile indicare sino a cinque nominativi (Cfr. art. 5 Reg. Esec.).

In caso di nominativi in soprannumero, la scheda è nulla.

  1. Terminate le operazioni della prima tornata di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede, al quale possono presenziare tutti i soci.

Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti, fatta salva la rappresentanza in Consiglio di ciascun settore (Cfr. art. 14 Statuto).

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

  1. Nella seconda tornata di voto si procede all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, mediante due distinte votazioni.

Nella prima votazione, sulla scheda gli elettori indicheranno il nominativo di chi, tra i Consiglieri eletti, intendono eleggere come Presidente; nella seconda votazione sulla scheda indicheranno i due nominativi, un chierico e un laico, che intendono eleggere, tra i Consiglieri eletti, come Vicepresidenti.

Sono nulle le schede che indicano due chierici o due laici, o più di due nominativi.
Terminate le operazioni delle singole votazioni, i componenti della Commissione Elettorale procedono allo scrutinio delle schede, al quale possono presenziare tutti i soci.

Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

  1. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama i nomi degli eletti e dichiara concluse le elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo provvede al più presto alla pubblicazione del verbale delle elezioni sul sito istituzionale dell’ ASCAI.

Il Presidente della Commissione Elettorale consegna i verbali e i documenti delle elezioni al nuovo Presidente perché siano conservati nella sede dell’Associazione.

  1. Nel caso in cui vengano meno il Presidente o almeno quattro consiglieri si procederà ad elezioni straordinarie.

Sarà compito del Consiglio provvedere alla convocazione dell’Assemblea, precisando il tempo e il luogo delle elezioni e le modalità del loro svolgimento.