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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UGO Card. POLETTI
Vicario Generale di Sua Santità
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
considerata la domanda avanzata con lettere del 14 novembre 1984, del 23 giugno 1986 e del 16 febbraio 1987 dal Presidente dell’Associazione Canonistica Italiana al fine di ottenere l’approvazione dello statuto dell’Associazione medesima;
preso atto che l’Associazione Canonistica Italiana, costituita sin dal settembre 1969, è un’associazione privata di fedeli che si propone di promuovere e coordinare gli studi e le attività di coloro che secondo le indicazioni e le direttive del Magistero Ecclesiastico e in particolare della Conferenza Episcopale Italiana coltivano la ricerca scientifica del diritto canonico oppure operano per l’attuazione dello stesso nella vita della Chiesa; visto il can. 312, §1, n. 2° del codice di diritto canonico;
avuto il voto favorevole del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 30 marzo – 2 aprile 1987, a norma dell’art. 23, lett. h) dello statuto della C.E.I.;
visto l’art. 29, lett. a) dello statuto della C.E.I.
d i c h i a r i a m o
Lo statuto dell’Associazione Canonistica Italiana è approvato, ai sensi del can. 299, §3 del codice di diritto canonico ed agli effetti ivi previsti, nel testo definitivamente presentato con lettera del 16 febbraio 1987 e allegato al presente decreto.
Roma, 18 giugno 1987
Ugo Card. Poletti
Presidente
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
S T A T U T O
DELL’ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
(AS. CA. I.)
Il presente testo dello Statuto dell’Associazione Canonistica Italiana
è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione
del 30 marzo – 2 aprile 1987
Roma, 18 giugno 1987
+Ugo Card. Poletti
Presidente
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
(AS. CA. I.) STATUTO
L’Associazione Canonistica (AS. CA.) tra i cultori e operatori del Diritto Canonico fu costituita con delibera dei soci fondatori in occasione del congresso canonistico – pastorale promosso dalla Fondazione “Monitor Ecclesiasticus” e celebrato a Napoli dal 24 al 27 settembre 1969, e ne fu approvato lo Statuto dal Cardinale di Napoli.
Dopo la promulgazione del vigente Codice di Diritto Canonico l’Associazione ha assunto la denominazione di Associazione Canonistica Italiana (AS. CA. I.) ed ha aggiornato il proprio Statuto con l’approvazione dei soci nell’assemblea, tenuta il 12 settembre 1984 nel Sacro Convento di Assisi.
Costituzione
Art. 1) – L’Associazione Canonistica Italiana (AS. CA. I.) ècostituita secondo le norme del Codice di Diritto Canonico (cann. 321-326) e del presente Statuto
Finalità
Art. 2) – L’Associazione si propone di promuovere e coordinare gli studi e le attività di coloro che secondo le indicazioni e le direttive del Magistero Ecclesiastico ed in particolare della Conferenza Episcopale Italiana coltivano la ricerca scientifica del Diritto Canonico oppure operano per l’attuazione dello stesso nella vita della Chiesa
Sede
Art. 3) – L’Associazione ha sede in Roma
Soci
Art. 4) – I cultori e gli operatori del diritto nonché gli enti, che dichiarano di voler attuare le finalità dell’Associazione, impegnandosi a rispettare il presente Statuto, possono divenirne soci. I soci sono distinti in soci di diritto, ordinari, onorari e corrispondenti e possono appartenere a vari settori dell’attività canonistica.
Art. 5) – Sono soci di diritto dell’Associazione e ne fanno parte senza alcuna formalità:
a) i Presidenti e i Vice-Presidenti emeriti;
b) i soci fondatori partecipanti al Congresso Canonistico Pastorale di Napoli del 24-27 settembre 1969, i quali proposero ed approvarono la costituzione dell’Associazione Canonistica.
Art. 6) – Sono soci ordinari dell’Associazione le persone e gli enti che, su loro domanda e su presentazione di un socio, ottengono l’iscrizione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio.
Gli enti partecipano alle attività dell’Associazione a mezzo di loro rappresentanti a ciò designati e ammessi dal Consiglio.
Art. 7) – Sono soci onorari dell’Associazione le persone che accettano di farne parte su invito del Consiglio.
Art. 8) – Sono soci corrispondenti le persone fisiche e giuridiche che, su loro domanda, con la presentazione di un socio, sono ammessi dal Consiglio e che mantengono rapporti informativi e di collegamento con l’Associazione.
Art. 9) – L’Associazione si articola in settori. Ciascun socio fa parte di uno o più settori in ragione dell’attività da lui svolta.
Ai fini delle elezioni, ogni socio, che svolga attività in vari settori, vota in un solo settore, da lui prescelto.
Art. 10) – I soci per mezzo delle varie attività dell’Associazione conseguono principalmente i seguenti vantaggi:
a) realizzare una personale conoscenza con altri canonisti e cultori di scienze connesse in ordine a cooperazione e scambi di informazioni scientifiche ed esperienze pratiche;
b) programmare ed organizzare lavori in “équipe” anche con approcci interdisciplinari;
c) Chiedere la pubblicazione preferenziale di lavori riguardanti la dottrina e la prassi canonica.
Art. 11) – La decadenza da socio per contrasto con i fini statutari viene deliberata dal Consiglio con decisione motivata.
Contro tale deliberazione l’interessato può far ricorso all’Assemblea dei soci, che decide a maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 12) – Dall’Associazione si può recedere con dichiarazione scritta o per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, nonostante due inviti a regolarizzare la posizione.
Organi
Art. 13) – Sono organi dell’Associazione:
a) La Presidenza;
b) Il Consiglio;
c) L’Assemblea dei soci.
La Presidenza
Art. 14) – La Presidenza è composta:
a) dal Presidente;
b) da due Vice-Presidenti, uno chierico ed uno laico.
La Presidenza si avvale dell’opera di un Segretario e di un Economo.
Art. 15) – Il Presidente e i due Vice-Presidenti vengono eletti per un triennio dall’Assemblea tra i Consiglieri e possono essere rieletti.
Il Segretario e l’Economo vengono nominati e dimessi dal Presidente e dai due Vice-Presidenti a maggioranza di voti.
Art. 16) – Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio e la Presidenza;
c) coordina l’attività dell’Associazione.
Art. 17) – I due Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente assente o impedito, rispondendo del loro operato di fronte al Presidente e all’Assemblea.
Art. 18) – Il Segretario e l’Economo possono essere convocati dal Presidente in occasione delle riunioni della Presidenza e del Consiglio per presentare la relazione di quanto operato e per ricevere disposizioni relative alle attività dell’Associazione.
Art. 19) – Il Segretario e l’Economo svolgono i compiti inerenti al loro ufficio secondo le direttive della Presidenza.
Il Consiglio
Art. 20) – Il Consiglio è composto da Consiglieri eletti dall’Assemblea, come rappresentanti di ciascun settore, e dal Direttore della Rivista “Monitor Ecclesiasticus”.
Art. 21) – Il numero dei Consiglieri elettivi per ciascuno dei settori è in ragione di un consigliere per ogni trenta soci. La residua frazione di trenta o del suo multiplo, non inferiore a dieci, dà diritto a un altro consigliere. I settori che non raggiungono il numero di trenta soci avranno diritto a un consigliere se sono costituiti da almeno dieci soci.
Art. 22) – Il Consiglio formula i programmi relativi all’attività dell’Associazione e ne verifica l’attuazione; approva i bilanci e costituisce le Commissioni di studio.
Art. 23) – Il Consiglio delibera a norma dell’art. 28:
a) sull’ammissione dei soci;
b) sui criteri da seguire nell’attuazione dei programmi approvati dall’Assemblea;
c) sulle iniziative da assumere o da promuovere per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
d) su tutte le altre questioni di propria competenza che, su iniziativa della Presidenza o di almeno cinque Consiglieri, siano ad esso sottoposte.
Quanto al numero legale ed alla convocazione dei Consiglieri, valgono le norme fissate per l’Assemblea (art. 28).
Art. 24) – Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
L’Assemblea dei soci
Art. 25) – L’Assemblea è costituita da tutti i soci di diritto, ordinari ed onorari, qualunque sia il settore cui appartengono, ed è convocata dal Presidente.
L’Assemblea ha i poteri relativi alla vita dell’Associazione a norma del can. 119 del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto.
Art. 26) – L’Assemblea elegge i membri del Consiglio; approva i programmi relativi all’attività dell’Associazione formulati dal Consiglio; approva il regolamento esecutivo dello Statuto; stabilisce la quota associativa; decide sui ricorsi dei soci contro le deliberazioni del Consiglio, di cui all’art. 11.
Art. 27) – Non è ammessa delega di voto. Il socio che rappresenta anche un ente, dispone di un altro voto. Una stessa persona fisica non può rappresentare più enti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 28) – Gli atti collegiali e le deliberazioni saranno regolati dalle norme del can. 119 del Codice di Diritto Canonico. Non potendosi però avere la presenza della maggior parte dei soci in ogni Assemblea, come richiesto dai numeri 1 e 2 del predetto canone, ed avvalendosi del prescritto dello stesso canone, le decisioni potranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto dagli artt. 11, 35 e 36 del presente Statuto.
Il Comitato di redazione per le pubblicazioni
Art. 29) – Per le pubblicazioni dell’Associazione funge da Comitato di Redazione il Consiglio, di cui all’art. 20.
Art. 30) – L’Associazione, per la sua origine e per la convergenza delle finalità, intrattiene rapporti di collaborazione e di pubblicazioni con la Rivista “Monitor Ecclesiasticus”.
Le Commissioni di studio
Art. 31) – Allo scopo di condurre studi o indagini generali o particolari possono essere costituite dal Consiglio delle Commissioni di studio, formate da esperti scelti prevalentemente tra i soci.
Art. 32) – I compiti, la composizione, la durata, i mezzi, le modalità di funzionamento delle singole Commissioni di studio vengono stabiliti dal Consiglio nel momento in cui ne viene deliberata la costituzione.
Mezzi economici
Art. 33) – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi e da liberalità da parte di enti o privati.
Art. 34) – L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Modifica dello Statuto
Art. 35) La modifica dello Statuto può essere decisa dall’Assemblea, a tale scopo convocata, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, pari ad almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la modifica dello Statuto può essere decisa con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, espresso per corrispondenza.
La delibera deve essere approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 36) – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, previa consultazione epistolare di tutti i soci.
La delibera deve essere ratificata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Nella delibera di scioglimento l’Assemblea decide anche della destinazione dei beni dell’Associazione.
Norma finale
Art. 37) – Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di diritto canonico in materia di associazioni.
ADESIONE ALL'ASCAI In base allo Statuto possono diventare Soci dell'Associazione Canonistica Italiana "I cultori e gli operatori del diritto nonché gli enti, che dichiarano di voler attuare le finalità dell'Associazione" (art.4). Si viene iscritti all'Associazione dietro domanda degli interessati presentati da un socio e dopo il riconoscimento dei requisiti da parte del Consiglio di Presidenza (cfr. artt.6 e 8). Per presentare la richiesta di adesione all'Associazione è necessario compilare e inviare l'apposito modulo ad: Associazione Canonistica Italiana, via della Scrofa n. 70 - 00186 Roma (e-mail:
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