Regolamento elettorale

1. All’elezione dei Consiglieri, del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Associazione partecipano i soci di diritto e i soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa (Regolamento esecutivo, art. 4). I soci onorari partecipano solo con voce attiva.

2. Le operazioni di voto per le elezioni si svolgono ordinariamente durante il Congresso dell’Associazione.

3. Preliminarmente alle operazioni di voto i Settori dell’Associazione si riuniscono separatamente per predisporre una lista di candidati, da un minimo di quattro sino ad un massimo di otto. Le liste dei candidati vengono messe a conoscenza di tutti gli elettori in tempo utile.

4. La Presidenza dell’Associazione designa una Commissione elettorale composta da tre membri. Essa verifica l’elenco dei soci elettori, predispone le schede per le votazioni, pubblica le liste dei candidati, esamina e risolve con decisione inappellabile ogni possibile controversia inerente ai preliminari e alle operazioni di voto.

5. Il seggio elettorale è costituito da un Presidente e da due scrutatori nominati dalla Presidenza dell’Associazione tra i soci.

6. Le elezioni si svolgono in due tornate di voto. Nella prima, gli elettori devono indicare nella scheda i nominativi di coloro che intendono eleggere come Consiglieri, indipendentemente dal settore di appartenenza. È possibile indicare sino a quattro nominativi (Reg. Esec., art. 5). I nominativi in soprannumero non vengono computati.

7. Terminate le operazioni di questa prima tornata di voto, i componenti del seggio procedono allo scrutinio delle schede, al quale possono presenziare tutti i soci. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti, fatta salva la rappresentanza in Consiglio di ciascun settore (art. 14 Statuto). In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Successivamente si procede all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, mediante due distinte votazioni. Nella prima votazione, sulla scheda gli elettori indicheranno il nominativo di colui, tra i Consiglieri eletti, che intendono eleggere come Presidente; nella seconda votazione sulla scheda indicheranno i due nominativi, un chierico e un laico, dei Vice Presidenti che intendono eleggere, sempre nell’ambito dei Consiglieri eletti. Restano valide le schede che indichino due chierici o due laici.
Terminate le operazioni di queste tornate di voto i componenti del seggio procedono allo scrutinio delle schede, al quale possono presenziare tutti i soci. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

9. Il Presidente del seggio proclama i nomi degli eletti, provvede alla pubblicazione del verbale delle elezioni e le dichiara quindi chiuse.

10. Nel caso dovesse presentarsi la necessità di procedere ad elezioni straordinarie, sarà compito della Presidenza provvedere alla convocazione dell’Assemblea, precisando il tempo e il luogo in cui dovranno effettuarsi e le modalità del loro svolgimento.